argomento: Sanzioni e contenzioso - Giurisprudenza
Il contribuente fallito – oggi assoggettato a liquidazione giudiziale in virtù delle nuove disposizioni in materia – non perde la qualità di soggetto passivo del rapporto d’imposta e, in virtù di questo, non può essergli negata la legittimazione processuale in ambito tributario, tenuto conto delle conseguenze cui è esposto sul fronte sanzionatorio. Allo stato è prevista una legittimazione straordinaria e succedanea del contribuente che nasce solo in caso di inerzia della curatela. Sulla qualificazione dell’inerzia degli organi procedurali e, dunque, sulla legittimazione del fallito, esistono opposti orientamenti. Si auspica che le Sezioni unite, investite della querelle, adottino un indirizzo interpretativo estensivo, tale da legittimare l’impugnazione del contribuente ogni volta in cui il curatore ometta di ricorrere alla tutela giurisdizionale.
» visualizza: il documento (Corte di Cass., ord. 25 agosto 2022, n. 25373)PAROLE CHIAVE: fallimento - legittimazione processuale del contribuente - inerzia della curatela
di Antonia Cuccurullo
1. Il fatto. La fattispecie oggetto dell’annotata ordinanza della Suprema Corte, n. 25373 del 25 agosto 2022, concerne la legittimazione [continua ..]