Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le novità della normativa cfc italiana dopo il recepimento della direttiva atad: inquadramento delle finalità (di Concetta Ricci, Prof. Associato di Diritto tributario, Università Lum Jean Monnet, Università del Molise.)


L’applicazione del principio di derivazione rafforzata spinge il legislatore tributario a valorizzare la “sostanza” del contratto abbandonando un approccio formalistico. Ne sono conferma le novità in materia di trattamento fiscale del leasing, giacché, in un’ottica di coordinamento delle regole fiscali con quelle contabili, il D.M. del 5 agosto 2019 prevede che per stabilire il criterio di ammortamento dei beni in leasing è indispensabile, per il locatario, l’analisi della sostanza delle clausole contrattuali.

The new italian cfc rule after the implementation of the atad directive: purposes overview

The enhanced derivation principle pushes the tax legislature to exploit the “substance” of the agreement despite of a formalistic approach. This is confirmed by the news regarding the tax treatment of leasing, since, to coordinate tax rules with accounting rules, the D.M. of 5 August 2019 provides that to establish the criterion of depreciation of leased assets It is essential to analyse the substance of the agreement clauses.

Dopo anni di profondo divario tra l’idea di ricchezza contabile e quella di reddito tassabile, nella fiscalità d’impresa è sempre più evidente il tentativo di allineare le regole del TUIR alla logica dell’effettività dell’imposizione. Le novità in materia di trattamento fiscale del leasing rappresentano una conferma di questa tendenza ed evidenziano un cambiamento in chiave marcatamente sostanzialista della fiscalità d’impresa (Sul punto, v. Del Federico, Forma e sostanza nella tassazione del reddito d’impresa: spunti per qualche chiarimento concettuale, in Riv. dir. trib., suppl. on line, n. 2, 2017; Montanari, La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto tributario, Padova, 2019). Per comprendere appieno le recenti novità pare opportuno un breve excursus sull’evoluzione dei rapporti tra bilancio e dichiarazione, tra utile civilistico e reddito imponibile. Come è noto, le esigenze di certezza nella determinazione della base imponibile e il tentativo di arginare possibili scelte discrezionali del contribuente, strumentalizzabili per ridurre il carico impositivo, sono state le ragioni alla base della scelta di un sistema di tassazione del reddito d’impresa teso a valorizzare la forma a discapito della sostanza. Il coordinamento con le regole contabili, al contrario tradizionalmente ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, veniva perseguito attraverso la derivazione parziale dell’imponibile dal risultato di esercizio (in argomento v., in particolare, Grandinetti, Il principio di derivazione nell’Ires, Padova, 2016): le variazioni da apportare all’utile o alla perdita di bilancio por­tavano a tassare una ricchezza che in realtà non era quella effettiva, ma era per lo più il frutto di “predeterminazioni normative” (si pensi alle regole di imputazione a periodo) e/o di “forfettizzazioni” (si pensi a quelle relative alla deducibilità dei costi). Un primo passo verso il riavvicinamento delle regole fiscali a quelle contabili, che segna una prima apertura del TUIR verso un approccio attento alla sostanza dei rapporti e non alla forma apparente, si ha con la riforma del 2007, che ha previsto l’introduzione in Italia dei principi contabili internazionali. Il legislatore tributario, in un’ottica di uniformità tra norme civili e norme fiscali, sceglie di rendere applicabili, nella determinazione del reddito d’impresa, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio” previsti dagli IAS (art. 83 del TUIR). Si tratta, però, ancora di un piccolo passo in avanti vista la limitata applicazione dei principi contabili internazionali solo ad alcune particolari categorie di operatori economici (banche, assicurazioni, ecc.). Il cambiamento significativo si ha nel 2015, quando il [continua..]
Fascicolo 1 - 2020