Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il processo tributario: note su alcuni aspetti da migliorare (di Giuseppe Marini, Professore ordinario di Diritto tributario presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi “Roma Tre”.)


Nell’ambito della giustizia italiana non è certo la giurisdizione tributaria quella che soffre di più. L’impostazione snella che caratterizza il contenzioso tributario e una durata sostanzialmente contenuta della fase di merito risultano idonee ad istruire adeguatamente le controversie sia per il contribuente, sia per l’Amministrazione finanziaria.

Le principali criticità del sistema attengono alla durata della fase di legittimità e ad eccessi nella concessione di presunzioni a favore dell’Amministrazione finanziaria.

Si indicano, pertanto, alcuni interventi mirati che potrebbero migliorare l’efficienza generale ovvero sanare specifiche criticità del processo tributario.

The tax litigation: notes about some aspects to improve

On matters of Italian justice, tax litigation is not the most suffering one. The lean approach that characterizes tax litigation and the brevity of the proceedings on issues of merit are suitable for building a case for taxpayers and for the Tax Authorities too.

The main critical points of the system concern the duration of the proceeding on legitimacy and excesses in legal presumptions for the Tax Authorities.

Some legislative actions could be adopted to improve the general efficiency or to remedy specific critical issues of the tax litigation.

Quando un tributarista, un penalista e un civilista si confrontano sul funzionamento del sistema giudiziario entro il quale operano, è sempre il tributarista quello che ne esce rinfrancato. Nell’ambito della giustizia italiana, infatti, non è certo la giurisdizione tributaria quella che soffre di più. Anzi, possiamo dire che l’impostazione snella che caratterizza il contenzioso tributario risulta idonea ad istruire adeguatamente le controversie sia per il contribuente, sia per l’Amministrazione finanziaria; e la durata della fase di merito, pur certamente migliorabile, è tra le più brevi che il nostro ordinamento conosca. A mio avviso, le principali criticità del sistema attengono invece alla durata della fase di legittimità e ad eccessi nella concessione di presunzioni a favore dell’Amministrazione finanziaria che, però, sono aspetti estranei alle previsioni del D.Lgs. n. 546/1992. L’annosa questione della terzietà del giudice tributario, poi, nei fatti si ascrive più all’ambito delle disquisizioni di principio che a quello dell’effetti­vità del giusto processo. Invero, anche nelle Commissioni periferiche, i cui uffici sono spesso posti negli stessi edifici ove ha sede l’Agen­zia delle Entrate, non si percepisce una commistione tra la funzione giudicante e quella amministrativa tale da ledere i diritti di difesa del contribuente. Sic­come, però, la forma non è irrilevante, laddove si ripensasse integralmente il sistema della giustizia tributaria, non potrebbe prescindersi dal riconoscere alla magistratura tributaria una dignità pari alle altre, con tutto ciò che ne conseguirebbe in termini di trattamento economico dei giudici, autonomia organizzativa, selezione concorsuale e rilievo costituzionale. Procedo, allora, a indicare alcuni interventi mirati che, a mio avviso, potrebbero migliorare l’efficienza generale ovvero sanare specifiche criticità del processo tributario (sull’argomento Basilavecchia, La riforma del giudice e del processo tributario, in Rass. trib., 2020, p. 55 ss.; Glendi, La riforma della giustizia tributaria, in Corr. giur., 2019, p. 877 ss.; Tesauro, Il processo tributario tra giurisdizione speciale e giurisdizione ordinaria, in Glendi-Corasaniti-Corrado Oliva-dè Capitani di Vicemercate (a cura di), Per un nuovo ordinamento tributario, Milano, 2019, p. 1405 ss.).   Il giudice tributario monocratico e le esigenze cautelari Restando nell’ambito degli interventi che non stravolgano un impianto che funziona bene, ritengo che l’introduzione del giudice monocratico, per lo me­no per alcune tipologie di controversie e per lo meno in primo grado, potrebbe liberare molte energie oggi spese in modo inefficiente. Se, infatti, non è raro percepire che la decisione non venga presa con l’effettiva [continua..]
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Fascicolo 1 - 2020