argomento: Principi generali e fonti - Giurisprudenza
La sentenza afferma il principio che l’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale limiti l’applicazione della causa di esclusione dall’applicazione del regime fiscale antielusivo delle società di comodo alle sole società i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, escludendo dall’ambito di applicazione di tale causa di esclusione le altre società, nazionali o estere, i cui titoli non sono negoziati sui mercati regolamentati nazionali, ma che sono controllate da società ed enti quotati su mercati regolamentati esteri. In questo senso, il Giudice Comunitario ribadisce il pieno rispetto, da parte della norma italiana di esclusione dall’applicazione del regime antielusivo selle società di comodo, del principio di uguaglianza o di non discriminazione (art. 18 TFUE) e della libertà fondamentale di stabilimento (art. 49 TFUE), criteri giuridici cardine dell’ordinamento europeo, nel pieno rispetto dell’altrettanto fondamentale principio “antiabuso elusivo” e delle regole di ragionevolezza complessiva.
» visualizza: il documento (Corte di Giustizia UE, cause riunite C-433/21 e C-434/21)PAROLE CHIAVE: libertà di stabilimento - principio di uguaglianza - principio di non discriminazione - regime antielusivo - società di comodo - mercati regolamentati nazionali
di Mario Cermignani
La Corte di Cassazione italiana, con decisione n. 19381 dell’8 luglio 2021, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea [continua ..]