argomento: Profili europei e Internazionali - Legislazione e prassi
In data 23.04.2025, presso la sede dell’OCSE a Parigi la Costa D’Avorio ha firmato la Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale, determinando il conseguimento del traguardo delle 150 giurisdizioni aderenti. La convenzione costituisce il più importante trattato internazionale al mondo per la cooperazione fiscale, l’assistenza reciproca e lo scambio di informazioni. Fondamentale è stato, in particolare, il ruolo rivestito dalla Convenzione sul piano dello scambio di informazioni automatico tra gli Stati aderenti.
PAROLE CHIAVE: assistenza fiscale - Convenzione multilaterale - trattato internazionale
di Ludovica Manella
1. Nel corso del 1988 è stata sviluppata congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dall’Ocse la Convenzione Multilaterale sull’Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Fiscale, originariamente aperta esclusivamente alla firma dei paesi membri di entrambe le Organizzazioni.
La versione originaria dell’accordo è stata successivamente modificata nel 2010, al fine di permettere l’adesione di tutti i Paesi, in risposta all’appello del G20, che richiedeva che il maggior numero possibile di giurisdizioni potesse trarre vantaggio dal nuovo contesto di cooperazione fiscale.
A decorrere da tale modifica, il progetto ha riscontrato un successo crescente, sino a divenire il più ampio trattato al mondo per la cooperazione fiscale, in grado di coinvolgere non solo le giurisdizioni europee, ma anche numerosi Paesi in via di sviluppo, estranei al panorama occidentale.
In merito, si segnala che in data 23.04.2025, con la firma della Costa d’Avorio, la Convenzione ha raggiunto il significativo traguardo delle 150 giurisdizioni partecipanti, che conferma la continua diffusione della stessa. (https://www.oecd.org/en/about/news/announcements/2025/04/cote-d-ivoire-joins-as-150th-signatory-to-multilateral-convention-to-tackle-tax-evasion-and-avoidance.html)
2. L’Italia ha aderito alla Convenzione in data 31.01.2006 – con conseguente entrata in vigore in data 01.05.2006 – e ha successivamente ratificato il protocollo emendativo del 2010, entrato in vigore in data 01.05.2012.
L’Italia ha inoltre un ruolo attivo nell’attuazione della Convenzione, atteso che ricopre attualmente il ruolo di Vice-Chair nell’organismo di coordinamento che presiede al regolare funzionamento delle procedure previste, come riportato dal sito ufficiale del Dipartimento delle Finanze.
3. Sul piano contenutistico, la Convenzione prevede tre differenti forme di collaborazione, quali lo scambio di informazioni – che comprende anche le verifiche simultanee e la partecipazione a verifiche fiscali all’estero - la riscossione dei crediti tributari e la notifica dei documenti (art. 1).
Con riferimento allo scambio di informazioni – logicamente posto alla base di qualsiasi forma di assistenza e cooperazione tra Stati - esso può avvenire su richiesta (art. 5), allorquando lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente informazioni relative ad una determinata persona o transazione, oppure in modo automatico (art. 5), quando l’invio è periodico e sistematico.
Lo scambio automatico costituisce senza dubbio l’aspetto maggiormente innovativo della Convenzione. Ad oggi, esso si basa essenzialmente su uno standard condiviso, noto come Standard per lo Scambio Automatico di Informazioni sui Conti Finanziari a fini fiscali (Common Reporting Standard o CRS), il quale consente a oltre 125 giurisdizioni di scambiarsi automaticamente informazioni sui conti finanziari offshore.
Precisamente, tale meccanismo richiede alle istituzioni finanziarie di identificare i clienti che sono residenti fiscali all’estero e inviare le relative informazioni alle autorità fiscali del paese di residenza del cliente, determinando così il definitivo superamento del principio del segreto bancario.
Il CRS è stato introdotto nell’Unione Europea dalla direttiva 2014/107/UE ed è divenuto operativo a decorrere dal settembre 2017. Vi partecipano, peraltro, anche giurisdizioni considerate meno trasparenti – se non veri e propri paradisi fiscali – come la Svizzera, il Lussemburgo o le Isole Cayman, mentre non vi prendono parte gli Stati Uniti, i quali adottano un sistema da essi stessi ideato, per alcuni aspetti analogo, noto come Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
Quanto invece all’assistenza al recupero dei crediti tributari (art. 11), essa implica che l’autorità fiscale dello stato estero richiesto in cui si trova il debitore dello stato richiedente, proceda alla riscossione del credito tributario – purché certo e non contestato - come se fosse proprio, applicando le proprie regole di riscossione, salvo poi trasferire quanto recuperato al Paese richiedente.
È prevista, peraltro, la possibilità per lo Stato richiesto di adottare misure cautelari al fine di garantire l’esisto positivo della riscossione delle imposte dovute allo Stato richiedente.
Da ultimo, con riferimento alla notifica dei documenti (art. 17), lo Stato richiesto, secondo le forme stabilite dalla propria legislazione interna, notifica al destinatario i documenti emanati dallo Stato richiedente.
Orbene, è evidente che la Convenzione costituisce uno dei più ambiziosi progetti dell’OCSE, il quale specialmente a seguito dell’apertura della Convenzione a tutti i Paesi, ha posto un ulteriore e decisivo tassello nella lotta all’evasione e alle altre forme di inadempienza fiscale, consolidando notevolmente la cooperazione tra gli Stati – europei e non - indispensabile per fronteggiare i diffusi fenomeni di cosiddetta “doppia non-imposizione”.
Fondamentale, peraltro, è il ruolo della convenzione per l’attuazione degli standards del progetto OCSE/G20 sull’Erosione della Base Imponibile e il Trasferimento degli Utili (BEPS).