Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della norma Tributaria: i poteri del giudice tributario (di Matteo Busico, Dottore di ricerca in Diritto processuale tributario, Università di Pisa, 2 ottobre 2019.)


Con l’ordinanza n. 11084, depositata in 19 aprile 2019, la Suprema Corte ha affrontato il tema della disapplicazione, da parte del giudice tributario, delle sanzioni amministrative in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni violate, seguendo le linee interpretative dettate dalla sent. n. 24670/2007, sulle quali si è uniformata nel tempo la giurisprudenza di legittimità; rimane tuttavia ancora aperta la questione della rilevabilità ex officio piuttosto che su istanza di parte dell’esimente in argomento.

The disapplication of sanctions due to objective conditions of uncertainty of the tax rule: The powers of the tax judge

In the Ordinance no. 11084, lodged on 19th of april 2019, in according with the interpretative lines laid down by the judgement n. 24670 of 2007 by which over time the jurisprudence of legitimacy abided, the Supreme Court dealt with the disapplication of administrative sanctions by the tax judge, in case of objective conditions of uncertainty about the extent and the field of application of the provisions violated; neverthless an outstanding question is still that of the detection of the exemption on topic ex officio rather than on request of a party.

Nota a Cass., ord. 19 aprile 2019, n. 11084   Nell’ordinanza n. 11084/2019, la Cassazione ha affrontato il tema della disapplicazione, da parte del giudice tributario, delle sanzioni amministrative in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni violate. La pronuncia chiude un annoso contenzioso in materia di ICI tra un comune e la società proprietaria della centrale elettrica sita nel territorio comunale. La vicenda processuale che ha portato alla ordinanza in commento è così riassumibile: nel 2004 l’Agenzia del Territorio aveva rettificato la rendita catastale proposta per la centrale dalla società anzidetta, che aveva impugnato l’atto di rettifica, tuttavia soccombendo nel giudizio relativo, che si era chiuso nel 2012 con una sentenza della Cassazione. Il Comune, nel frattempo, aveva accertato la maggior ICI dovuta per l’anno 2005 dalla società in base alla rendita rettificata, irrogando di conseguenza le sanzioni amministrative; la società impugnava l’accertamento comunale, tuttavia, nelle more del processo, era intervenuta la decisione definitiva sulla rendita della centrale elettrica, per cui la contribuente nel giudizio di merito insisteva, senza successo, solo sulla disapplicazione delle sanzioni. Infine, la società ricorreva in cassazione con un unico motivo, nel quale lamentava la violazione di legge ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, dell’art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000, nonché dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992. La Cassazione ha accolto il ricorso della società contribuente, in primo luogo rimarcando che in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’incertezza normativa oggettiva deve intendersi “la situazione giuridica caratterizzata dalla impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie”; tale situazione si ravvisa in presenza di “fatti indice”, in altre occasioni definiti “sintomi” dalla Suprema Corte, del­l’incertezza normativa, ovvero la difficoltà di individuazione o di interpretazione delle disposizioni normative, l’assenza o la contraddittorietà di informazioni o delle prassi amministrative, la mancanza di precedenti giurisprudenziali, oppure la formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi, il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale o tra opinioni dottrinali, l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una norma implicita preesistente. Nel caso di specie, la situazione di [continua..]
Fascicolo 1 - 2020