argomento: Attuazione del tributo - Giurisprudenza
La pronuncia in esame affronta la fattispecie del controllo del giudice tributario rispetto all’atto impositivo, allorché il medesimo si fondi su prove raccolte mediante accesso domiciliare autorizzato dal Procuratore della Repubblica ex art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972. La Suprema Corte ribadisce la necessaria duplicità del controllo. Difatti, questo investe sia l’esistenza, nel decreto autorizzatorio del Pubblico Ministero, di una motivazione, ancorché sintetica o per relationem, sulla sussistenza di gravi indizi dell’illecito fiscale presupposto; sia la correttezza giuridica della suddetta valutazione. Confermando la decisione di merito, resa in sede d’impugnazione dalla Corte di Giustizia tributaria regionale, che aveva ritenuto insufficiente, in quanto non adeguatamente motivato, il decreto del P.M., il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione, confermando nel merito la tesi della Corte di Giustizia tributaria regionale. Il presente contributo ripercorre l’iter argomentativo della decisione della Corte, soffermandosi sul differenziato regime autorizzatorio delineato dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972; trattando della nozione di locali ad uso promiscuo sulla scorta dei più recenti approdi di legittimità e altresì sulla consistenza indiziaria degli elementi proposti dall’organo richiedente, in relazione alla disciplina regolatoria dei contribuenti minimi, applicabile al caso di specie.
» visualizza: il documento (Corte di Cass., Sez. V, Sent. 12/04/2026, n. 9241)PAROLE CHIAVE: Accesso domiciliare - Gravi indizi - autorizzazione del procuratore della Repubblica - inutilizzabilità delle prove - Contribuenti minimi
di Manuele Fazio
1. Il fulcro della disciplina oggetto dell’excursus logico-giuridico ripercorso dalla Corte è strettamente inerente all’art. 52 [continua ..]