argomento: Sanzioni e contenzioso - Giurisprudenza
Il contributo esamina la sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2026, n. 50, relativa alla legittimità dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024. La disposizione attribuisce efficacia di giudicato, nel processo tributario, alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”. In particolare, la Corte dichiara la legittimità costituzionale della norma, limitando tuttavia l’efficacia vincolante del giudicato in presenza di presunzioni legali tipiche, ove manchi un accertamento positivo dell’inesistenza del fatto, e quando l’assoluzione dipenda esclusivamente dall’inutilizzabilità delle prove (art. 530, co. 2, c.p.p). La pronuncia segna così un’ulteriore evoluzione verso un modello di doppio binario maggiormente integrato, pur lasciando irrisolte alcune criticità applicative.
» visualizza: il documento (Corte Costituzionale 13 aprile 2026, n. 50)PAROLE CHIAVE: giudicato penale assolutorio - processo tributario - doppio binario - presunzioni legali - inutilizzabilità delle prove - ne bis in idem
di Giada Strommillo
1. Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale interviene a chiarire la portata applicativa dell’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo [continua ..]