Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Profili fiscali della cessione del “cartellino” del calciatore: il concetto di onerosità nelle cessioni a “costo zero” (di Davide Stefani, Avvocato in Modena)


La Suprema Corte, a distanza di un anno, si pronuncia nuovamente sulla natura di cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore, rigettando la tesi del collegamento contrattuale tripartito e ritenendo invece configurabile una cessione ai sensi dell’art. 1406 c.c. Un siffatto inquadramento consente l’applicazione della disciplina della deducibilità delle minusvalenze, a condizione che la cessione sia avvenuta a titolo oneroso. Contestualmente, la Cassazione si dedica alla delicata questione circa il corretto inquadramento della fattispecie di cessione del “cartellino” in assenza di corrispettivo. Nonostante la cessione sia a “costo zero”, l’operazione negoziale è caratterizzata da onerosità, essendo sorretta da reciproci costi e benefici, tale da legittimare l’applicazione della disciplina della deducibilità delle minusvalenze generate ai sensi degli artt. 86 e 101 TUIR. Tale nuovo approccio critico al concetto di onerosità operato dalla Suprema Corte implicherebbe una nuova valutazione dell’assetto negoziale, apprezzabile alla luce dell’equilibrio complessivo e globale che le parti hanno ritenuto di imprimere alla fattispecie contrattuale.

Tax profiles of contract assignment of football player: the concept of onerousness in the absence of payment

A year later the Supreme Court rules on the nature of the transfer of player’s performance contract, confirming the thesis of contract assignment ex art. 1406 of the Civil Code. Such a classification allows the application of capital losses realized on the disposal. At the same time, the Supreme Court decrees that contract assignment takes place as transaction for valuable consideration, even if the deal is carried outin the absence of payment. Thus, the discipline of capital losses and capital gains is considered applicable pursuant to artt. 86 e 101 TUIR This new critical approach to the concept of onerousness would imply a new evaluation of legal transaction, appreciable under the light of the overall balance of the contractual case.

Keywords: contract assignment; player’s performance; capital losses.

Nota a Cassazione, sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21701   1. La sentenza in commento presenta due profili di rilevante interesse, entrambi meritevoli di essere esaminati: in primo luogo, la natura di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. dell’atto di trasferimento del “cartellino” di un calciatore da una società sportiva all’altra; in secondo luogo, la rilevanza fiscale delle minusvalenze realizzate in occasione della cessione di contratti di prestazioni calcistiche c.d. a “costo zero”, ai fini del calcolo delle imposte dirette, purché sia dimostrato un equilibrio tra sacrificio e vantaggio dei contraenti. Nella fattispecie in esame, dalla ricostruzione offerta dalla Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate, per gli anni d’imposta 2004 e 2005, recuperava ad imponibile ai fini dell’IRES le minusvalenze dichiarate a seguito della cessione del “cartellino” di due calciatori ad un’altra società sportiva militante nella Serie A. Secondo l’Amministrazione Finanziaria tale operazione avveniva in assenza di corrispettivo e, conseguentemente, doveva essere ritenuta a titolo gratuito, precludendo così l’applicazione della disciplina della deducibilità delle minusvalenze ai sensi degli artt. 86 e 101 comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che richiedono, com’è noto, il presupposto dell’onerosità dell’opera­zione negoziale. Si rileva fin da subito che tale pronuncia si pone in aperto contrasto con un recente precedente giurisprudenziale (Cass., sez. trib., 9 gennaio 2019, n. 345), ove la Cassazione ha disconosciuto la deducibilità delle minusvalenze, poiché la cessione del contratto di utilizzazione della prestazione sportiva a “costo zero” deve considerarsi atto a titolo gratuito, «non rilevando la circostanza che la parte cessionaria dovrà corrispondere al giocatore ceduto il compenso dovutogli». 2. Prima di affrontare la questione principale oggetto della presente pronuncia, pare opportuno soffermarsi sulla questione (propedeutica) della natura dell’atto di cessione del contratto di prestazione sportiva da una società sportiva all’altra. L’operazione di interpretazione e di qualificazione di tale operazione giuridica ai sensi dell’art. 1406 c.c. non è priva di effetti sul piano pratico. La deducibilità delle minusvalenze generate a seguito della cessione del “cartellino” è, infatti, condizionata dalla qualificazione dell’operazione negoziale quale cessione del contratto civilisticamente riconosciuta e, conseguentemente, l’assimilazione del diritto all’utilizzazione della prestazione sportiva del calciatore alla categoria dei beni strumentali immateriali legittima l’applicazione della disciplina delle minusvalenze dettata dal Testo Unico delle Imposte sui [continua..]
Fascicolo 1 - 2021