argomento: Attuazione del tributo - Giurisprudenza
L’art. 37, DPR 600/1973, al comma 3, disciplina l’ipotesi di interposizione di persona nel possesso dei redditi, che si realizza ogni qual volta il soggetto a cui apparentemente sono imputabili i redditi, non è, nei fatti, il reale possessore di questi ultimi, che sono invece nella titolarità del soggetto interposto. Si distingue tra interposizione fittizia ed interposizione reale. L’interposizione fittizia ha come necessario presupposto la partecipazione di tutti i soggetti all’accordo simulatorio, in quanto il terzo contraente è consapevole ed aderisce all’accordo stesso. Ove non si verifica la partecipazione di tutti i soggetti, si parla di interposizione reale, in cui l’accordo v’è esclusivamente tra interposto ed interponente, realizzandosi più gli estremi di un negozio fiduciario. La sentenza in commento conferma che l’art. 37, cit. disciplina entrambe le ipotesi di interposizione, in quanto non si riferisce esclusivamente a ipotesi evasive ma anche elusive, ove non si consuma un vero e proprio comportamento fraudolento.
» visualizza: il documento (Corte di Cass., sent. 15 gennaio 2025, n. 939)PAROLE CHIAVE: interposizione fittizia - interposizione reale - possesso di reddito - accordo simulatorio - negozio fiduciario
di Antonia Maria Cuccurullo
1. Con la pronuncia n. 939/2025 la Cassazione è tornata sul tema della disciplina dell’art. 37, comma 3, DPR 600/1973 e della sua [continua ..]