Il decreto legge c.d. “cura Italia” ha introdotto una serie di disposizioni emergenziali in materia tributaria per affrontare le problematiche causate dalla diffusione del Coronavirus. Tra queste, l’art. 83 dispone la sospensione dei termini di proposizione dei ricorsi. L’articolo affronta il tema della cumulabilità di tale sospensione “emergenziale” con quella stabilita dall’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, e individua una serie di argomenti di ordine logico e sistematico a sostegno della tesi favorevole alla cumulabilità.
Decree-law “cura Italia”: considerations on the cumulation of “emergency” suspension of Terms for the bringing of the action with the suspension decreed after the presentation of a tax assessment proposal To face the consequences of the spread of Coronavirus, The Decree-Law “cura Italia” introduced a number of emergency provisions on fiscal matters. In particular, the paragraph no. 83 provides the suspension of terms for the bringing of the action. The article deals with the cumulation of this “emergency” suspension with that one decreed by paragraph no. 6 of Legislative Decree no. 218/1997, after the presentation of a tax assessment proposal, and identifies a number of arguments of logical and systematic order in support of the cumulation.
Con il D.L. n. 23/2020 il Governo ha ritenuto di non intervenire sull’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 per chiarire che la sospensione “emergenziale” dei termini di proposizione del ricorso ivi prevista si cumula con quella stabilita dall’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.
Molto opportunamente, invece, considerato il perdurare dello stato di emergenza e le limitazioni alla mobilità delle persone che si sono rese necessarie, il Governo ha esteso all’11 maggio 2020 la sospensione “emergenziale” dei termini processuali, inizialmente fissata al 15 aprile.
Ora, il dubbio che è stato sollevato dai primi commentatori nasce dal fatto che l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020 si limita a prevedere (con l’intento di precisare quanto previsto nei periodi precedenti del medesimo comma) che «si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie», senza nulla dire, però, per il caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto sia stata già presentata l’istanza di accertamento con adesione ovvero per il caso in cui l’istanza venga presentata dopo l’entrata in vigore del decreto.
Va detto, ed è forse questo il motivo del mancato intervento nell’ultimo decreto, che l’Agenzia delle entrate si è subito espressa in senso inequivocabilmente favorevole alla cumulabilità delle sospensioni, con la Circolare 23 marzo 2020, n. 6.
Tuttavia, il timore dei primi commentatori è che si possa riproporre la sgradevole situazione che si è in passato verificata con riferimento al tema della cumulabilità della sospensione dei termini conseguente alla presentazione dell’istanza di adesione con la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1 della L. n. 742/1969.
In quell’occasione, si ricorderà, nonostante una netta presa di posizione dell’Amministrazione favorevole alla tesi della cumulabilità delle sospensioni (v. Risoluzione 11 novembre 1999, n. 159), la Corte di Cassazione, dopo averla condivisa in almeno due pronunce (v. sentt. n. 2682/2011 e n. 11403/2015), l’aveva inopinatamente sconfessata nella sent. n. 11632/2015, facendo leva sull’asserita natura non processuale del termine di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997.
Al punto che si è reso necessario un intervento risolutivo del legislatore, il quale con l’art. 7 quater, comma 18, del D.L. n. 193/2016 ha precisato – in chiave di interpretazione autentica – che «I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale [continua..]