Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Distacco infragruppo e iva: la decisione alla corte di giustizia UE (di Concetta Ricci, Prof. associato di Diritto tributario, Università Lum Jean Monnet, Università del Molise.)


L’esclusione da IVA del distacco di personale infragruppo a fronte del rimborso dei soli costi sostenuti per il dipendente distaccato (ex art. 8, comma 35, L. 11 marzo 1988), potrebbe essere in contrasto con la normativa UE, in quanto potenzialmente contraria ai principi di neutralità fiscale e alla nozione stessa di prestazione di servizi, così come delineata dagli artt. 2 e 6 della VI Direttiva (ora art. 24, Direttiva 2006/112/CE).

Intra-group posting and vat: the decision at the EU court of justice

The exclusion from VAT of the intra-group posting of workers in the face of reimbursement of the costs incurred only for the posted employee (ex article 8, c. 35 of L. 11 March 1988), could be contrary to EU legislation, as it potentially contradicts the principles of tax neutrality and the very notion of service provision, as outlined by articles. 2 and 6 of the VI Directive (now Article 24, Directive 2006/112/CE).

Nota a Corte di Cassazione, 29 gennaio 2019, n. 2385   Nel nostro ordinamento, la fattispecie del prestito o del distacco di personale, a fronte del quale è disposto il mero rimborso del relativo costo, non è soggetta a IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 35 della L. 11 marzo 1988, n. 67. Tale previsione normativa, su cui si è formato negli anni un consolidato orientamento sia della prassi (v. Risoluzione 5 novembre 2002, n. 346) sia della giu­risprudenza (v., ex multis, Cass., 7 novembre 2011, n. 23021; Id., 3 agosto 2012, n. 14053; per un commento alle sentenze v. Marini, Disciplina dell’Iva e distacchi di personale: a proposito di una recente sentenza, in Dir. prat. trib., 2011, II, p. 557 ss.; Id., Le Sezioni Unite mettono ordine in tema di disciplina dell’Iva nel distacco del personale, in Rass. trib., n. 2, 2012, p. 477 ss.; Cappello, Il distacco di personale secondo le Sezioni Unite e la compatibilità con le Direttive Iva, in Dir. prat. trib., 2013, II, p. 272 ss.), rischia, tuttavia, ora di essere messa in discussione. Infatti, con ordinanza n. 2385/2019 (per un primo commento v. Frediani-Sbaraglia, Distacco di personale e altri istituti simili: I dubbi Iva al vaglio della Corte di Giustizia europea, in Il Fisco, n. 19, 2019, p. 1830 ss.; Peirolo, Al vaglio della Corte europea la disciplina IVA italiana del distacco del personale, in Il Fisco, n. 9, 2019, p. 883 ss.), la Suprema Corte ha rimesso, con rinvio pregiudiziale, alla Corte di Giustizia UE la questione “se gli artt. 2 e 6 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, nonché il principio di neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo da parte della controlla” (causa C-94/19, 2019/C 182/12). Il dubbio, sollevato dalla Corte di Cassazione, è che l’esclusione della fattispecie in oggetto dalle “prestazione di servizi” rilevanti ai fini IVA sia in contrasto con la nozione di prestazione di servizi contenuta nell’art. 6 della VI Direttiva (ora art. 24, Direttiva 2006/112/CE), secondo cui “si considera ‘prestazione di servizi’ ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell’art. 5”. La questione, infatti, si fonda sui requisiti cui il legislatore italiano, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 5 novembre 2002, n. 346, cit.), subordina l’esclusione da IVA del distacco di personale, ossia che venga rimborsato esclusivamente il costo del personale prestato (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali). Se, al contrario, le somme rimborsate sono superiori (o anche [continua..]
Fascicolo 1 - 2020