Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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La disciplina delle zone economiche speciali (ZES) assume una maggiore rilevanza fiscale (di Paolo Barabino, Professore a contratto, Università degli Studi di Sassari)


La recente Legge di Bilancio 2021 ha integrato la disciplina delle zone economiche speciali (ZES) prevedendo il dimezzamento delle imposte sui redditi. Le ZES assumono, ora, maggiore rilevanza fiscale rispetto al credito d’imposta per investimenti, già istituito, e offrono così l’occasione per elaborare alcune riflessioni in termini di compatibilità costituzionale ed europea.

he fiscal discipline of special economic zones (SEZ)

The recent 2021 Budget Law has integrated the regulation of Special Economic Zones (SEZ) which now provides for the halving of income taxes. The SEZ take on greater fiscal significance than the tax credit for investments, already established, and must be assessed in terms of constitutional and European compatibility.

Keywords: special economic zones; fiscal discipline; benefits.

1. L’interesse del legislatore verso le “zone franche” [per alcuni recenti contributi dottrinali e per la relativa bibliografia vedasi Barabino, Le zone franche nel diritto tributario, Torino, 2020; Laukkanen-Pistone-J. de Goede (eds.), Special Tax Zones, IBFD Publications, Amsterdam, 2019. Le ulteriori tipologie di zone franche presenti nel nostro Ordinamento sono le zone franche urbane (ZFU, art. 1, comma 340, L. n. 296/2006 e successive modificazioni), le zone franche doganali (ZFD, la cui disciplina di cornice è individuata nel Codice Doganale dell’Unione, CDU, Reg. UE n. 952/2013, art. 243 ss., mentre l’istituzione avviene da parte del singolo Stato membro) nonché le più recenti zone logistiche semplificate (ZLS, L. 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018, art. 1, commi 61-65), le zone economiche ambientali (ZEA, art. 4 ter del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, c.d. Decreto clima, conv. mod. L. 12 dicembre 2019, n. 141) e le zone franche montane (ZFM, proposta normativa presentata dalla Regione Siciliana, art. 1 del D.D.L. n. 641 approvato il 17 dicembre 2019 dalla Assemblea della Regione Siciliana)] è ritornato vivo con la Legge di Bilancio 2021 (commi 173-176 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) intervenendo sulla disciplina delle zone economiche speciali (ZES, già istituite dall’art. 4 del D.L. n. 91/2017, conv. L. n. 123/2017): in prima approssimazione, la recente integrazione rappresenta un uso della “leva fiscale” agendo direttamente sull’en­tità del prelievo, dimezzando le imposte sui redditi, per i primi sette periodi. La novità assume una particolare rilevanza in considerazione dell’integra­zione della disciplina preesistente, la quale si contraddistingueva per un aiuto all’investimento, in ragione del credito d’imposta previsto sin dalla legge istitutiva originaria, per annunciare, ora, anche un aiuto al funzionamento. Alcune osservazioni sui “presupposti” della disposizione in oggetto consentiranno di formulare degli spunti di riflessione per affinare la sistematicità e la compatibilità costituzionale ed europea della disciplina delle ZES. 2. Più nel dettaglio, la novella (commi 173-176 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) permette di riconosce immediatamente la natura tributaria della disposizione grazie al dimezzamento delle imposte sui redditi relative allo svolgimento dell’attività d’impresa all’interno della ZES: la misura si “innesta” sulla disciplina già esistente che contraddistingue, fondamentalmente, le ZES quali strumento di sviluppo di una parte [continua..]
Fascicolo 1 - 2021