argomento: Sanzioni e contenzioso - Giurisprudenza
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, nella sentenza n. 169/2025, ha affrontato la questione della ripresa del processo sospeso nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla definizione agevolata della lite pendente ai sensi della normativa di cui alla legge n. 197/2022, pur avendo manifestato in giudizio l’intenzione di procedere in tal senso, sostenendo che nella fattispecie sia necessaria la presentazione dell’istanza di trattazione per riattivare il giudizio, pena la sua estinzione. La soluzione appena detta è basata su una pronuncia di legittimità relativa al processo civile; tuttavia, l’analisi delle precedenti normative sulla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, in particolare dei relativi arresti di legittimità, porta a privilegiare la soluzione opposta a quella adottata in sentenza.
» visualizza: il documento (CGTI Chieti, sent. 7 maggio 2025, n. 169)PAROLE CHIAVE: definizione liti pendenti - sospensione del processo - estinzione del processo
di Matteo Busico
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, nella sentenza n. 169, depositata il 7 maggio 2025, ha affrontato una specifica [continua ..]