La recente estensione alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del medesimo decreto, ha riproposto i dubbi operativi relativi all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento successivo alla notifica di un processo verbale di constatazione. Alla luce di questa ulteriore modifica normativa, non appare più sostenibile quell’interpretazione di prassi amministrativa che nega l’operatività del ravvedimento nei casi di condotte fraudolente.
The effectiveness of the juridical institution of repentance following the notification of a report of finding containing the dispute of the crime of fraudulent declaration through the use of invoices or other documents referred to in art. 2 of the legislative decree 10 march 2000, n. 74 The recent extension to the cases referred to in articles 2 and 3 of Legislative Decree 10 March 2000, n. 74 of the cause of non-punishment pursuant to art. 13 of the same decree, re-proposed the operational doubts relating to the use of the institute of active repentance following the notification of a report of findings. In light of this further regulatory change, the interpretation of administrative practice that denies the effectiveness of repentance in cases of fraudulent conduct no longer appears sustainable
Keywords: active repentance; PVC; fraudulent declaration.
L’art. 39, comma 1, lett. q-bis) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso la non punibilità di cui all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 alle fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e della dichiarazione fraudolenta medianti altri artifici.
L’estensione delle fattispecie di non punibilità va ad integrare quella disciplina secondo cui, i reati previsti dal suddetto art. 13 sono estinti se l’autore, prima di avere avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi attività di accertamento o di procedimenti penali, abbia provveduto mediante ravvedimento operoso o anche tramite presentazione della dichiarazione omessa, all’integrale pagamento dei debiti tributari compresi di sanzioni ed interessi.
Nel caso in cui, invece, il pagamento di cui sopra avvenga in un momento successivo all’inizio di un’attività istruttoria amministrativa o giurisdizionale, ma comunque antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’art. 13 bis, comma 1, del medesimo decreto, prevede un’attenuante della pena che può arrivare fino alla metà della sanzione edittale. In pari misura, il comma secondo del medesimo art. 13 bis, subordina l’operatività dell’istituto processuale del patteggiamento all’integrale pagamento degli importi dovuti, nonché all’esercizio del ravvedimento operoso.
Alla luce di questa estensione delle cause di non punibilità, si pone ancora una volta la questione inerente all’operatività in tale ambito normativo del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Nel caso che qui interessa, ci si interroga in particolare in merito all’operatività del ravvedimento operoso successivo alla notifica di un processo verbale di constatazione contenente la contestazione di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti.
Sul punto, l’amministrazione finanziaria, con la Circolare del 10 luglio 1998, n. 180 ha di fatto sempre negato la facoltà di riconoscere l’operatività del ravvedimento in tutti quei casi in cui fosse contestato non già un errore colposo, bensì una condotta fraudolenta che, inevitabilmente, è contraddistinta dal rendere maggiormente gravoso il lavoro dei verificatori relativamente alla sua scoperta. Alla base di questa impostazione, si è sempre fatto riferimento alla lettera dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e, in particolar modo, al fatto che tutte le fattispecie ivi disciplinate si fondano sull’esistenza di un precedente “errore” sicché, al ricorrere fra l’altro della fattispecie della dichiarazione [continua..]