Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La cassazione torna sul recupero degli aiuti di stato per calamità naturali (di Francesca Miconi, Avvocato in L’Aquila. Dottore di ricerca in Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara.)


La restituzione del 90% dei tributi e contributi a favore di imprese e professionisti, pagati negli anni 1990-1992 a seguito dell’evento sismico che ha colpito la Sicilia il 13 dicembre 1990, è possibile solo laddove ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale compatibile con la normativa europea. È onere del contribuente dimostrare che esiste un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali e l’aiuto di Stato concesso. In ogni caso la normativa di agevolazione non si applica in materia di IVA.

The supreme court of cassation back on the recovery of state aid for natural disasters

The refund of ninety percent of taxes and contributions in favor of enterprise and professional, paid in the years 1990-1992 following the earthquake that struck Sicily on 13 December 1990, is possible only if the hypothesis of an individual aid compatible with European legislation exists. It is burden of the taxpayer to prove that there is a clear and direct link between the damage suffered by the individual because of natural disasters and the granted state aid. In any case, the facilitation does not apply to VAT.

Con diverse decisioni (tra le altre, sent. 24 luglio 2018, n. 19577, ord. 16 luglio 2018, n. 18801, ord. 11 luglio 2018, n. 18246, ord. 25 giugno 2018, n. 16624, ord. 19 gennaio 2018, n. 1325, ord. 26 settembre 2017, n. 22377 e sent. 21 aprile 2017, n. 10084), la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla restituzione del 90% dei tributi e contributi pagati dai contribuenti negli anni 1990-1992 a seguito dell’evento sismico che ha colpito la Sicilia il 13 dicembre 1990 (si ricorda che l’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, prevedeva che la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, 1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, poteva avvenire mediante il pagamento solo del 10% del dovuto in favore di chi non avesse ancora pagato, oppure attraverso il rimborso del 90% di quanto versato in favore di chi avesse già pagato). Le suddette pronunce fanno seguito alla decisione della Commissione europea n. C(2015)5549 final del 14 agosto 2015 la quale ha sostenuto che “le misure di aiuto (...) che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”. La decisione della Commissione europea si riferisce a diverse misure, adottate dall’Italia a seguito di calamità naturali, che hanno ridotto il carico fiscale dei contribuenti (si tratta dei casi della Sicilia e dell’Italia settentrionale per le quali era stata prevista una riduzione delle imposte e contributi al 10%, di quelli delle Marche, Umbria, Molise, Puglia e Abruzzo per i quali la riduzione dei tributi è stata pari al 40% e del caso della provincia di Catania per il quale era stata prevista una riduzione al 50%) (per un quadro generale Alfano, Riduzioni del carico tributario a seguito di calamità naturali e possibile rimborso dei tributi versati in eccedenza: dubbi di legittimità interna ed europea, in AA.VV., Interventi finanziari e tributari per le aree colpite da calamità tra norme interne e principi europei, a cura di Basilavecchia-Del Federico-Pace-Verrigni). In tutti i casi richiamati dalla Commissione europea, il legislatore italiano, a seguito della calamità, ha previsto una sospensione degli adempimenti e del carico tributario, in conformità al principio costituzionale di solidarietà. Tale sospensione per sua natura, però, dovrebbe durare solo per un tempo limitato, mentre nel sistema italiano il ripristino dei versamenti tributari post calamità, generalmente, si è verificato dopo molto tempo e con una riduzione del carico tributario (in merito Alfano, Riduzioni del carico tributario a seguito di calamità naturali e possibile rimborso dei [continua..]
Fascicolo 1 - 2020