Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Notifica al socio di s.n.c. della cartella di pagamento: questioni in tema di solidarietà-dipendenza (di Filippo Castagnari, Dottorando di ricerca, Università Politecnica delle Marche – “Management and Law”, curriculum “Diritto dell’Economia”.)


L’Ordinanza di rimessione 30 luglio 2019, n. 20494 alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sottopone una questione di assoluto rilievo “pratico-operativo” inerente alla corretta qualificazione della natura giuridica della cartella di pagamento. La sua identificazione come “momento terminale” dell’iter di formazione del titolo esecutivo, ovvero come “atto complesso” finalizzato alla contemporanea notificazione sia del titolo esecutivo che del precetto dell’esecuzione forzata, determina una differente declinazione dei rimedi processuali esperibili dal “contribuente-notificatario” e delle potestà esercitabili dagli Uffici finanziari in termini di ampliamento o contrazione della platea dei soggetti patrimonialmente responsabili, in regime di solidarietà dipendente tra società di persone (s.n.c.) e socio, per debiti tributari imputabili alla società medesima.

“Tax debt collection notice” notified to a partnership’s member: issues related to the joint and several liability tax regime

The referral order 30th July 2019, No. 20494 to the United Sections of the Italian Supreme Court points out an absolutely crucial matter, related to the correct identification of the juridical nature of the “tax debt collection notice” notified to a taxpayer. It brings remarkable consequences in the actual reality as it could be considered, by one side, just the final step of the process of formation of an enforcement order, or, by the other one, the combination of two different component which are put in the same act: the writ of execution and the service of the enforcement order.

Moreover, it implies a different arrangement of the legal actions which can be taken against the Domestic Fiscal Authority over a tax liability by the taxpayer who has been recipient of a “tax debt collection notice”. At the same time, it concerns the powers enforceable by Domestic Fiscal Offices in terms of enlargement or reduction of the number of subjects who are liable for the joint tax obligation in charge of a company, which is conducted as a partnership, by one of the partners itself.

Nota a Corte di Cassazione, 30 luglio 2019, n. 20494   L’ordinanza interlocutoria del 15 maggio 2019, n. 20494 (depositata in cancelleria il successivo 30 luglio) ed emanata dalla sezione V tributaria della Corte di Cassazione è destinata a gettare nuova luce sull’identificazione della natura giuridica della cartella di pagamento (emessa ex art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) quale atto proprio dell’esecuzione forzata, o altrimenti ovvero momento terminale dell’iter di formazione del titolo esecutivo. La que­stione è posta al collegio remittente nell’àmbito di un giudizio che vede coinvolto il contribuente “Tizio” (i.e. ricorrente) notificatario della cartella di pagamento in qualità di socio di “Alfa s.n.c.”, chiamato all’adempimento del-l’obbligazione tributaria sorta in capo alla società, in virtù del vincolo solidale (rapporto di “solidarietà dipendente”) conseguente al combinato disposto de-gli artt. 2291 e 2304 c.c. Il tenore letterale dell’art. 2304 c.c. dispone che “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”. Di conseguenza, l’Ente impositore (i.e. Agenzia delle Entrate – controricorrente) affermava nel giudizio di me­rito che “il beneficium excussionis riguarda la fase della riscossione coattiva del­l’imposta, e non la notifica della cartella di pagamento, la quale si pone rispetto ad essa come atto prodromico (diversamente dall’avviso di mora che segue alla notifica della cartella esattoriale e che svolge, in primo luogo, la funzione di atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione forzata: cfr., tra le altre, Cass. 13483/07; Cass. 5003/07, Cass. n. 7000/03)”. Ciò posto, occorre definire se Tizio possa esperire efficacemente l’impu­gnazione, dinanzi agli organi di giustizia tributaria, della cartella di pagamento notificatagli, opponendo nei confronti dell’Ente creditore l’onere di procedere a preventiva escussione del patrimonio sociale di Alfa s.n.c. prima di notificare la cartella di pagamento al socio. Il collegio remittente dà atto che la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto si è evoluta sino a condensare due distinti approcci sistematici; secondo un primo orientamento ultradecennale, consolidatosi sino al 2016, “in tema di società in nome collettivo, il beneficio d’escussione disciplinato dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, consentendo al creditore di procedere coattivamente a carico del socio a condizione di aver infruttuosamente agito sui beni sociali, sicché non osta all’emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale nella [continua..]
Fascicolo 1 - 2020