Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Lo strano ibrido delle società tra professionisti che svolgono attività professionale ma producono reddito d´impresa (di Emiliano Covino)


L’Amministrazione finanziaria, dopo alcune incertezze, ha recentemente affermato che le società tra professionisti (STP) producono reddito d’impresa, facendo prevalere l’ele­mento soggettivo connesso allo strumento societario rispetto alla valutazione oggettiva dell’attività svolta. Ciò, da un lato, elimina le ritenute sui relativi redditi, ma dall’altro im­pone il principio di competenza. Si tratta di una interpretazione che, nell’attuale momento di crisi finanziaria, potrebbe nuocere alle STP di fronte alla platea di possibili assistiti insolventi, penalizzando ulteriormente questo strumento societario.

The special mix of professional company who makes professional activity and produces corporte income

Tax Administration, passed some outstanding doubts, states that professional companies ma­kes corporate income, according to the subjective element, instead of an objective assessment of their activity. This, on the one hand, eliminates withholding tax, but on the other it imposes the accrual principle. This interpretation, at current times of economic crisis, could be detri­mental to professional companies in case of insolvent counterparts, further penalizing this corporate model.

La riforma dei modelli di gestione dell’attività professionale, avvenuta a seguito della generalizzazione dello strumento delle società tra professionisti (STP) ad opera della L. 12 novembre 2011, n. 183, sembrerebbe aver creato un nuovo modello di società che rappresenta un ibrido tra l’elemento soggettivo, causa di attrazione nel reddito d’impresa, e l’oggetto economico relativo all’attività professionale, ordinariamente fonte di reddito di lavoro autonomo. Le caratteristiche essenziali delle società tra professionisti sono contenute nella L. 12 novembre 2011, n. 183, con cui è stata improntata una disciplina generale dell’istituto; tale impianto normativo è stato poi esteso dalla L. 4 ago­sto 2017, n. 124, con alcune differenze minori, anche ad altre categorie professionali prima escluse, come quella forense, per la quale lo schema societario è ora disciplinato dal nuovo art. 4 bis della legge professionale forense n. 247/2012 (istitutivo delle società tra avvocati – STA), oppure per i farmacisti, in base alle modifiche (apportate sempre dalla sudetta L. n. 124) alla legge regolatrice della professione (L. n. 362/1991). Di base, i requisiti minimi per la costituzione di società tra professionisti sono pressoché identici per tutte le professioni: è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative, iscritte in apposita sezione speciale dell’albo professionale, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere professionisti iscritti all’albo; b) la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci iscritti all’albo; c) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, tenuto conto che i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Ciò premesso, le questioni interpretative di maggior rilievo sono sorte con riferimento alla qualificazione giuridica del reddito prodotto da questa tipologia di società (cfr. Ferranti, Società tra professionisti: per la qualificazione del reddito si attende la soluzione normativa”, in Corr. trib., n. 46, 2013, p. 3603). Per molto tempo si è posto il dubbio, ai fini dell’inquadramento della natura di reddito prodotto dalle STP, tra la prevalenza dell’elemento soggettivo, connesso dello strumento societario, ovvero di quello oggettivo relativo alle caratteristiche dell’attività professionale, le quali sono strutturalmente aderenti al reddito di lavoro autonomo. In questo ambito, la riconduzione dell’attività svolta nell’ambito del reddito d’impresa, o in quello del reddito di lavoro autonomo, comporta evidenti ricadute sistematiche, prima fra tutte l’obbligo di [continua..]
Fascicolo 1 - 2020