Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

21/12/2020 - POST:La nuova transazione fiscale entra in vigore immediatamente, anticipa il CCII e, con il cramdown, supera la tradizionale ritrosia dell’Agenzia delle Entrate

argomento: Attuazione del tributo - Legislazione e prassi

Per fronteggiare la grave crisi economica in atto il Legislatore non ha atteso l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa (settembre 2021), anticipando l’immediata attuazione della nuova transazione fiscale, al fine di superare la situazione di stallo creatasi nelle procedure concorsuali in cui a fronte di un notevole indebitamento tributario l’Agenzia delle Entrate continuava a mostrare una radicale e strenua contrarietà ad ogni ipotesi di accordo e di falcidia sui crediti tributari. L’intervento è contenuto nella Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020). Nello specifico l'art. 3, comma 1 bis,  incide sulla disciplina della transazione fiscale contenuta nella legge fallimentare, tuttora pienamente vigente, ivi innestando le innovative disposizioni di cui agli artt.  48, comma 5, 63 e 88 CCII. Le nuove norme sono entrate in vigore dal 4 dicembre 2020 e possono essere applicate immediatamente dai Tribunali in tutti i procedimenti pendenti.

PAROLE CHIAVE: procedure concorsuali - tributi erariali - transazione fiscale - agenzie fiscali - accordi


di Lorenzo del Federico

La grande riforma del Codice della Crisi dell’impresa e dell’Insolvenza stenta ad entrare in vigore.

Come è noto il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante la disciplina del Codice in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, ha subito varie modifiche e slittamenti, da ultimo mediante il D. Lgs.  26 ottobre 2020, n. 147.

Allo stato il CCII dovrebbe entrare in vigore il 1° settembre 2021, così come previsto dall’ultimo intervento legislativo, ma l’emergenza sanitaria COVID e la crisi economica fanno temere per ulteriori rinvii.

Sorprende, positivamente, che il Legislatore, una volta tanto abbia colto le diffuse esigenze degli operatori, rendendosi conto dell’opportunità della anticipata ed immediata entrata in vigore della nuova transazione fiscale, al fine di superare la situazione di stallo creatasi nelle procedure concorsuali in cui a fronte di un notevole indebitamento tributario l’Agenzia delle Entrate continuava a mostrare una radicale e strenua contrarietà ad ogni ipotesi di accordo e di falcidia sui crediti tributari.

Il riferimento è alla  Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020).

L'art. 3, comma 1 bisD. L. n. 125/2020, così come conv, dalla L. n. 159/2020, incide sulla disciplina della transazione fiscale contenuta nella legge fallimentare, tuttora pienamente vigente, ivi innestando, ed anticipando, le innovative disposizioni di cui agli artt.  48, comma 563 e 88 CCII.

Le nuove norme sono entrate in vigore dal 4 dicembre 2020 (art. 7 D. L. cit. ) e possono essere applicate immediatamente dai Tribunali in tutti i procedimenti pendenti, purchè non ancora omologati, in quanto norme di natura procedimentale.

Tra le nuove disposizioni spicca il cramdown del Tribunale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Si prevede infatti che “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

Chiaro l’intento di superare mediante cramdown le notorie situazioni di stallo causate dall’inerzia e/o dalla radicale ed aprioristica avversità dell’Agenzia delle Entrate a fronte degli accordi di ristrutturazione e dei concordati preventivi in presenza di ingente sovraindebitamento tributario.

Inoltre ci si libera finalmente dell’anacronistico (e forse già implicitamente abrogato) D.M. 4 agosto 2009, emesso dal Ministero del lavoro, che si era spinto palesemente oltre la sfera delle modalità di applicazione, dei criteri e delle condizioni di valutazione da parte degli enti previdenziali, cui fa riferimento la delega.

Infatti è ora inequivocabilmente previsto che “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (4 dicembre 2020) “cessa di avere applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

Soprattutto si accoglie con sollievo il cramdown.

Infatti, con l’intento di risolvere alla radice la radicale ed aprioristica avversità delle Agenzia fiscali e degli enti previdenziali, è previsto chiaramente che il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza.

E’ quindi evidente che, ai fini strettamente concorsuali, la fondamentale esigenza di tutela del debitore - contribuente avverso il parere della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, e/o l’inerzia delle Agenzie fiscali e degli enti previdenziali, è soddisfatta in sede di omologa, nell’interesse oggettivo della procedura. Potranno residuare margini di tutela giurisdizionale del debitore - contribuente per altri profili, ma la fondamentale esigenza di salvaguardia della procedura è assicurata mediante l’intervento del Tribunale. E ciò consente di scavalcare il sottostante potenziale contenzioso con le Agenzie fiscali e con gli enti previdenziali, gravido di incertezze e di complessità, ponendo al centro della conflittualità il Tribunale concorsuale ed il criterio della convenienza (su tali profili DEL FEDERICO, Profili processuali della transazione fiscale, in Corr. Trib., 2007, 3660). 

Tutti questi temi sono ampiamente trattati nel volume monografico, in corso di pubblicazione, dedicato dall’Enciclopedia del Diritto al Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (a cura di F. Di Marzio, e specificamente in DEL FEDERICO, “La Transazione fiscale”; ma per gli immediati riferimenti essenziali v.: PAPARELLA, Il nuovo regime dei debiti tributari di cui all’art. 182-ter L.F.: dalla transazione fiscale soggettiva e consensuale alla retrogradazione oggettiva, in Rass. Trib., 2018, 317; GOLISANO, La nuova “transazione fiscale” dell’art. 63 del codice della crisi e dell’insolvenza: fra nuove difficoltà interpretative, inediti poteri sostitutivi e definitive conferme circa la vincolatezza della funzione esercitata, in Riv. trim. dir. trib., 2019, 459; DEL FEDERICO, È incostituzionale l’infalcidiabilità dell’IVA nell’accordo di composizione della crisi da sovraidebitamento: riflessioni a margine, in Riv. Dir. Trib., 2020, 6).