Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

03/10/2025 - La tassazione nella Confederazione svizzera e il passaggio da “paradiso fiscale” a paese “collaborativo”: confronto con il Principato di Monaco

argomento: Profili europei e Internazionali - Legislazione e prassi

L’articolo esamina le modalità di individuazione dei “paradisi fiscali” nell’ordinamento italiano, approfondendo l’evoluzione e le differenze dei rapporti fiscali con la Confederazione svizzera e il Principato di Monaco, nonché considerando il regime tributario applicato alle persone fisiche straniere trasferitesi nei due Paesi.

PAROLE CHIAVE: cooperazione - paradisi fiscali - Principato di Monaco - Confederazione Svizzera


di Samuel Tabarelli

1. Il presente contributo analizza i “paradisi fiscali” secondo la prospettiva italiana, esaminando gli sviluppi riguardanti la Confederazione svizzera nonché una successiva comparazione con il Principato di Monaco.

Nel nostro ordinamento l’individuazione di questi Paesi avviene in modo diverso a seconda del soggetto passivo dell’imposta e viene declinata in base al contesto considerato. Non esiste pertanto una definizione univoca e a tal fine rilevano fattori diversi.

Il livello di tassazione basso o nullo è stato storicamente un denominatore comune nel tracciare i confini della categoria e il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) li identifica come regimi c.d. a fiscalità privilegiata.

L’evoluzione del diritto tributario internazionale ha portato ad interpretare il termine senza implicare necessariamente un regime fiscale agevolato, bensì utilizzandolo per indicare gli Stati e territori che non si sono conformati a precisi standard di cooperazione fiscale internazionale.

Questi sviluppi hanno determinato una commistione fra i diversi approcci e di seguito vengono approfondite le modalità di individuazione.

Si ritiene opportuno esaminare le regole indicate per determinare la residenza fiscale dei soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L’art. 2, comma 2-bis TUIR considera fiscalmente residenti, salvo prova contraria, le persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza nei Paesi individuati tramite la black list contenuta nel D.M. 4 maggio 1999 e il loro reddito, ovunque prodotto, è trattato come un reddito imponibile in Italia.

Analizzando il dato testuale della norma, la compilazione dell’elenco è avvenuta considerando gli Stati e i territori che, nel periodo in cui lo stesso è stato redatto, adottavano un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione delle persone fisiche, caratterizzato da imposte ridotte o nulle.

Alla luce degli aggiornamenti intervenuti, a partire dall’eliminazione di Cipro e Malta nel 2010 fino a quella più recente della Confederazione svizzera, appare tuttavia evidente l’orientamento teso a valorizzare anche la presenza di accordi inerenti alla trasparenza e allo scambio di informazioni in materia tributaria (Valente-Mattia, L’eliminazione di San Marino dalla “black list fiscale”, in Il fisco, 2014, 13, p. 1260).

I criteri che fanno riferimento al livello di tassazione e alla cooperazione finanziaria rilevano anche per individuare i regimi fiscali privilegiati in caso di imprese o enti non residenti o non localizzati in Italia, rispetto ai quali un soggetto residente o localizzato in territorio italiano detiene delle partecipazioni.

Il Legislatore ha infatti escluso esplicitamente dalla categoria degli “Stati o territori a fiscalità privilegiata” i Paesi appartenenti all'Unione europea e quelli aderenti allo Spazio economico europeo con cui sono stati stipulati accordi che assicurano un effettivo scambio di informazioni (art. 47-bis, comma 1 TUIR).

La medesima norma distingue l’individuazione a seconda che le partecipazioni siano o meno di controllo. In caso di controllo ai sensi dell’art. 167, comma 2 TUIR (cioè, quando si tratta di Controlled Foreign Companies c.d. CFC), la lettera a) specifica che il regime fiscale si considera “privilegiato” in presenza di un livello effettivo o di un regime speciale di tassazione inferiore al 15 per cento nello Stato in cui è residente o localizzata la CFC.

In mancanza del requisito del controllo, invece, la lettera b) dispone che un Paese venga comunque considerato “a fiscalità privilegiata” se prevede un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento rispetto a quello applicabile in Italia.

L’individuazione dei “paradisi fiscali” assume importanza anche per quanto concerne le operazioni svolte tra un’impresa residente in territorio italiano e una localizzata in un Paese “non cooperativo”, poiché si applica uno speciale regime fiscale di deducibilità sia dei costi derivanti fino a concorrenza del relativo valore normale sia dell’eventuale importo del costo black list eccedente il valore normale del bene o servizio acquistato, a patto che il soggetto residente provi l’effettivo interesse economico a realizzare l’operazione e che la stessa sia stata eseguita (art. 110, comma 9-bis ss. TUIR; in generale sulla deducibilità dei costi black list, Avolio–Barbagelata, Ritorno al passato per i costi black list con vista sulle giurisdizioni non cooperative, in Il fisco, 2023, 2, p. 126 ss.).

Questi Stati e territori sono indicati nell’allegato I alla black list delle “giurisdizioni non cooperative” ai fini fiscali, adottata nelle Conclusioni 15429/17 del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea del 5 dicembre 2017.

Diversamente rispetto alle prime due fattispecie analizzate, i criteri utilizzati per la compilazione di questo elenco prendono in considerazione la trasparenza fiscale, l’equa imposizione e l’adozione di misure contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (c.d. misure anti-BEPS).

Ben può accadere, quindi, che uno Stato o un territorio, non compreso nella black list adottata per la presunzione di residenza delle persone fisiche, sia invece etichettato come Paese con regime fiscale privilegiato per quanto riguarda le CFC o le operazioni tra imprese residenti e non residenti, e viceversa.

Sebbene in astratto questa eventualità potrebbe rischiare di determinare una situazione equivoca e sembrare irragionevole, si trovano valide ragioni alla base. Dato che il regime di imposizione muta a seconda del Paese e dei soggetti passivi cui si riferisce, è del tutto comprensibile che un ordinamento adotti la strategia fiscale più attrattiva per i soggetti passivi esteri e che preveda una tassazione, anche molto diversa, modulata sulle diverse categorie di contribuenti.

In ossequio al principio di sovranità, ciascuno Stato è infatti libero di scegliere il regime fiscale da applicare e regolare i principi delle imposte, così come di non allinearsi agli standard internazionali in tema di buona governance fiscale.

Come si è avuto modo di vedere, c’è la possibilità che derivino conseguenze nei rapporti con le altre giurisdizioni, le quali potrebbero adoperarsi per ostacolare il trasferimento dei contribuenti.

 

2. Un caso interessante da analizzare riguarda la Confederazione svizzera.

In passato, nell’ordinamento italiano, la Svizzera era ritenuta “paradiso fiscale” su tutti e tre i fronti sia per i bassi livelli di imposizione che per la mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Ad oggi risulta invece pienamente “collaborativa” e non si applica alcun tipo di strumento finalizzato a contrastare le operazioni bilaterali.

Prima di ripercorrere le fasi più importanti relative ai rapporti fiscali tra Svizzera e Italia, è opportuno esaminare la base giuridica del regime impositivo previsto per le persone fisiche straniere che si sono trasferite in territorio elvetico.

La scelta di approfondire il trattamento fiscale svizzero per questa categoria di soggetti passivi è stata determinata dalla frequenza con cui taluni personaggi facoltosi decidono di risiedere nella Confederazione, nonché per esigenze di sinteticità della trattazione.

Per individuare la base giuridica è necessario riferirsi alla Legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD).

Le persone fisiche sono sottoposte a tassazione in Svizzera in virtù della loro appartenenza personale, cioè quando vi hanno domicilio o dimora fiscale (art. 3 LIFD), o dell’appartenenza economica (art. 4 LIFD).

Il regime di imposizione può tuttavia essere differente a seconda che il cittadino straniero neotrasferito integri alcuni requisiti.

La tassazione, infatti, avviene alla fonte se il soggetto passivo straniero, pur essendo fiscalmente domiciliato o con dimora abituale in Svizzera, svolge attività lucrativa dipendente nella Confederazione e non possiede un permesso di domicilio (art. 83 LIFD; il permesso di domicilio viene rilasciato ai sensi degli artt. 24 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrl], 60 e 62 dell’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA]).

In questo caso l’imposta alla fonte è applicata direttamente sul reddito del contribuente straniero, calcolato ai sensi degli artt. 84 e 85 LIFD.

I principi dell’imposizione, però, possono cambiare se il cittadino straniero soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. non ha la cittadinanza svizzera;
  2. è assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni;
  3. non svolge attività lucrativa in Svizzera (artt. 14, cpv. 1 LIFD e 6, cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 [LAID]; in dottrina, Vorpe, I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario, Manno, 2021, p. 77 ss.).

Le persone fisiche in possesso di questi requisiti hanno infatti diritto di richiedere di essere sottoposte all’imposizione ordinaria o di accedere all’imposizione secondo il dispendio (detta anche “imposizione secondo il tenore di vita” o “imposta globale” nel Canton Ticino; per una trattazione esaustiva, Vorpe, La tassazione secondo dispendio in Svizzera, in Riv. Guardia di Finanza, 2021, 3, p. 627 ss.).

Il regime fiscale ordinario prevede l’imposizione mondiale per le persone fisiche attraverso l’assoggettamento illimitato sia della sostanza mondiale (beni immobili e mobili di proprietà del contribuente) sia dei redditi ovunque prodotti, salvo quelli che sono già oggetto di imposizione in un altro Stato ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni e dell’art. 6, cpv. 1 LIFD (Vorpe, I privilegi, cit., pp. 40-41).

L’imposta sul dispendio sostituisce sia quella sul reddito che quella sulla sostanza, ma l’esazione si declina attraverso criteri diversi. La tassa sul reddito viene infatti riscossa sul piano federale, cantonale e comunale e lo stesso vale per l’imposta sostitutiva secondo il dispendio (artt. 1 LIFD e 2 LAID; Vorpe, I privilegi, cit., p. 33), mentre l’imposta globale che sostituisce quella sulla sostanza viene disciplinata dai singoli Cantoni ed è percepita solo a livello comunale e cantonale (artt. 1, cpv. 2 e 6, cpv. 5 LAID).

Ai fini del presente contributo è stata approfondita la tassazione secondo il dispendio che sostituisce l’Imposta federale diretta sul reddito, considerata la sua uniformità sul territorio elvetico. Il calcolo avviene in modo profondamente diverso rispetto alle regole che disciplinano l’imposizione ordinaria, poiché il contribuente viene tassato forfettariamente in ragione delle spese annuali sostenute sia in Svizzera sia all’estero, corrispondenti al suo tenore di vita nonché delle persone al cui sostentamento egli provvede (Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC], Circolare n. 44 del 24 luglio 2018, cifra 3.2), considerato un importo minimo soggetto ad imposta definito dall’art. 14, cpv. 3, lett. a) LIFD (corrispondente a 434.700 franchi a partire dal 1° gennaio 2025).

La base imponibile è calcolata tenendo in considerazione l’ammontare più elevato ottenuto sommando le spese relative al tenore di vita mondiale, ovvero moltiplicando il valore locativo o l’affitto dell’immobile o il prezzo della pensione, e la somma degli elementi di reddito di estrazione svizzera.

Per determinare la corretta imposizione sul dispendio del contribuente, la normativa prevede comunque un “calcolo di controllo” basato sul confronto tra l’imposta globale e l’imposta calcolata secondo le tariffe fiscali ordinarie sugli elementi di reddito di estrazione svizzera (art. 14, cpv. 3, lett. d) LIFD). Se in esito a questo computo risultano tributi con valori diversi, dovrà essere versata all’Autorità l’imposta più elevata (Vorpe, La tassazione, cit., pp. 644-645).

Lo straniero tassato secondo il dispendio deve computare anche i proventi esteri nel “calcolo di controllo” se intende recuperare l’imposta alla fonte estera trattenuta in eccedenza a quanto stabilito dalla CDI conclusa tra la Svizzera e lo Stato della fonte del reddito (Vorpe, La tassazione, cit., p. 646; Turri, La tassazione sul dispendio o globale in Svizzera, in Fisc. com. int., 2025, 1, pp. 59-60).

Questa particolare forma di tassazione, pertanto, configura una “(…) fictio iuris secondo cui il dispendio riflette i redditi netti del contribuente” (Vorpe, I privilegi, cit., p. 33), a disposizione esclusivamente di persone molto facoltose, che permette l’applicazione della tariffa fiscale ordinaria su una base imponibile inferiore rispetto a quella che si sarebbe formata computando i redditi di fonte straniera.

Fino a questo punto si è trattato dell’imposizione secondo il dispendio c.d. classica; ad essa si contrappone la forma c.d. modificata, che coniuga elementi tipici sia della tassazione globale sia della tassazione ordinaria (per una disamina esaustiva, Vorpe, I privilegi, cit., p. 178 ss.).

Questa variante ha avuto origine poiché alcuni Stati, che avevano concluso CDI con la Svizzera, non erano più intenzionati a riconoscere come “fiscalmente residenti in territorio elvetico” le persone fisiche non assoggettate alle imposte generalmente riscosse nella Confederazione per tutti i redditi provenienti da questi Stati, cioè non tassate secondo la modalità ordinaria (AFC, Circolare 44/2018, cifra 5.2; in dottrina, Bernasconi, La tassazione globale. Studio delle norme applicabili nel diritto cantonale ticinese, nel diritto federale e nella convenzione germano-svizzera, in Riv. trib. tic., 1981, p. 500).

Il soggetto tassato secondo il dispendio nella forma c.d. modificata non può usufruire dei benefici convenzionali contro le doppie imposizioni se non vengono tassati tutti i suoi redditi provenienti dall’altro Stato contraente e per i quali la CDI ha stabilito la potestà impositiva svizzera (Bernasconi, La tassazione globale, cit., p. 68; Vorpe, Imposizione secondo il dispendio tra passato, presente e futuro, in Riv. tic. dir., 2013, 2, p. 746 ss).

La CDI tra la Confederazione e l’Italia, sottoscritta a Roma in data 9 marzo 1976, rientra fra quelle convenzioni che considerano “fiscalmente residente in Svizzera” il contribuente assoggettato a tassazione globale solo qualora abbia compreso nel “calcolo di controllo” tutti i redditi italiani imponibili in territorio elvetico ai sensi della Convenzione e abbia inoltre acconsentito che a tali entrate sia applicata l’aliquota mondiale (art. 4, par. 5, lett. b) della Convenzione).

L’imposizione secondo il dispendio si declina, infine, nella forma c.d. maggiorata, che si riferisce ai soli rapporti fiscali tra la Svizzera e la Francia. Dato il limitato campo di applicazione, non si è ritenuto opportuno approfondirla in questa sede (per una trattazione completa, Vorpe, I privilegi, cit., p. 201 ss.).

 

3. Analizzati i profili fiscali e giuridici relativi all’imposizione delle persone fisiche trasferite in territorio elvetico, vengono di seguito approfonditi gli sviluppi dei rapporti fiscali tra Italia, Svizzera ed Unione europea.

I primi impulsi alla cooperazione finanziaria, infatti, sono stati di matrice comunitaria e si ravvisano nel c.d. Accordo sulla fiscalità del risparmio, stipulato tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea a Lussemburgo in data 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° luglio 2005 e diretto ad implementare la cooperazione fiscale attraverso misure equivalenti a quelle definite dalla Direttiva 2003/48/CE del Consiglio di data 3 giugno 2003 in materia di imposizione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento interessi, c.d. Direttiva sulla fiscalità del risparmio (Procopio, Tassazione degli interessi nella direttiva UE sul risparmio, in Corr. trib., 2005, 43, p. 3376).

La Direttiva ha rappresentato uno strumento utile affinché i redditi da risparmio, percepiti sotto forma di pagamenti di interessi in Stati membri dell’UE da una persona fisica ed effettiva beneficiaria, venissero tassati nel Paese di residenza del risparmiatore. La cooperazione fiscale ed un adeguato scambio di informazioni risultavano fondamentali.

In alternativa allo scambio automatico di informazioni e in considerazione delle differenze strutturali di ciascuno Stato, la Direttiva aveva comunque previsto un regime eccezionale e transitorio per alcuni Paesi membri (Austria, Belgio e Lussemburgo) attraverso l’introduzione di una ritenuta alla fonte, corrispondente ad un’aliquota del 15 per cento per i primi tre anni del periodo transitorio, del 20 per cento per i seguenti tre anni e del 35 per cento successivamente (Pastoriza Vázquez, La nuova direttiva sulla tassazione del risparmio: applicabilità ed efficacia, in Rass. trib., 2005, 4, p. 1112).

La ripartizione del gettito fiscale così ottenuto avveniva trattenendo il 25 per cento a favore dello Stato che aveva operato la ritenuta, mentre il rimanente 75 per cento veniva destinato al Paese di residenza del beneficiario effettivo.

Il medesimo regime è stato esteso al contesto svizzero ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo, permettendo agli agenti pagatori (in particolare le banche) di prelevare la ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi disposti ai beneficiari effettivi residenti in uno Stato membro dell’Unione europea e nell’interesse delle rispettive autorità fiscali.

I risultati si sono tuttavia rivelati parzialmente inefficaci, poiché non erano stati posti specifici strumenti contro condotte elusive come, ad esempio, l’apertura di un conto corrente svizzero a nome di una società offshore e presso il quale venivano trasferite le somme fino a quel momento depositate sul conto della persona fisica (Bernasconi, Segreto bancario svizzero e fiscalità internazionale, in Dir. prat. trib. int., 2013, 2, p. 423).

L’Accordo aveva inoltre limitato lo scambio di informazioni alle condotte integranti una frode fiscale o una violazione analoga secondo la normativa dello Stato interpellato ed esclusivamente per i redditi indicati (per una trattazione più ampia sull’Accordo, Bernasconi, Gli accordi bilaterali II e lo scambio di informazioni fiscali. L’accordo sulla fiscalità del risparmio, Manno, 2005, passim).

Considerato che la definizione di “violazione analoga alla frode fiscale” poteva variare a seconda dell’ordinamento giuridico coinvolto, era stato previsto che ciascun Paese membro avrebbe avviato negoziati bilaterali con la Svizzera per circoscrivere le casistiche di applicazione.

Alcuni Stati (ad esempio, Austria, Finlandia e Spagna) avevano modificato le rispettive CDI con la Svizzera accogliendo l’indicazione contenuta nel Memorandum d’intesa, in cui il Punto 2 raccomandava di intervenire in via convenzionale sia per definire le fattispecie di violazioni analoghe alla frode fiscale sia per estendere le modalità relative allo scambio di informazioni sui redditi da risparmio anche alle altre categorie di redditi (Turina, La politica della Svizzera in materia di cooperazione fiscale internazionale. Sviluppi recenti e problematiche aperte, in Fisc. int., 2008, sett. – ott., pp. 416-417).

Benché l’Italia non avesse provveduto a modificare le disposizioni relative allo scambio di informazioni nella Convenzione con la Svizzera in vigore dal 1979, in data 26 ottobre 2005 il Dipartimento delle Politiche fiscali e la competente Autorità svizzera avevano raggiunto un’intesa volta a definire, a titolo esemplificativo, le ipotesi di violazioni analoghe alla frode, al verificarsi delle quali potevano essere presentate richieste di scambio di informazioni secondo le modalità disciplinate nell’art. 27 della CDI (Mignarri, Italia-Svizzera: intesa sullo scambio di informazioni in attuazione dell’accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio, in Il fisco, 2005, 42, p. 6561).

Considerata la crescente minaccia della frode e dell’evasione fiscale a danno della trasparenza finanziaria, la Comunicazione COM(2012)722 e la Raccomandazione 2012/772/UE della Commissione europea del 6 dicembre 2012 hanno espresso la necessità di adottare strategie di contrasto a tali fenomeni anche attraverso politiche contro la pianificazione fiscale aggressiva, nonché a sostegno dei Paesi terzi per adottare standard minimi di buona governance fiscale (Valente, Le Raccomandazioni UE in materia di aggressive tax planning e good governance fiscale, in Il fisco, 2013, 10, p. 1476).

Per favorire la diffusione di politiche tributarie equivalenti a quelle adottate nei Paesi membri nonché volte all’implementazione dello scambio automatico di informazioni, il Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2013 ha dato mandato alla Commissione per negoziare le modifiche all’Accordo sulla fiscalità del risparmio stipulato con la Svizzera (Bernasconi, Segreto bancario svizzero, cit., p. 439).

L’Accordo è stato pertanto modificato dal Protocollo del 27 maggio 2015 ed è entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2017. Le novità introdotte hanno riguardato, in particolare, la previsione dello scambio automatico di informazioni tra Svizzera ed Unione europea a partire dal 2018, con riferimento all’annualità 2017 (per una trattazione esaustiva sullo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera, Molo-Schlichting-Vorpe, Lo scambio automatico di informazioni fiscali, Commentario, Manno, 2017, passim).

La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, peraltro, aveva già subito significativi mutamenti in seguito al Protocollo concluso a Milano il 23 febbraio 2015 mediante il ricorso alla c.d. voluntary disclosure (Marongiu, La voluntary disclosure nei rapporti tributari fra principi generali e interventi legislativi, in Riv. trim. dir. trib., 2015, 3, p. 635).

L’aggiornamento dell’art. 27 della Convenzione aveva infatti inaugurato un periodo di cooperazione basato sullo scambio di informazioni fiscali su richiesta tra le autorità competenti e aveva posto fine al segreto bancario.

La propulsione verso il raggiungimento degli accordi anzidetti è stata determinata dalla necessità, per la Svizzera, di non subire pesanti sanzioni commerciali, così come dal mutato scenario finanziario internazionale, che richiedeva un serio impegno per combattere l’evasione nonché la frode fiscale, partendo proprio dalla trasparenza (Pierro, Cooperazione amministrativa tra Svizzera e UE: lo scambio di informazioni, in Riv. trim. dir. trib., 2016, 3, p. 600).

La normativa domestica, tuttavia, non era stata immediatamente aggiornata alla Convenzione e la situazione appariva equivoca. Seppur “collaborativa” nel diritto pattizio, la Confederazione era ancora considerata “paradiso fiscale” ed era contenuta nelle relative black list italiane (Tomassini-Longo, La normativa tributaria italiana e i “paradisi fiscali” nel mutato scenario internazionale, in Corr. trib., 2017, 8, p. 598).

Il D.M. 30 marzo 2015 ha provveduto a stralciare la Svizzera dall’elenco dei Paesi fiscalmente privilegiati ai fini della c.d. disciplina CFC, in quanto non era previsto in territorio elvetico un livello di tassazione effettiva inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ai sensi della disciplina allora vigente.

Il Paese risultava compreso nella black list relativa ai costi per via degli sgravi fiscali concessi ad alcune persone giuridiche: per le imprese italiane, infatti, la normativa prevedeva la deducibilità a “valore normale” dei costi relativi alle operazioni bilaterali svolte con le società svizzere e disincentivava dall’intraprendere relazioni commerciali oltralpe. In seguito alla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), anche questo strumento ha perso efficacia e sul punto la normativa rimanda ora alla black list europea.

Benché considerata “collaborativa” per quanto riguardava le persone giuridiche, la Svizzera ha continuato ad essere inserita nella black list ai fini della presunzione di residenza per le persone fisiche fino al 31 dicembre 2023.

L’approccio è tuttavia mutato con il D.M. 20 luglio 2023, che ha stabilito l’esclusione dello Stato dal relativo elenco con validità a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la conseguente disapplicazione della presunzione legale ex art. 2, comma 2-bis TUIR.

 

4. Ai fini della trattazione risulta interessante procedere ad una comparazione con il Principato di Monaco sia per la vicinanza geografica all’Italia sia perché anch’esso storicamente considerato “Paese non collaborativo”.

Come già svolto approfondendo il regime fiscale svizzero, per omogeneità viene analizzato l’ordinamento monegasco in riferimento alle persone fisiche straniere ivi trasferite (in generale sulla fiscalità monegasca, Woolf, Monaco, in Grundy, The OFC Report 1992, Hong Kong, 1992, p. 159 ss.).

Affinché un cittadino straniero possa ottenere la residenza fiscale a Montecarlo, è necessario soddisfare i requisiti indicati dalla normativa (art. 3, alinéa 1, lett. b) Ordonnance Souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986 relative au certificat de résidence).

Per essere considerati fiscalmente residenti ed ottenere il c.d. certificat de résidence (certificato di residenza), i soggetti che ne fanno richiesta devono aver vissuto nel territorio del Principato per almeno 183 giorni in un anno ed essere in possesso di una c.d. carte de séjour (permesso di soggiorno). Questo documento ha validità di sei mesi ed è rilasciato ai cittadini stranieri che hanno compiuto i 16 anni di età, previa la compilazione di un’apposita domanda.

Nel modulo per ottenere il c.d. certificat de résidence, il richiedente deve rendere una dichiarazione giurata sulla veridicità delle informazioni inerenti al fatto che la propria residenza, il domicilio nonché il centro principale dei suoi interessi sono a Monaco.

La persona fisica deve altresì allegare le bollette delle utenze domestiche (acqua, elettricità e telefono) riferite all’ultimo anno trascorso come prova della residenza, un documento che indichi il luogo in cui alloggia (congiuntamente ad una dichiarazione del proprietario dell’immobile, se non è proprietario né inquilino del luogo in cui vive), oltre ad un estratto del casellario giudiziale privo di condanne penali nonché una documentazione che dimostri l’adeguatezza del suo reddito.

Considerato l’elevato costo della vita nel Principato, la prova della capacità finanziaria è fondamentale e può essere costituita, alternativamente, da un documento rilasciato da una banca monegasca nell’ultimo mese a titolo di garanzia circa il fatto che il richiedente dispone di una quantità di risparmi sufficienti per vivere a Monaco, dall’ultima busta paga ricevuta, dal certificato di un’agenzia per l’impiego ovvero da un certificato attestante che il richiedente è finanziariamente sostenuto da un terzo soggetto residente (la modulistica necessaria è riportata sul sito web ufficiale del Principato di Monaco, https://monservicepublic.gouv.mc/thematiques/nationalite-et-residence/residence/residents/demander-un-certificat-de-residence-a-des-fins-de-formalites-fiscales [25/07/2025]).

Il cittadino straniero fiscalmente residente a Montecarlo è assoggettato ad imposizione secondo le regole vigenti nell’ordinamento monegasco. La tassa sui beni personali e mobiliari delle persone fisiche residenti, tuttavia, è stata abolita con un’ordinanza sovrana di data 8 febbraio 1869 (art. 1, Ordonnance Souveraine du 8 février 1869 supprimant la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière et l'impôt des patentes) e la tassazione è pertanto nulla.

 

5. L’evoluzione dei rapporti fiscali tra l’ordinamento italiano e quello monegasco ricalca parzialmente l’esperienza elvetica, anche per quanto riguarda gli interventi comunitari.

La Decisione 2005/347/CE del Consiglio di data 22 dicembre 2004 ha infatti approvato la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco del 7 dicembre 2004, che aveva impegnato Montecarlo ad applicare misure equivalenti a quelle definite nella c.d. Direttiva sulla fiscalità del risparmio, relative alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi erogati a favore di persone fisiche non residenti (Procopio, Tassazione degli interessi, cit., p. 3378).

Il contenuto dell’Accordo, tout court, era omogeneo a quello dell’Intesa conclusa tra la Svizzera e la CE in data 26 ottobre 2004 per quanto riguarda la previsione di un periodo transitorio durante il quale era possibile conservare il segreto bancario, applicare la ritenuta alla fonte, nonché procedere allo scambio di informazioni qualora la condotta del contribuente straniero potesse costituire una frode fiscale per lo Stato che ne avesse fatto richiesta (Antonacchio-Monfreda, Regime tributario degli investimenti nel Principato di Monaco ed attuazione della Direttiva n. 2003/48/CE sul risparmio, in Il fisco, 2006, 31, pp. 4816-4817).

La successiva Decisione 2016/1392 del Consiglio di data 12 luglio 2016 ha ratificato il Protocollo di modifica dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio del 2004, che ha introdotto lo scambio automatico di informazioni finanziarie (raccolte dal 1° gennaio 2017) a partire dal 2018.

Per quanto riguarda la cooperazione fiscale tra Italia e Principato, si ritiene opportuno richiamare l’Accordo bilaterale sottoscritto a Monaco in data 2 marzo 2015. Basato sul modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA), è stato ratificato mediante la Legge 1° dicembre 2016, n. 231, e ha introdotto importanti novità circa lo scambio su richiesta di informazioni rilevanti in materia tributaria, indicando quali possano essere oggetto di scambio (per un’analisi completa dell’Accordo, Cordeiro Guerra, L’utilizzabilità delle informazioni trasmesse da amministrazioni fiscali estere nel processo penale: limiti e problematiche, in Riv. trim. dir. trib., 2018, 3-4, p. 556; Valente-Mattia, Italia-Monaco: al via la ratifica dell’intesa fiscale, in IPSOA Quotidiano, 4 settembre 2015, p. 1 ss.).

I dati fiscali devono essere scambiati a prescindere che il fatto a cui si riferiscono costituisca o meno un reato ai sensi della normativa dello Stato interpellato, qualora la condotta sia stata realizzata nel suo territorio (art. 5, par. 1 dell’Accordo).

Inaugurando una fase di assistenza reciproca contro fenomeni evasivi, l’Intesa ha inoltre precluso la possibilità di opporre il segreto bancario in caso di richiesta di determinate informazioni (art. 5, par. 4 dell’Accordo; Serbini, L’accordo sullo scambio di informazioni con la Svizzera ed il Principato di Monaco, in Fisc. com. int., 2015, 5, p. 17).

Benché la maggior cooperazione abbia portato ad eliminare il Principato dalla black list europea per l’applicazione del regime di indeducibilità dei costi, Montecarlo è ancora considerato “paradiso fiscale” nell’ordinamento italiano ai fini della c.d. disciplina CFC nonché ai fini della presunzione di residenza ex art. 2, comma 2-bis TUIR.

Per quanto riguarda la c.d. disciplina CFC, il regime impositivo per le imprese residenti nel Principato è nullo a partire dal 1° gennaio 1963, salvo alcune eccezioni.

L’imposta sugli utili è pertanto applicata alle società, residenti a Montecarlo e in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività industriale o commerciale nel territorio monegasco se almeno il 25 per cento del loro fatturato proviene da operazioni realizzate all’estero (art. 1, al. 1, lett. a) Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices; Marchese, Montecarlo: oasi fiscale per le persone fisiche e i trusts, in Fisc. int., giugno-luglio 1996, p. 40).

Vengono tassate anche le società monegasche la cui attività deriva dalla vendita o concessione in licenza di brevetti, marchi, procedimenti di fabbricazione o formule, diritti su opere letterarie ed artistiche (art. 1, al. 1, lett. b) Ord. n° 3.152/1964). A partire dal 1° gennaio 2022, l’aliquota dell’imposta standard corrisponde al 25 per cento (art. 21, al. 2, Ord. n° 3.152/1964).

Al di fuori di queste casistiche il livello di tassazione è nullo (quindi inferiore al 15 per cento), pertanto il Paese rientra fra quelli c.d. a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 167, comma 2 TUIR.

Tenuto conto dell’assenza di imposizione sui soggetti passivi persone fisiche e dell’inserimento del Principato nella lista di cui al D.M. 4 maggio 1999, è opportuno svolgere qualche considerazione sulle conseguenze.

A differenza della Svizzera, infatti, si applica la presunzione relativa di residenza nel territorio italiano prevista dall’art. 2, comma 2-bis TUIR.

La persona fisica residente in Italia, che abbia trasferito la propria residenza fiscale nel Principato, sarà pertanto considerata residente in Italia, a meno che non provi l’effettività del trasferimento secondo quanto disposto dall’art. 12 dell’Accordo (in tal senso, Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, Sezione II, sentenza 1° ottobre 2024, n. 698).

Simili fattispecie causano distorsioni sulla ripartizione impositiva tra gli Stati e la disposizione si pone come obiettivo il contrasto alla c.d. concorrenza fiscale dannosa (Valente, Elusione fiscale internazionale, Milano, 2014, p. 948), definendo l’emigrazione di per sé come una condizione non sufficiente a far perdere lo status di “fiscalmente residente".

Data l’inversione dell’onere probatorio, cui si aggiunge il raddoppio dei termini a disposizione dell’Amministrazione per effettuare i controlli, appare evidente la distinzione circa il trasferimento di una persona fisica nel territorio del Principato ovvero in quello della Confederazione (Crosti-Vignoli, Persone fisiche: Monaco e la Svizzera, ancora nella black list la prima, uscita la seconda. Discriminati la prima ed altri Paesi black list?, in Fisc. comm. int., 2024, 12, p. 51).

 

6. In conclusione, merita qualche riflessione la differenza tra la Convenzione con la Svizzera e l’Accordo con Monaco.

Benché il rispettivo contenuto non vari in maniera significativa né per quanto riguarda la risoluzione dei casi di doppia residenza né relativamente ai criteri che regolano lo scambio di informazioni, la CDI è di per sé stessa uno strumento che disciplina anche la ripartizione della potestà impositiva fra i Paesi contraenti, mentre il TIEA si riferisce esclusivamente allo scambio di informazioni fiscali su richiesta.

L’opportunità di concludere un accordo piuttosto che una convenzione, nel caso di Monaco, è stata valutata considerando probabilmente la scarsa frequenza di interscambio commerciale, favorendo la trasparenza e la reciproca assistenza.

Nonostante la cooperazione in materia tributaria, Monaco risulta ancora inserito nella black list ai sensi del D.M. 4 maggio 1999 in base ad una mera scelta politica ed amministrativa, determinata dalla necessità di ostacolare il trasferimento verso l’ordinamento con un regime impositivo nullo. A ciò si aggiunge un sistema di individuazione dei “paradisi fiscali” meccanico e basato su un elenco tassativo modificabile con decreto, che ne impedisce un rapido aggiornamento.

Sebbene non ci siano divieti normativi sul trasferimento della residenza nei “paradisi fiscali” per le persone fisiche, così come sul possesso di partecipazioni di controllo o sullo svolgimento di operazioni con società ivi stabilite, si ritiene opportuno considerare che, alla base di queste decisioni, potrebbero celarsi strategie evasive o elusive finalizzate a trarre benefici fiscali dalle asimmetrie normative tra i vari ordinamenti.

La scelta di identificare i “paradisi fiscali” mediante un elenco (come è nel caso del D.M. 4 maggio 1999 e della black list comunitaria) ovvero attraverso criteri generali (così ai fini della c.d. disciplina CFC) si pone l’obiettivo di incentivare, attraverso la cooperazione, i Paesi individuati ad attuare riforme in materia tributaria foriere di mutamenti positivi nonché dissuaderli dal praticare una concorrenza fiscale sleale e dannosa.

L’individuazione mediante black list sembra tuttavia destinata ad un progressivo abbandono, poiché a livello internazionale prevalgono l’utilizzo di criteri più generali nonché il rafforzamento della cooperazione attraverso l’adozione su larga scala delle c.d. misure anti-BEPS, promossa nell’ambito del Quadro inclusivo OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili.