Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Ne bis in idem: in attesa della consulta la Corte di Cassazione si perde sulla via di Strasburgo (di Samuel Bolis, Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea ed ordinamenti nazionali, Università degli Studi di Ferrara)


La Corte di Cassazione è ritornata recentemente sul tema del ne bis in idem in ambito tributario, ammettendo che la sanzione penale possa intervenire anche ad anni di distanza da quella amministrativa. Tale posizione non pare però in linea con i più recenti orientamenti della Corte EDU – sentenze Nodet e Bjarni del 2019 – che non ammettono un divario temporale eccessivamente ampio tra la definizione di un procedimento e l’altro. Inoltre, la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi tra breve tempo proprio su questo tema.

Ne bis in idem: pending the constitutional court, the Court of Cassation moves away from Strasbourg

The Court of Cassation has recently ruled on the issue of ne bis in idem in the tax law, admitting that the criminal sanction may intervene years after the administrative one. This position does not seem to be adequate for the most recent guidelines of the EDU Court – sentences Nodet and Bjarni of 2019 – which do not admit an excessively wide temporal gap between the definition of one procedure and another. It is precisely on this issue, moreover, that the Constitutional Court will shortly have to pronounce itself.

Keywords: ne bis in idem; sanctions; connection.

Nota a Cassazione, 14 gennaio 2021, n. 4439, ric. Cella   1. La Corte di Cassazione è recentemente tornata sul tema dell’ammis­sibilità della sanzione amministrativa e penale dell’idem factum connesso ad un’infedele dichiarazione dei redditi. La sentenza – che costituisce l’ultima battuta nel fitto dialogo tra le corti domestiche e quelle europee nella tutela “multilivello” dei diritti fondamentali – pare però essere ancora ferma all’anno 2016, in quanto non recepisce il più recente jus superveniens che ha innovato la portata del criterio della stretta connessione temporale tra procedimento penale ed amministrativo. Il caso in esame riguardava la condotta di un contribuente titolare di partita IVA che, al fine di evadere le imposte, indicava – nelle dichiarazioni fiscali relative all’IRPEF ed all’IVA con riferimento all’annualità del 2010 – elementi passivi inesistenti, rispettivamente, di 344.000 euro e di 174.270 euro. In forza di ciò egli è stato: da un lato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di quattro mesi di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 13 bis, D.Lgs. n. 74/2000 per avere definito la pretesa erariale; da un altro lato, sanzionato amministrativamente al pagamento di una somma di 182.895,95 euro a titolo di sanzioni ed interessi, applicando la misura minima del compasso editale con riduzione per effetto dell’adesione nel procedimento penale. Il procedimento amministrativo si è definito nel 2015, mentre il procedimento penale risulta ancora pendente nel 2021. La Corte di Cassazione ha pacificamente riconosciuto la natura sostanzialmente afflittiva della sanzione amministrativa ed ha conseguentemente applicato il formante giurisprudenziale sovranazionale riferito alla matière pénale, per il quale è doveroso applicare le garanzie processuali forti fissate, in ambito penale, dall’art. 6 della CEDU in ragione dell’art. 4 del suo Protocollo n. 7 nonché dell’art. 50 della Carta europea dei diritti fondamentali. In particolare gli Ermellini hanno richiamato il precedente A. e B. contro Norvegia del 2016 (Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 2016, ricorsi riuniti 24130/11 e 29758/11, A. e B. c. Norvegia, riportata in Dir. pen. cont., 18 novembre 2016, con nota di Viganò, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio), nel quale la sussistenza della duplicazione della sanzione e del procedimento viene esclusa qualora tra i due procedimenti – amministrativo e penale che sanzionano il medesimo fatto – sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto. 2. Già nel 2009 il Giudice di Strasburgo (Corte EDU, Grande Camera, sent. 10 febbraio 2009, ric. n. 14939/03, Zolotukhin c. Russia) [continua..]
Fascicolo 1 - 2021