argomento: Imposte sui trasferimenti e altri tributi - Giurisprudenza
Con l’ordinanza n. 10058 del 16 aprile 2025 la Corte di Cassazione si è espressa ancora una volta in riferimento alle tipologie di comportamenti omissivi del contribuente in grado di posticipare la decorrenza del termine di prescrizione del credito di accisa. Anche se la controversia in esame atteneva alla formulazione dell’art. 15 del D.lgs 504 del 1995 nella sua versione in vigore fino al 3 dicembre 2016 il tema in questione risulta attuale in quanto, non di sovente, nel cosmo delle accise, si assiste ad una facile e talvolta indiscriminata estensione da parte dell’Amministrazione finanziaria delle annualità da sottoporre a controllo fiscale con conseguente notifica del relativo atto oltre i termini legali. Il caso affrontato dalla Suprema Corte atteneva all’omessa contabilizzazione sul relativo registro di carico e scarico di olio lubrificante proveniente dall’Europa, circostanza, questa, ritenuta quale comportamento omissivo in grado di far decorrere la prescrizione del credito d’accisa non dal periodo d’imposta nel quale si sarebbe verificata l’esigibilità dell’accisa bensì in un momento successivo. Quest’ultimo sarebbe stato quello a partire dalla “scoperta del fatto illecito”, consistente, nel caso in esame, dal momento della rilevazione da parte dei verificatori dell’omissione contabile.
» visualizza: il documento (Corte di Cassazione, 16 aprile 2025, ord. n. 10058)PAROLE CHIAVE: imposta di consumo - prescrizione credito da accisa
di Pietro Giordano
1. L’olio lubrificante non destinato alla carburazione ma solamente alla lubrificazione, come noto, è un prodotto sottoposto ad accisa [continua ..]