Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

01/03/2019 - Riconoscimento dei requisiti della ruralità di un immobile - Esenzione ICI

argomento: IRAP e tributi locali - Giurisprudenza

In tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato anche con riferimento ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente.

» visualizza: il documento (Cass., n. 4187 del 13 febbraio 2019) scarica file

PAROLE CHIAVE: tributi locali - ICI - giudicato


Ritenuto in fatto

  1. La soc. Conserve Italia soc. coop. Agricola (di seguito denominata per brevità "Conserve"),proprietaria di un immobile sito in Comune di Ravarino (Mo) asseritamente utilizzato per la trasformazione dei prodotti provenienti dalle cooperative socie e dai produttori agricoli, impugnava due  avvisi  di accertamento con i quali l'Amministrazione comunale liquidava  l'ICI,  oltre interessi e sanzioni amministrative, relativi agli anni di  imposta  2007  e 2008.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento  parziale  dei ricorsi riuniti, dichiarava non dovute le sanzioni ma confermava l'imposta applicata rilevando che l'esclusione dell'ICI operava solo ove il fabbricato fosse stato iscritto in catasto come rurale con attribuzione della  relativa categoria (A/6 o D/10) e che solo nel settembre 2010 Conserve aveva chiesto l'accatastamento in categoria D/10.

  1. Proponevano appello principale il contribuente e appello incidentale il Comune di Ravarino; la Commissione Regionale Tributaria della Lombardia con sentenza del 7.7.2014 rigettava sia l'appello principale  che quello incidentale, osservando,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,  che l'applicabilità dello ius superveniens invocato  dalla  società  ricorrente, costituito dal D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma  5  ter,  -  che faceva retroagire di cinque  anni  la  variazione  catastale  alla  categoria  D/10 dell'immobile - era preclusa dalla  formazione del giudicato nella causa catastale promossa da Conserve nei confronti dell'Agenzia del Territorio che aveva accertato l'attribuzione all'immobile della categoria D/10 a decorrere dalla data di presentazione della domanda di variazione DOCFA nr. (OMISSIS) e quindi dal 30.9.2010, con riserva dell'ufficio di effettuare  la  verifica delle autocertificazioni prodotte a norma di legge.
  2. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Conserve affidandosi a tre motivi. Ha resistito il Comune di Ravarino depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

 

Ragioni della decisione

  1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la sentenza resa nel giudizio  avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di  accertamento emesso dall'Agenzia del Territorio in relazione al DOCFA presentato dalla società facesse stato  nel presente giudizio.

Sostiene Conserve che la sentenza della CTR di Modena, emessa a seguito di un giudizio avente ad oggetto la legittimità della rettifica del classamento catastale dell'immobile rispetto al DOCFA del 2010, nulla avesse statuito in ordine alla  ruralità del fabbricato per il periodo antecedente la presentazione del DOCFA essendosi l'Agenzia del Territorio riservata  di effettuare le opportune verifiche delle autocertificazioni presentate  dalla società.

1.2 Con il secondo motivo viene prospetta la medesima censura sotto il profilo della violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.3 Con il terzo motivo Conserve denuncia violazione o falsa  applicazione del D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3 bis, del  D.L. 13 novembre 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis; del D.M. 14 settembre 2011, artt. 2 e 4; del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14 bis; del D.M.  26 luglio 2012, artt. 2 e 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 ter, del D.P.R. 28 dicembre 2000,  artt.  46,  47,  48  e  71,  n.  445,  in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Assume la ricorrente  che dall'esame dei  plurimi  interventi  normativi susseguitisi tra il 2011 e il 2013 si ricava il principio, affermato anche in giurisprudenza, secondo il quale il criterio   valevole   per   il riconoscimento dei requisiti della ruralità di un immobile cui consegue l'esenzione ICI non è quello dell'iscrizione in  una determinata categoria catastale quanto il suo utilizzo effettivo la cui  sussistenza  è  attestata dall'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47. Alla stregua della normativa primaria e secondaria analiticamente indicata nel ricorso le dichiarazioni circa il  possesso dei  requisiti di ruralità dell'immobile presentate dalla Conserva in mancanza di un  espresso provvedimento rettificativo dell'Agenzia  del  Territorio  a  seguito  della verifica del contenuto dell'autocertificazione, avrebbero dovuto essere riconosciuti idonei a provare il possesso dei requisiti di cui  al  D.L. n. 557 del 1993, art. 9, per i cinque anni anteriori  alla  loro  presentazione indipendentemente dal classamento catastale dell'immobile.

  1. I primo motivo è fondato  2.1  Gli  elementi  di  fatto  che  possono ritenersi accertati dai giudizi di merito sono i seguenti: a) il  Comune di Ravarino, a fronte dell'omesso versamento dell'ICI per gli anni di imposta 2007 e 2008, ha notificato nel dicembre 2009 a Conserve avvisi  di accertamento relativi all'unità immobiliare identificata al mapp. (OMISSIS) sub (OMISSIS) graffato al (OMISSIS) sub (OMISSIS) catastalmente classata come D/8; b) il contribuente ha impugnato gli atti impositivi e nelle more della decisione del giudizio di primo grado in data 30.9.2010 ha  presentato DOCFA, prot. (OMISSIS) per "cambio d'uso ampliamento e fusione" con soppressione dell'unità immobiliare oggetto di accertamento e creazione di una nuova unità immobiliare (mappale (OMISSIS) sub (OMISSIS)) in forza dipratica di " cambio di destinazione d'uso" con classamento un  D/10; c)  la categoria catastale proposta dalla  società  non  è  stato accettata dalla locale Agenzia del Territorio che, con avviso di accertamento nr. (OMISSIS) notificato il 9.9.2011, ha classato il fabbricato nella categoria  D/8; d) tale atto è stato impugnato dal contribuente il quale, in corso di causa, ha presentato in data 29.9.2011, avvalendosi del procedimento D.L. n. 70 del 2011, ex art 7, comma 2 bis,  nuova domanda  "di  ruralità" dell'unità immobiliare identificato con la nuova particella (OMISSIS) sub (OMISSIS); il giudizio catastale si è concluso con la  sentenza nr. 408 del 9/10/2012, passata in giudicato, che ha dichiarato l'estinzione del giudizio dando atto della conciliazione tra le parti della controversia con il ripristino della categoria D/10 a decorrere dalla data di presentazione della  precitata variazione  DOCFA e quindi  dal  30/9/2010  con  riserva  dell'Ufficio  di effettuare la verifica delle autocertificazioni prodotte a norma  di  legge; e) a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, e nelle more del giudizio di  secondo  grado  avente  ad  oggetto  gli  avvisi di accertamento per il pagamento dell'ICI  degli anni 2007 e  2008 il contribuente ha fatto istanza in data 13.11.2013 (prot.  nr. (OMISSIS)) di annotazione L. cit., ex art. 2, comma 5 ter, della ruralità sulla particella di cui al mapp. (OMISSIS) sub (OMISSIS) graffato al (OMISSIS) sub (OMISSIS); il locale Ufficio del Territorio, con provvedimento di autototutela prot. nr (OMISSIS) del 5.12.2013 non impugnato dall'interessato ha eliminato dell'annotazione di ruralità in quanto riguardante unità soppressa  mediante elaborato DOCFA del 30.10.2010.

2.2 Così ricostruita la complessa ed articolata vicenda il primo profilo controverso che  va  esaminato è quello relativo al collegamento  della ruralità del fabbricato, che rende l'immobile non assoggettabile ad ICI, al criterio formale della classificazione catastale  del  cespite  o  a  quello

sostanziale della concreta destinazione del bene  allo svolgimento delle attività agricole a prescindere dalla classificazione catastale conforme.

2.3 Sul punto si sono pronunciate le Sezioni  Unite  (cfr.  Cass.  nr 1865/2009) che hanno enunciato il seguente principio di diritto "in tema  di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel  catasto  dei  fabbricati  come "rurale", con l'attribuzione della  relativa  categoria (A/6  o  D/10),  in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9,  conv. in  L. n. 133 del  1994,  non  è  soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma  1-bis,  aggiunto dalla L. di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che  pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto  di   classamento,  restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune  dovrà  impugnare  autonomamente   l'attribuzione   della   categoria catastale  A/6  o  D/10,  al  fine  di   poter   legittimamente   pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta".

A tale orientamento si è dato seguito  con  numerose  pronunce  successive (cfr. tra le più recenti Cass.7390/2016  26617/2017)  Va  altresì  osservato come quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza cit.  si  sia  fatto  carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all'emanazione  sia  del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, conv. in L. n. 133 del 1994, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, conv. in  L.  n.  222  del 2007; sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009. Con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa -  salva l'ipotesi di mancato accatastamento  -  è  dato  al  giudice  tributario  di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale  del  fabbricato di cui si sostenga l'esenzione da Ici. La  stessa  conclusione  va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre)  pur  alla  luce dell'ulteriore jus superveniens (D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011; D.L. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 214 del 2011;  D.L.  n.  102  del 2013, conv. in L. n. 124 del 2013), che ha  attribuito  al  contribuente  la facoltà  di presentazione di  domanda  di variazione  catastale  per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con  effetto  per  il quinquennio antecedente Si tratta infatti  di  disposizioni  che rafforzano l'orientamento esegetico  già  adottato dalle  SSUU  nel  2009,  in  quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali  è possibile pervenire alla classificazione della  ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla  base  di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità  fosse dipesa dal solo fatto  di  essere  gli immobili concretamente  strumentali  all'attività  agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

2.4 Sulla scorta delle suesposti rilievi può,  quindi,  ritenersi  che  al momento della notifica degli  avvisi  di  accertamento  l'unità  immobiliare individuata al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS)  sub  (OMISSIS),  risultava accatastata in una categoria -D/8- diversa da  quella  di  ruralità  (A/6  o D/10) che rendeva il bene assoggettabile a ICI. 2.5 Occorre  tuttavia  tener conto, quale ius superveniens, dei seguenti disposti normativi: 1)  il  D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12  luglio  2011,  n.  106,  che, all'art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del  riconoscimento  della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero  la  facoltà  (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare  all'Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria  catastale  per  l'attribuzione  delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o  strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possiede i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre  2007,  n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29  novembre  2007,  n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda";  2) il  D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L.  22  dicembre  2011, n.  214,  che  ha previsto, all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui  al predetto D.L. n. 70 del 2011, producano "gli effetti previsti  in  relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo; 3) il D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all'art. 1, che "ai  fabbricati  rurali destinati  ad  abitazione ed  ai  fabbricati  strumentali  all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il  classamento,  in  base  alle  regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale  di qualificazione. Ai  fini  dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria  D/10 (Fabbricati per funzioni  produttive connesse  alle  attività  agricole), è apposta   una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di  ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557,  art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali "; 4) il D.L. n. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  in  L. 28 ottobre 2013, n. 124, che, all'art. 2, comma 5 ter, ha stabilito che  "ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1,  comma  2,  D.L.  6  dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla  L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve  intendersi  nel  senso  che  le  domande  di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13  maggio  2011,  n.  70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio  1994,  n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno  antecedente  a quello di presentazione della domanda".

2.5 L'applicabilità dell'invocato ius supervenies ed  in  particolare del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, che fa retroagire  l'annotazione negli atti catastali al quinto anno di presentazione  della  domanda  o dell'autocertificazione di ruralità  riguarda  la nuova unità immobiliare censita al foglio (OMISSIS) mappale  (OMISSIS)  sub  (OMISSIS)  creata  in sostituzione delle soppresse unità immobiliari di cui  al foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS)  sub  (OMISSIS)  e  (OMISSIS)  sub  (OMISSIS),  con  la denuncia di variazione DOCFA n. (OMISSIS) in data 30.9.2010.

2.6 Va precisato che, come sopra ricordato, a seguito della denuncia della variazione  DOCFA  n.  (OMISSIS)  in  data  30.9.2010  il  contribuente  ha presentato, sempre con riferimento alla nuova unità immobiliare censita  al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) sub (OMISSIS), in data 29.9.2011 domanda, di  ruralità  del  fabbricato e relativa autocertificazione,  acquisita dall'Agenzia del Territorio il 14.10.2011 prot. (OMISSIS) cui è seguita l'annotazione catastale di ruralità. Essendo stata proposta domanda ai sensi e secondo le modalità del  D.L n. 70 del 2011, lo ius supervenies, ed in particolare la disciplina relativa all'efficacia retroattiva quinquennale della  nuova  attribuzione  catastale trova astratta applicazione nel caso sottoposta alla  scrutinio  di questa Corte (cfr. sul punto Cass. 12663/2017).

2.7   L'impugnata sentenza fonda l'inoperatività della normativa sopravvenuta sull'idoneità  a  costituire giudicato sostanziale esterno dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 402/2012 della CTP  di  Modena che nella causa catastale tra Conserve e l'Agenzia del Territorio, recependo la conciliazione intervenuta tra le parti, ha ripristinato la ruralità dell'immobile con decorrenza 30.9.2010.

2.8 Le conclusioni alle quali è pervenuta la predetta CTR sono non possono essere condivise in quanto se è  vero  che  come  affermato  dalla  costante giurisprudenza di questo Collegio (cfr. Cass. 421/2014) tra la  controversia relativa all'ICI e quella relativa  al  classamento  vi  è  un  rapporto  di

pregiudizialità, con conseguenti rapporti di indubbia interferenza tra i due giudizi, non può tuttavia attribuirsi alla sentenza resa nel primo giudizio l'efficacia vincolante del giudicato esterno In  tema  di  ICI  è  stato affermato da questa Corte, sulla scorta del principio di  diritto  contenuto nella sentenza nr. 1310/2006 delle Sezioni Unite, che la sentenza che  abbiamo deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato anche con riferimento ad annualità diverse, in relazione a  quei  fatti  che appiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente. Tale carattere non può essere attribuito alle "qualificazioni giuridiche" o altri elementi " che abbiano un valore condizionante  per  la valutazione e la  disciplina  di  una  pluralità  di  altri  elementi  della fattispecie "(cfr. Cass. nr 18923/2011 e 1300/2018).

Anche a volere  ritenere il  riconoscimento  della  ruralità  dell'unità immobiliare a decorrere dal  settembre  2010 sul quale si è formato  il giudicato equiparabile a quelle "qualificazioni  giuridiche"  o  a  quegli "elementi preliminari"  comuni  ed  immutabili  negli  anni  affinchè  possa invocarsi l'efficacia espansiva del giudicato esterno deve sussistere l'imprescindibile presupposto della pendenza dei  giudizi  tra  le  medesime parti.

Nel caso di specie le parti pubbliche del giudizi  di  accertamento  della legittimità degli atti impositivi e della causa di verifica  della  corretta classificazione catastale non sono le stesse.

Nella presente controversia contraddittore del contribuente è il Comune di Ravarino mentre nella causa decisa con sent. 402/2012 parte  contrapposta  è l'Agenzia del Territorio.

2.9 La sentenza in accoglimento del primo motivo, restando assorbiti  gli altri, va cassata con rinvio, anche per la regolamentazione delle  spese, alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa  composizione affinchè  compia  una nuova valutazione in ordine alla applicabilità alla nuova unità  immobiliare censita al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) sub dello ius  supervenies  ed in particolare  della  disciplina  della  retroattività  quinquennale  della attribuzione catastale di ruralità di cui al D.L n. 102 del  2013, art. 2, comma 5-ter, conv., con modif., dalla L. n. 124 del 2013,  anche  alle annualità di imposta oggetto degli impugnati accertamenti.

 

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia, anche per  la regolamentazione  delle  spese  di  giudizio,  alla Commissione   Tributaria   Regionale   dell'Emilia   Romagna  in  diversa composizione.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019