Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

11/11/2020 - Dalla Cassazione una reductio ad unum degli orientamenti sulla tassazione indiretta del trust

argomento: Imposte sui trasferimenti e altri tributi - Giurisprudenza

La Corte di Cassazione, nell’intento di riportare ad unità gli indirizzi precedentemente espressi in ordine alla tassazione indiretta del trust, ha dettato importanti linee guida con le quali ha escluso che la costituzione di vincoli di destinazione possa essere considerata fattispecie di per sé soggetta ad una nuova imposta, ed ha evidenziato che l’applicazione dell’imposta sulle donazioni come restituita per effetto del D.L. n. 262/2006 richiede necessariamente la sussistenza di un trasferimento effettivo, con arricchimento del destinatario, che avvenga nell’ambito di una liberalità. Conseguentemente, la pronuncia in commento esclude che la dotazione di trust possa subire l’applicazione delle imposte sui trasferimenti, e segnatamente dell’imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali,  in misura proporzionale, stante il carattere meramente strumentale, ed attuativo degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, della trasmissione del fondo dal disponente al trustee, potendosi a tal fine considerare unicamente l’eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari. La decisione pone quindi importanti punti fermi sul tema, ma al contempo lascia aperti importanti spazi di riflessione per la piena comprensione dell’istituto in campo fiscale.

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PAROLE CHIAVE: trust - imposta sulle successioni e donazioni - imposte ipotecaria e catastale - atto di dotazione - atti di liberalitā


di Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti

  1. Come ormai noto, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, al fine di comporre il contrasto insorto tra pronunce delle sue sezioni in ordine alla tassazione del trust per quanto riguarda le imposte indirette, ha organizzato la trattazione dei ricorsi attinenti lo stesso tema per le ormai famigerate camere di consiglio dell’8 maggio 2019, dalle quali sono derivate una serie di decisioni finalmente improntate a univocità, supportate da una medesima interpretazione della materia (sul punto, può vedersi A. BUSANI, La Cassazione si stabilizza: imposte in misura fissa per l’atto di dotazione di qualsiasi tipologia di trust, in GT, 2019, 595).

Tra le decisioni adottate nell’ambito di tale sessione si segnala, per la trattazione particolarmente argomentata e sistematica del tema, la sentenza in commento.

La decisione ha ripercorso la vicenda interpretativa sviluppatasi in ordine alla applicazione delle imposte sui trasferimenti al trust, ed alla possibilità di fare applicazione di tributi in misura proporzionale già al passaggio di beni dal disponente al trustee, strumentale alla realizzazione del progetto che al trust è sotteso, e risulta sorretta dall’intento di dettare un indirizzo definitivo, capace di ricondurre ad unità anche le differenti posizioni precedentemente manifestate.

Dopo aver indicato che l’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 non prevede la costituzione di vincolo di destinazione quale “autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e donazione”, la conclusione principale che la Suprema Corte ha raggiunto è quella per cui l’imposta sulle successioni e donazioni, anche come reistituita dal D.L. n. 262/2006, è intesa a colpire, in misura proporzionale, unicamente le vicende nelle quali si produca “un trasferimento effettivo di ricchezza, mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”.

Secondo la Corte, gli elementi appena richiamati non possono essere considerati sussistenti nell’affidamento al trustee dei beni destinati al trust. Nell’ambito della fattispecie di formazione di questo istituto, infatti, sia l’atto istitutivo che l’atto di dotazione patrimoniale vanno considerati come “meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione”, sussistendo un trasferimento imponibile solamente nell’atto - eventuale - di attribuzione finale dei beni al beneficiario, “a compimento e realizzazione del trust medesimo”.

  1. La questione che il Giudice di legittimità si è proposto di dirimere, con riferimento al caso esaminato (tassazione di trust cui era destinata la nuda proprietà di alcuni immobili, con destinatari finali individuati nei figli dei disponenti), era in definitiva quella “se l’atto di costituzione di trust immobiliare che determina la segregazione del bene del disponente in attesa che lo stesso sia trasferito al beneficiario finale, sia da sottoporre o meno all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecarie in misura proporzionale e non fissa”.

Nella sentenza sono stati riepilogati i dati e le nozioni a disposizione, per prima cosa con riferimento all’ordinamento di origine, ove l’essenza del trust è quella di insieme di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari. La Corte ha poi analizzato i dati interpretativi di prassi (costituiti dalle note circolari Agenzia Entrate n. 48/E del 2007, e n. 3/E del 2008) e infine i riferimenti normativi utilizzabili (legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica della convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985; legge 22 giugno 2016, n. 112, c.d. Legge “sul dopo di noi”).

I Giudici hanno quindi esaminato gli indirizzi formatisi in seno alla stessa Suprema Corte, a partire da quello espresso della sez. VI, secondo cui il D.L. n. 262/2006 avrebbe, fra l’altro, introdotto una nuova imposta “sulla costituzione di vincoli di destinazione”, cui il trust sarebbe senz’altro soggetto per l’effetto segregativo che produce sui beni (Sez. VI, ord. 4 febbraio 2015, n. 3735 su cui: D. STEVANATO, La "nuova" imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione, in GT, 2015, 400; A. BUSANI-R.A. PAPOTTI, L'imposizione indiretta dei trust: luci e ombre delle recenti pronunce della Corte di cassazione, in Corr. trib. 2015, 1203; A. CONTRINO, Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione "creata" dalla Suprema Corte: osservazioni critiche, in Rass. Trib., 2016, 30; G. CORASANITI, Vincoli di destinazione, "trust" e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze applicative, in Dir. Prat. Trib., 2015, 2, 704), per poi passare a quello sviluppato dalla sez. V, indicato come “più persuasivo”, per cui la costituzione di vincoli sarebbe assoggettabile ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale solo laddove idonea a determinare un effetto traslativo immediato, unico concreto indice della capacità economica del soggetto beneficiato (Cass., sez. V, sent. 11 novembre 2019, n. 1131, con nota di A. BUSANI-R.A. PAPOTTI, Ulteriormente frammentati in Cassazione gli orientamenti sulla tassazione del trust, in GT, 2019, 115).

In considerazione di tutti i dati come sopra esaminati, la Corte, richiamandosi anche alla sentenza della sez. tributaria, 17 gennaio 2018, n. 975 (su cui A. BUSANI, La Cassazione prosegue nel percorso di spostare “a valle” la tassazione del trust, in GT, 2018, 129; E.M. BARTOLAZZI MENCHETTI, Il contributo della Cassazione al chiarimento della disciplina del trust nelle imposte indirette, in Riv. Dir. Trib., suppl. online, 2018), ha quindi evidenziato che quanto ricevuto dal trustee nell’ambito del negozio “di dotazione” si risolve “in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale”, e che “questa utilità non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, quanto soltanto - “se” e “quando” il trust abbia compimento - in capo al beneficiario finale”.

Nell’atto di dotazione è stata pertanto riscontrata la mancanza degli elementi oggettivi concretamente richiesti per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, ovvero: la liberalità e “il concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti”, evidentemente in capo al trustee, con la conseguenza che lo stesso atto non può che essere assoggettato, anche con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, ad imposizione in misura fissa, rinviandosi quella proporzionale al momento della devoluzione finale dei beni ai beneficiari.

  1. Ponendo la decisione in coordinamento con la precedente giurisprudenza, risulta in primo luogo respinto l’argomento letterale utilizzato a sostegno delle pronunce della sez. VI del 2015 (ordd. nn. 3735, 3737, 3886, 5322), secondo cui la costituzione di vincoli di destinazione, a seguito del D.L. n. 262/2006, avrebbe costituito una nuova ipotesi di applicazione del reintrodotto tributo, soggetta ad imposizione proporzionale. La sentenza in commento conferma quindi, come già fatto notare dalla più attenta Dottrina (A. FEDELE, Il regime fiscale di successioni e liberalità, in P. Rescigno, Trattato breve delle successioni e donazioni, Padova, 2010, 598) che l’introduzione della costituzione di vincoli di destinazione nella formula del comma 47 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006 era intesa unicamente ad evitare che l’adozione di un’interpretazione restrittiva del nuovo testo potesse escludere da imposizione il “reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari” quando compiuto contestualmente alla costituzione dei predetti vincoli.

Ugualmente respinto è altro argomento, di ordine teleologico, ossia quello dato dalla “esenzione” del trasferimento al trustee, nel caso di trust in favore di soggetti disabili gravi, prevista nella disciplina del “dopo di noi” (L. n. 112/2016), che secondo la Cassazione non può consentire di desumere “a contrario” il regime ordinario cui va soggetta la fattispecie, ma va inteso unicamente come espressione della premura del legislatore di mandare comunque esenti da imposizione proporzionale gli atti tesi a tutelare determinati specifici interessi, a prescindere da quello che fosse poi considerato il loro regime fiscale fisiologico, anche per consapevolezza della corrente situazione di incertezza.

Ulteriore affermazione di interesse è poi quella con cui la Corte conclude la propria ricostruzione sistematica e, riflettendo sulla effettiva funzione dell’atto di affidamento di beni al trustee nell’economia complessiva del negozio, indica che, sia per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni, che per quelle ipotecarie e catastali, “la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità”.

Sulla base di tale conclusione vengono quindi rimodulati anche gli orientamenti che avevano ritenuto possibile, nel caso di beneficiari immediatamente individuabili (sez. V, ordd. 5 dicembre 2018, nn. 31445 e 31446), e nel caso di trust liquidatori “solvendi causa” (sez. V, sent. 30 maggio 2018, n. 13626 su cui si rinvia a E.M. BARTOLAZZI MENCHETTI, Il tentativo di mediazione della Cassazione sul rapporto tra “trust” e reistituita imposta sulle successioni e donazioni, in Riv. Dir. Trib., 2018, II, 206), applicare immediatamente l’imposta proporzionale, e ciò, secondo la Corte, in quanto il trasferimento al trustee, connaturato al trust e meramente strumentale alla sua attuazione, non può in nessun caso “assurgere ad espressione di ricchezza imponibile”, dato anche che, ove esso determinasse un effetto traslativo immediato, si dovrebbe addirittura dubitare della “stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale di trust”. A maggior ragione, quanto sopra viene dichiarato valido per il trust “autodichiarato”, difettando un “trasferimento patrimoniale intersoggettivo”.

  1. La ricostruzione della Corte di Cassazione è quindi elemento di assoluto rilievo nel percorso per la piena comprensione del trust nell’ambito delle imposte sui trasferimenti. Tuttavia, probabilmente non ne costituisce il definitivo punto di approdo.

Non sembrano ancora affrontati alcuni problemi, la cui soluzione pare in realtà implicitamente sottesa alle conclusioni della Corte, quali la questione se effettivamente il trust, anche quando volto a realizzare assetti onerosi, debba essere sempre considerato nell’ambito dell’imposta sulle donazioni, nonché quella circa la effettiva attuazione della considerazione unitaria della vicenda in cui il trust si sviluppa, che sembra pure sottesa alla giurisprudenza di cui stiamo trattando.

Quanto alla prima questione, infatti, sembra ancora applicata la designazione del tributo reistituito dal D.L. n. 262/2006 quale ambito naturale di tassazione dei vincoli di destinazione, per la quale propendono le circolari dell’Agenzia delle Entrate, nn. 48/E-2007 e 3/E-2008, mai superate.

La necessità di applicare imposte sui trasferimenti in misura proporzionale all’atto di dotazione sembra infatti affrontata esclusivamente nell’ambito dell’imposta sulle donazioni, o perché l’atto di dotazione, costitutivo di un vincolo di destinazione, è ritenuto in sé soggetto alla “nuova imposta” che tale ipotesi colpirebbe secondo il testo dell’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 - soluzione esclusa, verosimilmente in via definitiva, dalla sentenza in commento - oppure perché lo stesso atto è comunque considerato “gratuito”, in quanto privo di corrispettivo, e quindi ugualmente riconducibile alla fattispecie testuale della disposizione appena richiamata.

Quest’ultima soluzione, specialmente,  sembra seguita dalla sentenza commentata, che infatti esclude la possibilità di applicare all’atto di dotazione (considerato gratuito, come testimonia il richiamo del passaggio della sentenza n. 975/2018, cit., secondo cui “Il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo”) l’imposta sulle donazioni, e conseguentemente le imposte ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, solo evidenziando il carattere meramente formale, transitorio, vincolato e strumentale dell’attribuzione che si dice in tal modo compiuta e che viene così considerata “fiscalmente neutrale”, dato l’esito negativo dell’indagine sulla sussistenza di un arricchimento del destinatario. 

La considerazione come “gratuito” del passaggio dei beni dal disponente al trustee sol perché privo di corrispettivo, a partire dalla quale tale atto pare ricondotto all’imposta sulle donazioni, oltre ad essere frutto di una insoddisfacente assimilazione tra atti gratuiti e non corrispettivi (per una critica, G. FRANSONI, Allargata l’imponibilità dei vincoli di destinazione, in Corr. Trib., 2008, 650) frustra la possibilità di dare piena considerazione ai trust istituiti per realizzare assetti onerosi, la cui naturale collocazione sarebbe entro l’imposta di registro (A. FEDELE, “Vincoli di destinazione” e imposte sui trasferimenti della ricchezza; una infelice scelta legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale, in Riv. Dir. Trib., 2019, I, 1) ed in esito ai quali, evidentemente, non potrebbe mai rinvenirsi un arricchimento, tassabile nell’imposta sulle donazioni, del creditore-beneficiario finale.

Riconducendo ogni tipo di trust all’imposta sulle donazioni per la pretesa gratuità dell’atto di dotazione si otterrebbe che, anche per gli atti devolutivi che il trustee compie, “solvendi causa”, in relazione al fondo del trust di tipo oneroso, sarebbe esclusa in ogni caso l’applicazione di tributi in misura proporzionale (così pare di poter desumere da Cass., sez. V, sent. 21 giugno 2019, n. 16700, come rilevato da A. BUSANI, La Cassazione si stabilizza, cit., 595).

In secondo luogo, la ricostruzione unitaria della vicenda del trust che sembra assunta, in linea teorica, nelle riflessioni della Corte, non risulta nei fatti ancora messa in pratica. La giurisprudenza di legittimità vede infatti l’istituto del trust quale attuazione, in una serie di atti, della medesima causa, secondo la figura della fattispecie a formazione progressiva (lo evidenzia T. TASSANI, Consolidamento giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per trust e vincoli di destinazione, in Corr. Trib., 2019, 865), come dimostrato anche dalla privazione di autonoma considerazione fiscale del negozio con cui i beni sono assegnati dal trustee ai beneficiari, tassato come un atto compiuto dal disponente stesso (T. TASSANI, Consolidamento, cit., 865), testimoniata dalla rilevanza, quanto a franchigie ed aliquote, del solo rapporto tra quest’ultimo ed i beneficiari.

In questo contesto, l’atto di dotazione (ma uguali considerazioni varrebbero per quello istitutivo), considerato “fiscalmente neutro”, in quanto strumentale e quindi parte di una vicenda ritenuta nel complesso riconducibile all’ambito dell’imposta sulle donazioni, dovrebbe essere tassato nell’ambito impositivo a cui sia considerata riconducibile la complessiva vicenda in cui esso si inserisce. Se ciò fosse vero, dovrebbe escludersi la soggezione dell’atto di dotazione all’imposta fissa di registro che invece, anche secondo la sentenza in commento, viene ad esso applicata considerandolo autonomamente tassabile, ex art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. La più attenta Dottrina ha infatti osservato che non vi è fondamento normativo per l’applicazione dell’imposta fissa di registro agli atti di donazione su cui, in ipotesi per capienza della franchigia, non sia dovuta l’imposta di donazione (A. FEDELE, Un’invenzione giurisprudenziale: l’imposta fissa sulle donazioni in franchigia!, in Riv. Dir. Trib., suppl. online, 2016 nonché, “Vincoli di destinazione”, cit., 43) ma il medesimo principio andrebbe applicato per negozi strumentali a determinare un unico assetto liberale, tassabile.

Tutti i problemi evidenziati attestano dunque l’esistenza di spazi ancora aperti per la piena comprensione teorica dell’istituto del trust in ambito fiscale, un campo in cui la giurisprudenza in commento pone comunque rilevanti punti fermi, ma nel quale, e più in generale con riferimento alla tassazione dei vincoli di destinazione, si rende opportuno un intervento legislativo (come pure segnalato da ultimo da A. FEDELE, “Vincoli di destinazione”, cit., 52 e T. TASSANI, Consolidamento, cit. 872).