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Le “zone franche verdi”: una proposta normativa “green oriented” contro il fenomeno dello spopolamento [1]
Paolo Barabino, Professore a contratto di Diritto tributario, Università di Sassari.
Le attuali esperienze di zone franche in Italia non colgono le peculiarità della green economy. Si ipotizza, pertanto, un modello fiscale di “Zona Franca Verde” (ZFV) che persegua un “triplo dividendo”: incentivare le attività imprenditoriali, in particolar modo quelle rispettose dell’ambiente, al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne del Paese.
The current experiences of free zones in Italy do not capture the peculiarities of the green economy. The Green Free Zone hypothesis can pursue a triple dividend: to stimulate entrepreneurial activities, especially those respectful of the environment, in order to counteract the depopulation of the interior areas.
- Attualmente nel panorama nazionale ed europeo esistono diverse tipologie di zone franche e tra queste assumono rilevanza fiscale quelle doganali (ZFD) e quelle urbane (ZFU). Le prime sono rivolte ad incentivare lo scambio internazionale di merci, le seconde a stimolare lo svolgimento di attività imprenditoriali in zone degradate dal punto di vista socio-economico[2].
In estrema sintesi, le ZFU istituite e attuate in Italia [3] sono rivolte a micro e piccole imprese, aventi sede in quartieri degradati dal punto di vista socio-economico e prevedono l’attribuzione di una esenzione temporanea con riferimento alle imposte sui redditi, Irap, Imu e ai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
La disciplina di simili ZFU non coglie tuttavia le peculiarità dell’economia ambientale e delle agevolazioni fiscali attribuibili a favore degli imprenditori green oriented. Essa, inoltre, non valorizza appieno, il ruolo – spesso rilevante – del lavoro autonomo specialmente all’interno dei centri urbani di minori dimensioni.
Le ZFD, d’altronde, incontrano stringenti vincoli di origine UE che rendono maggiormente complessa un’effettiva attuazione: infatti, dal primo maggio 2016, il Codice doganale unionale, Reg. UE n. 952/2013, consente agli Stati membri l’istituzione esclusivamente di zone franche (doganali) intercluse che comportano rilevanti problemi di delimitazione del territorio [4].