Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Scelte imprenditoriali e disciplina delle società di comodo.finalmente l´atteso cambiamento di rotta (di Rossella Miceli, Professore associato di Diritto tributario, Università di Roma Sapienza, facoltà di Economia.)


La Corte di Cassazione realizza una svolta importante nella disciplina delle società di co­modo, contenuta nell’art. 30 della L. n. 724/1994. Dopo anni in cui si era consolidata una posizione di segno opposto, si afferma il rilievo delle scelte imprenditoriali per una mancata applicazione della disciplina delle società di comodo e si conferma la necessità di una valutazione di tali scelte alla luce delle condizioni di mercato.

Entrepreneurial choices and shell corporations rules.finally the expected turnaround of the italian supreme court

The Italian Court of Cassation carries out a relevant turnaround on the regulation of shell companies, contained in the art. 30 of Law n. 724/1994. After years in which a position of opposite sign seemed to be sound and conclusive, the entrepreneurial choices are now affirmed as an essential feature to evaluate in order to obtain the disapplication of the aforementioned regulation.

Nota a Corte di Cassazione, 12 febbraio 2019, n. 4019   Con l’ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4019 la Corte di Cassazione compie un passo fondamentale in ordine all’ambito di applicazione della normativa fiscale delle società di comodo, regolamentazione contenuta, come noto, nell’art. 30 della L. n. 724/1994. In particolare, la Suprema Corte si pronuncia sulla causa generale di esclusione dalla normativa delle società di comodo, prevista nel comma 4 bis del suddetto art. 30, statuendo in modo chiaro ed inequivocabile la rilevanza, ai fini della ammissione della suddetta causa, delle scelte imprenditoriali della società, la cui analisi deve essere compiuta in relazione alle effettive condizioni del mercato. Le scelte imprenditoriali e le condizioni del mercato divengono, in questo modo, fatti rilevanti ai fini della dell’applica­zione della causa di esclusione. Questa la vicenda in contestazione. La società contribuente versava in condizioni economiche molto critiche anche a causa di coraggiose scelte imprenditoriali che erano state effettuate negli ultimi anni. La società aveva infatti deciso di modificare il progetto sociale originario che prevedeva la creazione di stabilimenti industriali per la lavorazione di lamiere metalliche a fronte della produzione di pannelli solari termici. Tale decisione era sostenuta dalla valutazione della crisi del settore automobilistico con la conseguente difficoltà di collocare produzioni nel settore stesso. Si trattava, pertanto, di una scelta giustificata dalle condizioni del mercato e dalla volontà di sopravvivere alla crisi. A sostegno della correttezza del proprio operato, inoltre, la società contribuente aveva vinto un ricorso amministrativo avverso la precedente revoca di un contributo concesso dal Ministero dello sviluppo economico per gli investimenti da realizzare. A fronte di tale risultato aveva ottenuto una dilazione del termine pari a circa 48 mesi per la effettuazione dei nuovi investimenti. In altre parole alla società era stata riconosciuta la spettanza di un contributo a sostegno della attività in essere. Le suddette circostanze non erano state valorizzate nei precedenti gradi di giudizio, nei quali si era confermata l’assoggettabilità della contribuente alla disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30. In altre parole il periodo complesso che la società aveva attraversato e le scelte coraggiose che erano state effettuate per sopravvivere alla crisi non erano stati qualificati elementi validi per giustificare la mancata redditività (della società stessa) ai fini della disciplina delle società di comodo, in aderenza ad un orientamento consolidato della giurisprudenza e della Amministrazione finanziaria che aveva ammesso fino a questo momento la mancata rilevanza delle cosiddette “circostanze soggettive” ai fini [continua..]
Fascicolo 1 - 2020