Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Indeducibili per il club le minusvalenze da cessione “a zero” di un calciatore professionista, in quanto “conseguite per effetto di un atto a titolo gratuito” (di Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti, Dottore di ricerca, Università di Roma “La Sapienza”, 25 maggio 2019.)


Il presente commento analizza una recente sentenza con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto indeducibili le minusvalenze derivate ad una società calcistica dalla cessione “a zero” di un calciatore professionista, considerando tale negozio come atto a titolo gratuito. Detta conclusione, con riferimento alla necessaria gratuità dell’atto compiuto senza specifico corrispettivo, non appare così scontata, dato anche lo specifico ambito in cui l’operazione viene posta in essere.

The losses from the transfer of a soccer player without consideration are non-deductible for the soccer team, since they are intended as gratuitous

A recent decision from the Corte di Cassazione considers non-deductible, for a soccer team, the losses from the transfer of a player to another team, without consideration, and therefore gratuitous. This conclusion doesn’t seem so obvious, considering even the specific area in which the operation is carried out.

Nota a Cass., sez. V, sent. 9 gennaio 2019, n. 345   Pronunciandosi su un caso sicuramente particolare, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad approfondire, in un peculiare ambito, l’aspetto del­l’onerosità o gratuità di atti posti in essere nell’esercizio dell’impresa, per i quali non si pattuisca uno specifico corrispettivo, ma in conseguenza dei quali il dante causa ottenga un beneficio patrimoniale, liberandosi di una posizione giuridica comportante vantaggi ma anche oneri, che l’avente causa, in esito all’o­perazione, assume su di sé. La fattispecie in questione è costituita dalla cessione senza corrispettivo, da parte di una nota società calcistica, dei diritti alle prestazioni sportive di un calciatore, con i conseguenti effetti a fini IRES e IRAP, circa la deducibilità delle minusvalenze in tal modo conseguite, alla luce del disposto dell’art. 101 del TUIR, secondo cui, perché le minusvalenze relative all’alienazione di beni del­l’impresa possano essere dedotte, si richiede che esse siano realizzate necessariamente mediante atti a titolo oneroso. Una prima questione affrontata ha riguardato la effettiva possibilità di considerare o meno “bene relativo all’impresa” – in specie immobilizzazione immateriale – il diritto alla prestazione sportiva del calciatore contrattualizzato. La società contribuente, infatti, al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 101 del TUIR con i relativi limiti, contestava la configurazione dell’operazio­ne quale trasferimento di beni, non avendo essa ad oggetto diritti reali su un bene materiale o immateriale, bensì “rapporti giuridici cartolarmente ed unitariamente compresi in un contratto di lavoro” – in specie lavoro subordinato sportivo di cui alla L. n. 91/1981 – evidenziando che l’effetto dell’atto posto in essere sarebbe stato quello di determinare il subentro del cessionario nel­l’intera posizione del cedente, e non in uno specifico diritto di credito, senza l’acquisto di una posizione di dominio incondizionato ed illimitato circa la possibilità di esigere le prestazioni sportive del calciatore, bene eventualmente presupposto dal contratto. La stessa operazione era presentata dalla contribuente come necessariamente formata da due componenti: la risoluzione con­sensuale del rapporto con il calciatore e la stipula, quale diretta conseguenza, di un nuovo contratto tra quest’ultimo e la società “cessionaria”. Su questo punto, la Cassazione è risultata categorica, affermando che non è possibile scindere una operazione evidentemente unitaria, anche secon­do la disciplina che ne è data nella L. n. 91/1981, e che, come ritenuto da precedente giurisprudenza, che aveva affrontato [continua..]
Fascicolo 1 - 2020