Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Agevolazioni in materia di accise, tutela della concorrenza nell'autotrasporto ed interpretazione della direttiva 2003/96/CE (di Lorenzo del Federico, Professore ordinario di Diritto tributario, Università degli Studi di Chieti-Pescara)


La CTR della Toscana ritiene che l’aliquota di accisa ridotta per il gasolio destinato al trasporto regolare di passeggeri non spetti alle imprese che svolgono attività di trasporto viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente, dovendosi qualificare tale attività come servizio di trasporto occasionale, rispetto al quale la Direttiva 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE non impone l’applicazione del regime agevolato.

Viene evocata la sent. 30 gennaio 2020, n. 59, con la quale la Corte di Giustizia ha ritenuto conforme alla citata Direttiva l’art 24 ter del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale impiegato nel trasporto regolare di passeggeri, escludendone il carburante destinato al trasporto occasionale.

Tuttavia la CTR non tiene conto del principio di parità del trattamento e della necessità di salvaguardare la concorrenza, temi rispetto ai quali la Corte di Giustizia non si è pronunciata, rinviando per competenza al Giudice nazionale.

Excise tax relief, protection of competition in road transport and interpretation of directive 2003/96/EC

The Tax Court of Tuscany states that the reduced rate of excise duty for diesel fuel intended for the regular transport of passengers is not applicable to companies that carry out passenger transport activities by means of bus rental with driver, as this activity should be classified as an occasional transport service, with respect to which Directive no. 2003/96/EC of October 27, 2003 does not require application of the incentive regime.

The ECJ no. 59 of January 30, 2020, in mentioned: the EU Court of Justice considered art. 24 ter of Legislative Decree no. 504 of October 26, 1995 – which provides for a reduced rate of excise duty for commercial diesel fuel used in the regular transport of passengers, excluding fuel used for occasional transport – to be in line with the above-mentioned Directive.

However, the Tax Court did not take into account the principle of equal treatment and the need to safeguard competition, issues on which the ECJ did not rule, referring the matter to the national courts.

Keywords: excise duty; transport; european law.

Nota a Comm. trib. reg. Toscana, sez. I, 26 ottobre 2020, n. 746   1. La CTR della Toscana interviene su una questione sino ad oggi estremamente controversa, evocando a suo sostegno una recente sentenza della Corte di Giustizia UE. I giudici Toscani hanno ritenuto che l’aliquota di accisa ridotta per il gasolio destinato al trasporto regolare di passeggeri non spetti alle imprese che svolgono attività di trasporto viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente, dovendosi qualificare tale attività come servizio di trasporto occasionale, rispetto al quale la Direttiva 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE non impone l’applicazione del regime agevolato. Dal canto suo la Corte di Giustizia, con la sent. 30 gennaio 2020, n. 59/2020 (C-513/18), ha ritenuto conforme alla citata Direttiva l’art 24 ter del D.Lgs. 26 ottobre 1995, 504, che prevede un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale impiegato nel trasporto regolare di passeggeri, escludendone il carburante destinato al trasporto occasionale. Secondo la Corte la normativa italiana non viola il principio di parità di trattamento, dal momento che i servizi di trasporto occasionali rispondono a esigenze diverse rispetto a quelle che giustificano il regime agevolativo per il trasporto regolare. La CTR ha quindi riformato la sentenza della CTP di Firenze, che, intervenuta prima della pronuncia della Corte di Giustizia, aveva ritenuto spettante l’agevolazione anche per le attività di trasporto viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente. Secondo la CTR l’intervento della Corte di Giustizia ha risolto alla radice la preesistente incertezza normativa, ma come si vedrà, così non è. 2. Al di là delle apparenze la questione non è affatto risolta, soprattutto ove si considerino la salvaguardia della concorrenza ed il divieto di aiuti di Stato. Ma prima di affrontare tali profili del Diritto Unionale è necessario fare chiarezza, delineare il quadro normativo ed orientarsi nel variegato sistema delle accise (in argomento v. per tutti Verrigni, Le accise nel sistema dell’imposi­zione sui consumi, Torino, 2017). Il regime di favore contemplato dall’art. 24 ter del D.Lgs. 26 ottobre 1995, 504, T.U. Accise, prevede, al comma 1, l’applicazione di un’aliquota agevolata per l’accisa sul “gasolio commerciale”. Al comma 2, sono individuate le attività che utilizzano il “gasolio commerciale” e che, in quanto tali, sono agevolabili. In particolare i commi 2 e 3, lett. b) dell’art. 24 ter cit., recitano: “2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli … per i seguenti scopi: … omissis … b) attività di trasporto di persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di [continua..]
Fascicolo 1 - 2021