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24/02/2023
La Corte di Cassazione interviene sulla questione dell'imposizione delle liberalità indirette, definendo il quadro interpretativo precedentemente espresso


argomento: Imposte sui trasferimenti e altri tributi - Giurisprudenza

La Corte di Cassazione con la sentenza che si annota approfondisce la questione dell’imposizione fiscale delle donazioni indirette. I Giudici di legittimità, a tal riguardo, affermano che le liberalità indirette, risultanti da atti soggetti a registrazione, devono essere sempre assoggettate all’imposta di donazione, ad eccezione di quelle collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende, se per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’Iva. Il Supremo Collegio precisa, inoltre, che le altre liberalità indirette, quelle cioè non risultanti espressamente in atti soggetti a registrazione, confluiscono, invece, nella fattispecie delle liberalità indirette non formalizzate, accertabile e tassabile alle condizioni disposte dall’art. 56-bis del D. Lgs. n. 346/1990. La giurisprudenza di legittimità è, quindi, pressoché uniforme nel ritenere che le liberalità restano tassabili nell’ambito del tributo successorio, poiché le stesse costituiscono una species del più ampio genus rappresentato “dai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito”, richiamati dall’art. 1, co. 1, del citato D. Lgs. n. 346/1990.

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COMMENTO

di Maria Gaballo

1. La sentenza che si annota segna un importante passaggio nell’iter di tassazione delle liberalità indirette, confermandosi quale interpretazione giurisprudenziale in linea con i precedenti indirizzi espressi dalla Corte di Cassazione in tema e rappresentando elementi di completezza [continua ..]

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