argomento: Imposte sui trasferimenti e altri tributi - Giurisprudenza
La Cassazione afferma che l'art. 22 del D.P.R. n. 26 aprile 1986 n. 131 intende alludere, ai fini fiscali dell'enunciazione, ad un concetto di parti in senso non contrattualistico, ma inteso come soggetti che hanno partecipato alle due operazioni, valorizzando cioè il riferimento ai soggetti destinatari degli effetti degli atti. La lettura combinata degli artt. 10, 22 e 57 conduce, a ben vedere, ad una soluzione differente, per la quale devono coincidere, nell’atto enunciato e nell’atto enunciante, le parti contraenti, intese come identità fisica delle stesse.
» visualizza: il documento (Corte di Cass., sent. 8 febbraio 2023, n. 3839 e n. 3841)PAROLE CHIAVE: enunciazione - parti contraenti - imposta di registro
di Guido Salanitro
1. In sede di aumento gratuito di capitale (e/o copertura perdite) delle società frequentemente si utilizzano versamenti dei soci a scopo di [continua ..]