Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Autonomia dei periodi di imposta, decadenza dal potere di accertamento e situazioni geneticamente unitarie a rilevanza pluriennale (di Francesco Odoardi, Dottore di ricerca in Diritto dell’economia e dell’impresa.)


Nota a Cass., sent. 24 aprile 2018, n. 9993

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che i termini di decadenza dal potere di accertamento dell’Agenza delle Entrate, con riferimento a quelle situazioni geneticamente unitarie, ma destinate a ripercuotersi su annualità successive (nella specie, l’ammortamento), decorrono a partire dal primo periodo di imposta in cui la componente negativa è stata indicata in dichiarazione dei redditi. La conseguenza è che l’A­genzia delle Entrate non potrà accertare la medesima componente per le annualità successive, qualora sia decaduta dal potere di accertamento con riferimento al primo periodo di imposta, così attribuendo alla decadenza dal potere di accertamento gli stessi effetti che si avrebbero in caso di giudicato esterno sulla medesima situazione.

PAROLE CHIAVE: decadenza, ammortamento, autonomia periodi di imposta, giudicato.

Autonomy of tax periods, lapse of tax verification power and multi-power and multi-periods relevant facts

In the cited judgment, the Supreme Court has established that the lapse of tax verification power of the (Italian) Tax Authority, in connection with that facts which affect different tax periods (specifically, depreciation), start from the date of the first tax period, where the negative component has been included in the tax return. As a consequence, the Tax Authority cannot verify that very component in relation to the following tax years if its verification power of the first tax period has already expired. Therefore, the verification power lapse has the same effect of a res iudicata under the same circumstances.

1. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna ad occuparsi della questione relativa ai confini applicativi della regola dell’autonomia dei periodi di imposta, dettata dagli artt. 7 (in materia di IRPEF), e 76 (in tema di IRES) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel proseguo TUIR), questa volta, però, non con specifico riferimento al giudicato esterno nel processo tributario (questione pur incidentalmente richiamata; cfr. ex plurimis Cass., sez. un., sent. 13 giugno 2006, n. 13916, nonché le citate Cass., 15 settembre 2017, n. 21395; Cass., sent. 11 marzo 2015, n. 4832; nonché da ultimo Cass. 30 settembre 2019, n. 24274), ma nella diversa prospettiva della decadenza dal potere di accertamento (sulla esistenza della regola dell’autonomia dei periodi di imposta si v. FRANSONI-RUSSO, I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario, in Rass. trib., 2012, p. 858 ss.). Il condivisibile arresto in esame assume particolare rilevanza perché ad esso va, altresì, riconosciuto il merito di aver tenuto distinte, seppur implicitamente, la decadenza dal potere accertativo dalla decadenza del contribuente dall’impugnazione di un atto impositivo. 2. La vicenda processuale riguardava il recupero a tassazione della quota di ammortamento dedotta da una società nel 2011, determinata sul valore di alcuni impianti entrati in funzione nel 1998 che insistevano sul un terreno detenuto in concessione d’uso per 29 anni. L’Agenzia delle Entrate contestava la indebita deduzione contestuale della quota di ammortamento e del canone di concessione, ritenendo che tale comportamento determinasse una duplicazione del medesimo costo (in violazione dell’art. 104 TUIR). La società replicava eccependo che, essendo l’Agenzia delle Entrate decaduta dal potere di accertamento per il periodo 1998, la stessa non potesse contestare la deducibilità anche delle quote dei periodi successivi ancorché ancora astrattamente accertabili (cfr. per l’interpretazione della norma del Testo Unico citata, FANTOZZI-PAPARELLA, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova, 2019, p. 233). Il principio risultante dalla decisione può essere così sintetizzato: a) il criterio dell’autonomia dei periodi d’imposta non rileva in termini assoluti ed incondizionatamente, dato che esso non opera in relazione a «situazioni geneticamente unitarie … destinate a ripercuotersi su annualità successive», come già precisato dalla stessa Suprema Corte in materia di efficacia espansiva del giudicato (cfr. decisioni sopra citate); b) in base ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme dettate in tema di decadenza dell’Agenzia delle Entrate dal potere impositivo, il contribuente non deve risultare esposto al rischio di una rettifica in “termini [continua..]
Fascicolo 1 - 2019