Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Un raro caso giurisprudenziale sulle zone franche urbane: la funzione dell'agevolazione e l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa nel territorio disagiato (di Paolo Barabino, Professore a contratto di Diritto tributario, Università di Sassari.)


Nota a CTP Bari, 20 settembre 2018, n. 2033

L’impugnazione del diniego delle agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni delle zone franche urbane è stata l’occasione per studiare, innanzitutto, la natura di tali norme e la connessa questione di giurisdizione; in secondo luogo, è stata valutata la coerenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della disciplina delle zone franche urbane con la funzione della stessa, finalizzata a favorire lo sviluppo di aree urbane disagiate dal punto di vista sociale ed economico: in particolare, il caso giurisprudenziale annotato si è contraddistinto per l’indagine sullo svolgimento di una effettiva attività all’interno della zona franca urbana da parte di una “start-up”.

PAROLE CHIAVE: zone franche urbane, agevolazioni fiscali, giurisdizione tributaria

A rare case law on urban free zones: the function of the tax relief and the effective application of the business activity in the disadvantaged territory

The appeal of the refusal of fiscal aids in urban free zones was the occasion to study, firstly, the nature of these rules and the related question of jurisdiction; secondly, the coherence of the subjective and objective assumptions with the function of urban free zone, aimed at favoring the development of disadvantaged urban areas from a social and economic point of view: in particular, the case law was characterized by an investigation into the effective application within the urban free zone by a “start-up”.

1. La Commissione tributaria provinciale di Bari con la sentenza in nota ha fornito un contributo giurisprudenziale poco frequente in tema di zona franca urbana (ZFU) focalizzando l’attenzione su quella istituita nel comune di Molfetta con la legge finanziaria del 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 269, art. 1, com­ma 340 ss., aggiornata dalla legge finanziaria 2008, L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 561 ss. e integrata dal decreto interministeriale del 10 aprile 2013, successivamente aggiornato dal D.M. 21 gennaio 2014) e bandita con il decreto direttoriale del 14 aprile 2014. Nel caso specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico ha notificato un atto di diniego-revoca delle agevolazioni fiscali in quanto l’impresa, inizialmente beneficiaria, rappresentava in realtà un soggetto di “nuova o recente costituzione” e alla data di presentazione della istanza di accesso al regime ZFU risultava «in stato di inattività ovvero non produttività di un effettivo volume di affari». Si svela sin da subito che, il giudice tributario, accogliendo il ricorso dell’impresa (interpretando il combinato disposto dell’art. 1, comma 340 ss. della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 3, comma 5, del D.M. 10 aprile 2013), ha sottolineato la irrilevanza dell’inatti­vità ai fini dell’esclusione dalla ZFU, essendo sufficiente per l’ammissione che le imprese di micro e piccole dimensioni siano già costituite e iscritte presso il Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza e che svolgano al­l’interno dell’area in questione una attività ovverosia abbiano un ufficio, o un locale destinato all’attività d’impresa, anche solo amministrativa. Il caso è pertanto utile sia per riconoscere la natura agevolativa delle disposizioni istitutive della ZFU e la connessa questione di giurisdizione, sia, nel merito, per verificare come (e se) i presupposti soggettivi e oggettivi della disciplina delle ZFU siano coerenti con la funzione della stessa, riassumibile nel tendenziale superamento del degrado socio-economico individuato in alcuni quartieri urbani sulla base di oggettivi parametri. 2. Il giudice tributario, preliminarmente, si è soffermato sulla natura delle disposizioni istitutive della ZFU per dirimere una questione di giurisdizione, risolvendola a favore di quella tributaria riconosciuta la qualifica di agevolazione fiscale, attuata attraverso l’istituto del credito d’imposta. Si ricorda infatti che, nelle ZFU (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 340 ss.) il legislatore nazionale ha previsto una “agevolazione” sotto forma di “esenzione” dai tributi IRES, IRPEF, relative addizionali, IRAP, IMU e dal versamento dei contributi previdenziali relativi alle [continua..]
Fascicolo 1 - 2019