Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Cinque anni ai Comuni per rimborsare le somme illegittimamente acquisite a titolo di maggiorazione dell´imposta comunale sulla pubblicità (di Francesca Miconi, Avvocato in L’Aquila.)


La L. 30 dicembre 2018, n. 145 prevede, per i Comuni che a seguito dell’abrogazione dell’art. 11, comma 10, L. 27 dicembre 1997 n. 449 hanno applicato o mantenuto le mag­giorazioni delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità, la possibilità di rimborsare, in forma rateale ed entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è divenuta definitiva, le somme illegittimamente acquisite. A tal fine il contribuente deve presentare apposita istanza di rimborso.

Municipalities have five years to repay the illegitimate increases of advertising tax

L. 30 December 2018, n. 145 provides the possibility for the Municipalities that have applied or maintained advertising tax increases, despite the repeal of art. 11, co. 10, L. 27 December 1997, n. 449, to repay the illegitimate increases with installments for a period of five years from the date on which the tax payer’s request became final. For this purpose, the tax payer must present a specific request for reimbursement.

1. La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), al comma 917, prevede che, «in deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva». La norma interviene a seguito della sentenza della Corte cost., 30 gennaio 2018, n. 15 e della Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, n.2/D, che si sono espresse sulla legittimità delle maggiorazioni delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità adottate, esplicitamente o tacitamente, dai Comuni dopo l’abrogazione dell’art. 11, comma 10 della L. n. 449/1997 (norma che autorizzava l’aumento delle tariffe), avvenuta ad opera dell’art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. In particolare il problema ha riguardato la possibilità di confermare o prorogare, di anno in anno, successivamente al 2012, le tariffe maggiorate prima del 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012. Sulla questione, prima della sopra citata sentenza della Corte costituzionale, si era espresso il Consiglio di Stato, sezione quinta, il quale, con sent. 22 dicembre 2014, n. 6201, aveva sostenuto che, «atteso il mutamento della disciplina nazionale di riferimento, anche la mera conferma rappresenterebbe una modificazione delle tariffe, effettuata in base ad una disposizione non più vigente». A diversa conclusione erano giunti, invece, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con parere del 13 gennaio 2015, n. 368, il TAR Veneto, sez. III, Venezia, con sent. 7 novembre 2015, n. 1001 e il TAR Abruzzo, sez. I, Pescara, con sent. 15 luglio 2016, n. 269, secondo i quali l’abro­gazione dell’art. 11, comma 10 della L. n. 449/1997 aveva comportato «solamente l’illegittimità di nuovi aumenti, disposti in data successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012», mentre gli aumenti già disposti dovevano ritenersi applicabili anche successivamente al 2012. 2. Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale, con l’art. 1, comma 739, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, il legislatore ha disposto che «l’artico­lo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’arti­colo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla [continua..]
Fascicolo 1 - 2019