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29/06/2020
La cassazione conferma l’impossibilità di riqualificare la cessione di “fabbricato” in vendita di “terreno edificabile”


argomento: Attuazione del tributo - Giurisprudenza

Le cessioni di fabbricati ultraquinquennali non danno luogo a plusvalenza imponibile: tuttavia in caso di riqualificazione dell’atto in termini di cessione di “terreno edificabile” la plusvalenza medesima diventa tassabile. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 23409/2018, è però tornata a ribadire che la cessione di un fabbricato non può essere riqualificata in cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, neanche laddove il venditore abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato. Le azioni accertative degli uffici, nonostante l’orientamento del giudice di legittimità, restano ancorate a tale prassi, finendo per pregiudicare gravemente la certezza del diritto ed il legittimo affidamento dei contribuenti. La peculiare fattispecie prevista dalla lettera b) dell’art 67 del TUIR ha, invece, più che mai necessità di essere interpretata rigorosamente, alla luce tanto della volontà del legislatore che l’ha introdotta quanto della sua assoluta singolarità nel variegato quadro delle plusvalenze immobiliari.

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COMMENTO

di Filippo Passagnoli

  Con ordinanza n. 23409/2018 la Cassazione è tornata a riflettere su una fattispecie che ricorre non di rado nella pratica degli affari di natura immobiliare e che trae il proprio spunto dalla cessione a titolo oneroso, da parte di un soggetto che agisce al di fuori [continua ..]

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