Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le sezioni unite tornano sul riparto di giurisdizione tra il giudice dell´esecuzione e il giudice tributario nelle controversie di opposizione al pignoramento esattoriale (di Giuseppe Scanu, Professore a contratto, Università di Sassari.)


Con l’ord. 14 aprile 2020, n. 7822, le Sezioni Unite tornano ad occuparsi del riparto di giurisdizione tra il giudice dell’esecuzione e il giudice tributario nelle controversie scaturenti nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata tributaria per ribadire che la valida notifica della cartella di pagamento o dell’atto di intimazione (o dell’atto esecutivo, in caso di viziata notifica degli atti prodromici) segna il discrimine che, a monte, porta alla cognizione del giudice tributario i fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) e, a valle, attribuisce alla giurisdizione del giudice dell’esecuzione le questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo in sé, nonché sui fatti incidenti sulla debenza della pretesa tributaria, successivi allo spartiacque sopra indicato.

The joined chambers return on the theme of jurisdiction repartition between the ordinary and tax judge in disputes of opposition against the tax foreclosure

With ord. 14th April 2020, no. 7822, the joined Chambers return on the question about the repartition of the jurisdiction between the ordinary and tax judge on the theme of the opposition against a tax foreclosure to reiterate that the valid notification of the payment folder or notice of a intimation (or of the executive act, in case of flawed notification of the prodromal acts), marks the dividing line that, upstream, brings to the tax judge the facts incident on the tax claim and, downstream, it attributes to the jurisdiction of the ordinary court the questions of formal legitimacy of the executive act itself, as well about the facts incident in a substantial sense on the tax claim, following the watershed indicated above.

Nota a Cass., sez. un., ord. 14 aprile 2020, n. 7822 Con l’ordinanza n. 7288, depositata lo scorso 14 aprile 2020 (cfr., Auletta, Le Sezioni Unite si pronunciano sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e commissioni tributarie in tema di esecuzione esattoriale, in https://www. inexecutivis.it/approfondimenti, 28 aprile 2020), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiudono un recente trittico di arresti giurisprudenziali, inaugurato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenze “gemelle” del 5 giugno 2017, nn. 13913 e 13916 (cfr. Glendi, Impugnabile davanti al giudice tributario l’atto di pignoramento, in Riv. giur. trib., n. 10, 2017, p. 762), poi seguite dalla sent. 31 maggio 2018, n. 114 della Corte costituzionale (cfr. Carinci, La Consulta rimuove il divieto all’opposizione all’esecuzione: cade una (altra) specialità dell’ese­cuzione esattoriale, in Il Fisco, n. 27, 2018, p. 2642), che va a definire la perimetrazione dei confini tra giurisdizioni nell’ambito dell’esecuzione forzata tributaria. Il caso di specie prendeva le mosse da un ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, proposto ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 615 e 617 c.p.c. da parte di una società, e nei confronti dell’Agente della riscossione, avverso un atto di pignoramento ex art. 72 bis, D.P.R. n. 602/1973 riconducibile a due cartelle di pagamento, entrambe ritualmente notificate, per somme scritte a ruolo a titolo d’imposte regionali sulle concessioni statali di beni demaniali e per canoni demaniali. L’opposizione si articolava in plurime domande attinte da un vincolo di subordinazione: in via pregiudiziale, il ricorrente chiedeva l’accertamento della nullità del pignoramento, attesa l’inesistenza giuridica del debitor debitoris poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 193/2016, le società del gruppo Equitalia erano ormai sciolte e cancellate; di qui, la richiesta di improcedibilità e/o inammissibilità del vincolo. In subordine, si invocava l’illegittimità e/o la nullità del pignoramento per il venir meno dei titoli sottostanti alle due cartelle poiché, quanto alla prima, il debito per i canoni era stato rideterminato e, quindi, integralmente estinto; e, quanto alla seconda cartella, la società rilevava di aver in corso una dilazione di pagamento puntualmente onorata. Dopo avere revocato la sospensione disposta, inaudita altera parte, in via provvisoria e, poi, definitivamente rigettata, nel contraddittorio tra le parti, l’i­stanza cautelare, il Giudice dell’esecuzione declinava la propria giurisdizione in favore del giudice tributario; in sintesi, il Tribunale rilevava la nullità dei titoli per sopravvenuta estinzione e rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, aggiungendo che [continua..]
Fascicolo 1 - 2020