argomento: Attuazione del tributo - Giurisprudenza
In tema di rimborso di un credito, la Corte di Cassazione conferma l’indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., Sent. n. 21766/2021), decidendo che l’Amministrazione ha, sostanzialmente, poteri temporalmente illimitati, poiché può svolgere sempre le operazioni di controllo in occasione della richiesta di rimborso, e ciò a prescindere dal momento della formazione del credito. In tal senso, i termini di decadenza dall’accertamento riguardano le sole imposte dovute dal contribuente. Tuttavia, è logico sostenere che se questi intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l’onere probatorio. I Giudici di legittimità, per la fattispecie in esame, richiamano i principi enunciati nei precedenti orientamenti giurisprudenziali dalla stessa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 21766/2021): “il credito che nasca dal coacervo delle poste detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l’imposta liquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall’amministrazione (Cass. n. 18427/12; n. 27580/18)”.
» visualizza: il documento (Corte di Cass., sent. 24 marzo 2022, n. 9559)PAROLE CHIAVE: diniego tacito di rimborso - decadenza dell - imposte dovute - crediti
di Maria Gaballo
1. L’ordinanza che si annota conferma la legittimità del diniego di rimborso oltre il termine di decadenza dell’accertamento [continua ..]