Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Non imponibilità dei redditi derivanti dalla dismissione dei beni facenti parte di una “collezione di famiglia” (di Ernesto-Marco Bagarotto, Ricercatore a t.d./A di Diritto tributario, Università Ca’ Foscari, Venezia.)


La sentenza affronta il caso della dismissione dei beni (in particolare, auto d’epoca) facenti parte di una “collezione di famiglia”, detenuta da alcuni soggetti attraverso una società semplice. I Giudici piemontesi sono arrivati alla condivisibile conclusione della non imponibilità di tali proventi alla luce della accertata non commercialità dell’attività svolta.

Non-taxability of income coming out of the spin-off of properties belonged to a “family collection”

The judgment faces the case of the spin-off of properties (in particular, vintage cars) belonging to a “family collection”, owned by some individuals through a simple company. The Piedmontese judges reached the conclusion, to be agreed with, of non-taxability of that income based on ascertained absence of business in the activity carried out.

Nota a Comm. trib. reg. Piemonte, 14 maggio 2019, n. 637/4/19   La CTR del Piemonte è stata chiamata a valutare l’imponibilità dei proventi ritratti da una società semplice – costituita tra tre famigliari per «custodire i beni di famiglia e tenerli separati da quelli personali dei soci e delle altre attività imprenditoriali dei medesimi» – grazie all’alienazione di alcune auto d’epoca e da collezione di sua proprietà. Secondo l’Amministrazione finanziaria, i soci della predetta società semplice avrebbero dovuto dichiarare e tassare “per trasparenza” tali proventi quali redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR, vale a dire redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Di converso, i contribuenti hanno contestato le determinazioni dell’Am­ministrazione finanziaria, sostenendo che l’attività svolta dalla società semplice non potesse qualificarsi come “commerciale” (inoltre, ma si tratta di argomenti che non rilevano ai fini del presente lavoro, era stato contestato: da un lato, il vizio di mancato espletamento del contraddittorio anticipato, vizio che è stato ritenuto non sussistente; e, dall’altro lato, l’ammontare dell’imponibile ripreso a tassazione, argomento poi rimasto assorbito). Si tratta di un tema particolarmente interessante, considerato che è sempre più frequente che collezioni di vario tipo possano essere cedute da parte di “privati”, anche grazie anche all’oramai diffuso utilizzo di piattaforme online. La CTR del Piemonte, nell’affrontare il caso, ha preliminarmente ritenuto pacifico che la società semplice verificata non potesse essere qualificata co­me imprenditore commerciale, alla luce della carenza dei caratteri di «sistematicità, professionalità ed abitualità nell'esercizio di una attività commerciale». Dopodiché, la CTR del Piemonte ha evidenziato che la negata natura imprenditoriale della citata società non escludesse la possibilità che i redditi derivanti dalla vendita delle autovetture di sua proprietà potessero assumere rilevanza ai fini impositivi, dovendosi appurare l’applicabilità dell'art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR, invocato dall’Amministrazione finanziaria, a mente del quale sono imponibili, come redditi diversi, i redditi prodotti dalle attività com­merciali non esercitate abitualmente. Ebbene, la Commissione ha concluso negando la natura commerciale del­l’attività svolta dalla società semplice, non sulla base del dato formale dell’atti­vità indicata nello statuto (dato correttamente ritenuto non dirimente), bensì in considerazione del fatto che le operazioni di vendita [continua..]
Fascicolo 1 - 2020