Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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L´irrilevanza degli “impulsi volitivi” per la contestazione di esterovestizione nel rispetto del diritto di stabilimento (di Luca Sera, Dottore in Economia e Management – Professione e Consulenza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.)


Per poter contestare la residenza fiscale della persona giuridica nel rispetto del diritto di stabilimento fissato dall’art. 49 del TFUE, bisogna accertare la presenza di una costruzione artificiosa, che ricorre quando non si è in presenza di un insediamento effettivo attraverso l’esercizio di una attività economica della società interessata nello Stato membro.

The irrelevance of “management impulses” for disputing tax inversion respecting the right of establishment

In order to be able to dispute the tax residence of the legal entity in compliance with the right of establishment Article 49 TFEU, is necessary to ascertain the presence of a wholly artificial, recurrent when there isn’t an actual establishment intended to carry on genuine economic activities in the host Member State.

Nota a Corte di Cassazione, 21 dicembre 2018, n. 33234 L’Amministrazione finanziaria nel caso in esame accertava l’esterovesti­zione (la definizione di esterovestizione data dalla Cass., 7 febbraio 2013, n. 2896 è significativa: “s’intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale all’estero, in particolare in uno Stato con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale”) della società Alfa costituita in Lussemburgo ma ritenuta residente in Italia in quanto il luogo dal quale provenivano gli impulsi gestionali e le direttive amministrative erano da collocare in Italia nella sede della società controllante. Il contribuente ricorreva contro la sentenza di merito in cui il giudice di appello, dopo aver dato atto dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento, aveva convenuto sull’esterovestizione della società controllata lussemburghese costituita soltanto al fine di ottenere un regime fiscale maggiormente favorevole dato che la sua attività di concessione di marchi in licenza alla società italiana controllata Beta comportava che il reddito incassato dalle conseguenti royalties venisse dichiarato in Lussemburgo caratterizzato da un regime fiscale sulle stesse più vantaggioso rispetto a quello italiano; nel dettaglio il giudice constatava come il centro decisionale fosse da collocare presso la sede della società controllante italiana per la mancanza di una struttura amministrativa della società estera Alfa caratterizzata dalla presenza di una sola dipendente avente mansioni di segretaria. La Corte di cassazione, nel dare ragione al contribuente, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia C-196/04, Cadbury Schweppes, riguardo al fenomeno di localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, ha sottolineato come, in tema di libertà di stabilimento, la circostanza in cui una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé stessa un abuso di tale libertà; una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa soltanto se riguarda specificatamente costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato. L’obiettivo della libertà di stabilimento, infatti, è permettere ad una persona giuridica residente in uno Stato membro di creare uno stabilimento secondario in un altro Stato membro per esercitarvi le proprie attività partecipando così, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica dello Stato (in tal senso Cass., sez. III, 30 ottobre 2015, n. 43809; Cass., sez. V, 7 febbraio 2013, n. 2869; CTP Modena, 17 novembre 2014, n. 744; CTP Como, 3 luglio [continua..]
Fascicolo 1 - 2020