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16/01/2023
La formalizzazione dell’istanza di rimborso all’interno della dichiarazione non consente la definitiva cristallizzazione del credito: l’Amministrazione finanziaria ha poteri temporalmente illimitati in occasione della richiesta di rimborso.


argomento: Attuazione del tributo - Giurisprudenza

In tema di rimborso di un credito, la Corte di Cassazione conferma l’indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., Sent. n. 21766/2021), decidendo che l’Amministrazione ha, sostanzialmente, poteri temporalmente illimitati, poiché può svolgere sempre le operazioni di controllo in occasione della richiesta di rimborso, e ciò a prescindere dal momento della formazione del credito. In tal senso, i termini di decadenza dall’accertamento riguardano le sole imposte dovute dal contribuente. Tuttavia, è logico sostenere che se questi intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l’onere probatorio. I Giudici di legittimità, per la fattispecie in esame, richiamano i principi enunciati nei precedenti orientamenti giurisprudenziali dalla stessa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 21766/2021): “il credito che nasca dal coacervo delle poste detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l’imposta liquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall’amministrazione (Cass. n. 18427/12; n. 27580/18)”.

» visualizza: il documento (Corte di Cass., ord. 24 marzo 2022, n. 9559) scarica file

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COMMENTO

di Maria Gaballo

1. L’ordinanza che si annota conferma la legittimità del diniego di rimborso oltre il termine di decadenza dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria. La pronuncia in esame ha ritenuto che è il contribuente che decide di chiedere il rimborso di un credito a [continua ..]

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