Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

25/07/2018 - Plusvalenza da contratto di “sale and lease back”. il tratta-mento fiscale segue quello contabile

argomento: IRES - Legislazione e prassi

In materia di plusvalenza da contratto di “Sale and Lease Back”, l’Amministrazione finanziaria, sulla base di principi diversi da quelli adottati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, riconosce la valenza delle regole di ripartizione ed imputazione temporale civilistiche anche in ambito fiscale.

PAROLE CHIAVE: plusvalenza - contratto - ripartizione - sale - lease-back


di Sara Bernardi

  1. L’Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione 23.6.2017 n. 77/E, ha chiarito che la plusvalenza derivante da un’operazione di sale and lease back concorre alla formazione del reddito del soggetto cedente ed è ripartita in funzione della durata del contratto di leasing, a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto.
  2. Prendendo le distanze da precedenti orientamenti, l’Amministrazione riconosce – come effetto dell’estensione disposta dal D.L. 244/2016 del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR ai soggetti OIC adopter – la valenza in ambito fiscale delle regole di ripartizione e di imputazione temporale previste in ambito civilistico/contabile dall’articolo 2425-bis, comma 4, c.c. Con detta Risoluzione l’Amministrazione abbraccia la conclusione più accreditata dalla Giurisprudenza di Cassazione, perseguendo, tuttavia, un per­corso di ricostruzione fondato su principi ben diversi da quelli adottati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
  3. Com’è noto il contratto c.d. di “sale and lease back” costituisce un contratto atipico avente causa finanziaria: “un contratto di impresa ‘socialmente tipico’ (...) in forza del quale un’impresa vende un bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice” (Cass. civ. sez. 3, del 14.3.2006, n. 5438). Venuta meno ogni criticità concernente la configurazione di un’ipotesi di abuso del diritto, esclusa da orientamenti giurisprudenziali – non rinvenendo alcuna finalità elusiva di obblighi tributari, “sicché l’opera­zione deve ritenersi posta in essere per soddisfare reali esigenze di liquidità d’impresa” (Cass. n. 5438/2006); le problematiche riguardano le modalità di computo, a fini contabili e fiscali, del corrispettivo ricevuto dal venditore, ossia, il trattamento contabile e fiscale della plusvalenza emergente dalla vendita del bene strumentale alla società di leasing.
  4. Dal punto di vista civilistico – ai sensi del generale principio di prevalenza della sostanza sulla forma ex art. 2423-bis c.c. e per quanto espressamente disciplinato dalla norma sull’iscrizione di tali ricavi e proventi ex art. 2425-bis c.c., precisamente al comma 4, – le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione. In base ai principi contabili l’ope­razione composta si deve configurare quale operazione unitaria, nella quale la vendita è collegata alla previsione del successivo leasing finanziario. Attribuendo, dunque, rilievo all’elemento sostanziale del contratto atipico, la plusvalenza eventualmente realizzata deve essere civilisticamente imputata in base alla durata del contratto di locazione.

Dal punto di vista fiscale, la disciplina di riferimento è quella di cui all’articolo 86 TUIR, in base al quale le plusvalenze da cessione sono imponibili per intero nell’esercizio di realizzo, ovvero, ove ricorrano le condizioni previste dalla stessa norma, rateizzabili per il periodo di realizzo ed i successivi (non oltre il quarto).

  1. La questione concernente il distinto trattamento contabile e fiscale della plusvalenza da contratto di sale and lease back è da tempo oggetto di posizioni contrastanti, relative a quale debba essere la corretta imputazione e ripartizione temporale della stessa; nonché in relazione a quale debba essere il rapporto tra i principi di redazione del bilancio (qualificazione, classificazione e imputazione temporale) e la determinazione del reddito d’impresa.

L’Amministrazione Finanziaria in più occasioni (Circolare Ministeriale n. 218/E/2000; Risoluzione n. 237/E/2009; Circolare n. 38/E/2010), ha precisato come le plusvalenze emergenti da tali operazioni dovessero seguire le regole di cui all’articolo 86 TUIR: adottando una visione ‘atomistica’, l’Am­ministrazione riteneva che il trattamento fiscale del contratto dovesse attuarsi con riguardo ai singoli negozi che costituiscono la fattispecie – la vendita, dapprima, e la locazione –, quali rapporti autonomi ed indipendenti.

Alla luce della ricostruzione proposta nei predetti orientamenti dell’Am­ministrazione, il contratto in esame è da suddividere in due operazioni autonome: quella di cessione (da cui l’eventuale plusvalenza emergente) e quella di locazione finanziaria. Distinguendo, così, le due fattispecie, l’Amministra­zione tende, dapprima, a dare rilevanza alla compravendita – con conseguente tassazione della plusvalenza emergente ai sensi dell’art. 86 TUIR – e, in un secondo momento, a consentire la deduzione dei canoni relativi all’operazione di leasing finanziario; affermando che “il regime tributario applicabile alla plusvalenza derivante da un’operazione di sale and lease back deve necessariamente essere quello previsto dall’articolo 86 e dall’articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR” (Circolare n. 38/E/2010).

Al contrario, la tesi prevalentemente sostenuta dalla dottrina (D. STEVANATO, R. BOGONI, Le norme fiscali sul reddito d’impresa tra ‘forma’ e ‘sostanza’ delle scelte aziendali, in Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C., 23.1.2007, Il trattamento fiscale del ‘Sale and Lease Back’, circolare n. 2) porta a considerare l’operazione in esame in termini di contratto complesso, costituito da due rapporti – la compravendita e la locazione –, collegati dal punto di vista economico-funzionale e facenti capo allo stesso soggetto (utilizzatore). Guardando alla sostanza economica dell’operazione, essa è composta da due negozi/rapporti da considerarsi nel loro complesso e in dipendenza l’uno dall’altro.

Così, l’interprete “nell’identificare il fatto giuridico alla base dell’imposizio­ne, non può ignorare l’unitarietà sostanziale del contratto o quantomeno il collegamento necessario tra i due rapporti che lo costituiscono (Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C., 23.1.2007, circolare n. 2).

Sottolineando l’unitarietà sostanziale del sale and lease back, la plusvalenza emergente dall’operazione di compravendita è da considerarsi nell’ambito del contratto complessivamente considerato, assumendo rilevanza lungo la durata del contratto stesso.“Il contratto di lease back rileva fiscalmente, perciò, quale un’unica fattispecie impositiva” (Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C., 23.1.2007, circolare n. 2) e la competenza delle plusvalenze emergenti nel­l’ambito di operazioni di lease back, si manifesterebbe pro-rata temporis lungo l’intero orizzonte temporale di durata dell’operazione, come espressamente previsto dal criterio civilistico di imputazione temporale disciplinato dall’art. 2425-bis, comma 4, c.c.

Dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma, adottato come criterio interpretativo, si riconosce un importante ruolo ai profili economico-sostan­ziali: nell’ambito del contratto di sale and lease back la cessione a titolo oneroso del bene – presupposto formale per la tassazione delle plusvalenze – va relativizzata in vista del più ampio programma negoziale, avente quale ‘risultato economico’ non l’alienazione del bene, bensì l’accensione di un finanziamento.

La posizione della dottrina ha trovato conferma nella pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza del 23.8.2016 n. 35294, ha affermato che, in deroga a quanto previsto dall’art. 86 TUIR, il trattamento fiscale della plusvalenza derivante da un contratto di sale and lease back deve seguire quello contabile, espressamente disciplinato dal comma 4 dell’articolo 2425-bis c.c. Tale ripartizione, contabile e fiscale, risulta “coerente con la causa effettiva del contratto” (Cass. n. 35294/2016). Dalla ricostruzione delineata dalla dottrina, e confermata dalla giurisprudenza, l’applicabilità, in ambito fiscale, del criterio di imputazione temporale disciplinato in ambito civilistico/contabile (ex art. 2425-bis, comma 4 c.c.) – in deroga alla disciplina sulle plusvalenze ex art. 86 TUIR – trova ragione nel fatto che “il contratto di ‘sale and lease back’ ha una causa diversa dal contratto di vendita puro e semplice; si tratta di un contratto unico, complesso con causa finanziaria non scomponibile nei suoi elementi. Le diverse modalità di iscrizione nel bilancio delle relative plusvalenze, in ossequio ai principi contabili internazionali, ne sono la prova (e la relativa conseguenza)” (Cass. n. 35294/2016).

  1. Con la Risoluzione 77/E, l’Amministrazione perviene alle medesime conclusioni prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, affermando che, in ambito fiscale, assume rilievo la rappresentazione contabile – sintetizzabile nei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale – così come regolamentata dai principi contabili nazionali.

La stessa, tuttavia, non conferma quella ‘ricostruzione’ che, alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, qualifica l’operazione di sale and lease back come contratto unico a causa finanziaria, la cui cessione (formale) va relativizzata nel più ampio programma negoziale. Essa riconosce la rilevanza, in ambito fiscale, dei criteri di imputazione temporale civilistici solamente a fronte della modifica operata al principio di derivazione rafforzata del reddito d’impresa dal risultato civilistico, ex art. 83 TUIR, quindi, solo per le operazioni concluse dopo l’entrata in vigore della suddetta modifica.