Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Tassabile la donazione eseguita tramite bonifico, benché nulla per difetto di forma (di Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti , Dottore di ricerca, Università di Roma “La Sapienza”, 29 maggio 2019.)


Secondo la sentenza commentata, la donazione di denaro eseguita mediante bonifico bancario, pur risultando nulla per difetto della forma dell’atto pubblico prevista dalla leg­ge, va comunque assoggettata all’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto fino a declaratoria giudiziale della nullità e conseguenti restituzioni, l’attribuzione eseguita, ed il conseguente trasferimento di ricchezza, rimangono materialmente in essere, sicché si giustifica una lettura in chiave evidentemente antielusiva della normativa.

The gift executed by a bank transfer can be taxed although invalid because of lack of legal form

The examined decision states that a money gift made by bank transfer, even if invalid, is subject to inheritance and gift tax, since until a judicial declaration of its defect, the transfer made by it remains effective, therefore an anti-avoidance interpretation of the law is justified.

Nota a Comm. trib. prov. di Sassari, sez. II, sent. 17 gennaio 2019, n. 21   La sentenza in commento si è occupata della tassabilità, nell’ambito del sistema dell’imposta sulle donazioni, dei trasferimenti patrimoniali liberali rea­lizzati mediante bonifico bancario, senza altra formalità. L’atto come sopra compiuto, con cui una nonna, intendendo contribuire a sostenere gli studi del nipote – si ipotizza, minorenne – trasferiva con bonifico delle somme sul conto corrente del proprio genero, è stato qualificato dalla Commissione tributaria come una donazione, diretta, di somma di denaro, sog­getta all’imposta sulle successioni e donazioni secondo il regime generale, e non secondo quello speciale dettato, per le “liberalità indirette”, dall’art. 56 bis del D.Lgs. n. 346/1990, come invece richiedeva l’Agenzia delle Entrate. La Commissione ha dichiaratamente applicato la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. 27 luglio 2017, n. 18725, su cui Busani, Donazioni “indirette” e donazioni “informali” al cospetto delle Sezioni Unite, in Corr. trib., 2017, p. 3538) in cui si è indicato che, nonostante l’intervento dell’istituto di credito, una donazione eseguita tramite bonifico deve considerarsi “diretta”. Lo stesso orientamento della Suprema Corte era stato invocato dal contribuente per far rilevare come quella in oggetto non potesse essere ritenuta una donazione “indiretta”, quale l’Agenzia delle Entrate l’aveva qualificata facendo applicazione dell’art. 56 bis, D.Lgs. n. 546/1992. Quest’ultima disposizione, come noto, prevede una particolare imposizione per le “liberalità diverse dalle donazioni” (sulle differenze tra donazione “in­diretta”, donazione “informale” e “liberalità diverse dalle donazioni”, si veda l’a­nalisi di Busani, Donazioni “indirette”, cit., p. 3538) che emergano da dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario nell’ambito di procedimenti di accertamento, le quali vanno soggette ad imposta con aliquota proporzionale del 7% sulla parte eccedente i 350 milioni di lire (tasso che andrebbe invece inteso, secondo l’Agenzia delle Entrate, quale quello massimo applicabile, e pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 262/2006, pari all’8% – Circ. 11 agosto 2015, n. 30/E, ma lo stesso art. 56 bis è stato ritenuto tacitamente abro­gato da CTP Modena, sez. II, sent. 16 giugno 2016, n. 457, secondo cui sarebbero quindi applicabili aliquote e franchigie con riferimento ai rapporti tra donante e donatario). Le difese del contribuente sono state tuttavia rigettate dai Giudici nella parte in cui, proprio per il carattere diretto della donazione, il supposto beneficiario, eccependo la [continua..]
Fascicolo 1 - 2020