Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

16/05/2018 - La corte di giustizia interviene nuovamente sul tema della falcidiabilità dell’iva e, nel confermare il proprio recente orientamento, ritiene compatibile il sistema di riscossione europeo con l’istituto nazionale dell’esdebitazione ((nota a)

argomento: IVA - Giurisprudenza

La Corte di Giustizia dirime, definitivamente, i risalenti equivoci nazionali sorti in merito all’annosa questione della falcidiabilità dell’Ivanelle procedure concorsuali. In particolare,il sistema di riscossione europeo non osta alla procedura domestica di cancellazione dell’Iva (c.d. esdebitazione), purché questa risulti sottopostaa rigorose garanzie tali da escludere il rischio di una rinuncia generale e incondizionata alla riscossione effettiva di una risorsa destinata (seppur solo in quota parte) al finanziamento del bilancio UE.

PAROLE CHIAVE: esdebitazione - falcidia - IVA - riscossione UE - risorse UE


di Simone Ariatti

  1. La Corte di Giustizia Europea, con una recente ed altresì attesa sentenza depositata il 16 marzo 2017 (C-493/15 – Identi) si è nuovamente pronunciata sul tema della falcidiabilità dell’IVA, dando continuità e conformità alla propria linea interpretativa, già ampiamente illustrata e valorizzata dalla dottrina dopo la pubblicazione dell’innovativa decisione del 7 aprile 2016(C-546/14 – Degano Trasporti).

Come noto, infatti, già con la citata sentenza Degano erano stati risolti certuni equivoci circa la presunta intangibilità europea dell’IVA, da cui era sorta l’esigenza, peraltro già in parte avvertita dalla dottrina e dalla giurisprudenza più oculata, di un cambio radicale della normativa interna. In tale prospettiva merita senz’altro di essere ricordata l’importantissima pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione del 27 dicembre 2016, n. 26988, le quali, nel richiamare proprio la sentenza Degano, hanno circoscritto l’infalcidiabilità dell’IVA alla sola ipotesi di concordato preventivo con transazione fiscale, causa il divieto espressamente previsto dall’art. 182ter della legge fallimentare.Per la Corte, indipendentemente dalla natura sostanziale o processuale della transazione fiscale, “la regola dell’infalcidiabilità del credito IVA è inclusa nella disciplina speciale del concordato preventivo con transazione fiscale. E non si può pretendere di estenderla ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione”.

  1. A dimostrazione, peraltro, della necessità di un cambiamento radicale nell’approccio alla composizione del debito fiscale si richiamano, inoltre, le recenti novellelegislative che hanno investito proprio l’istituto della transazione, il quale, nella sua veste attuale, consente la falcidia di tutti i tributi, IVA compresa.

A fondamento della scelta operata dal legislatore vi è il principio sancito dalla Corte di Giustizia secondo cui, pur sussistendo in capo agli Stati Membri l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie per garantire il prelievo integrale dell’IVA, nulla vieta agli stessi di poter derogare a tale dovere, purché si tratti di limitate, eccezionali e puntuali circostanze, del tutto straordinarie e ben circoscritte.

  1. Tuttavia, il grande dibattito e l’interesse suscitato dalla problematica ha fatto sì che, nelle more dei suindicati cambiamenti, sia stato operato, in via pregiudiziale, un ulteriore rinvio alla Corte di Giustizia da parte dei Giudici nazionali, concernente questa volta un aspetto ulteriore e parzialmente diverso, seppur strettamente connesso a quello d’interesse. Nello specifico, trattasi della possibilità di ricomprendere, all’interno del beneficio dell’esdebitazione concessa all’imprenditore persona fisica fallito ex artt. 142 e 143 l.f., anche i debiti fiscali, ed in particolare quello relativo proprio all’IVA.

In altre parole, data la ratio dell’esdebitazione, ossia il liberarsi dai debiti pregressi (c.d. discharge) per ripartire e riproporsi nella società senza vincoli (c.d. freshrestart), i dubbi sollevati dal Giudice del rinvio erano due.

Il primo, sul piano prettamente domestico, concerneva la possibilità di ricomprendere nel novero dell’esdebitazione i debiti di matrice erariale; il secondo, una volta risolta positivamente tale preliminare questione, riguardava il versante europeo, ossia la compatibilità col sistema comune di finanziamento del bilancio e delle relative risorse proprie europee, di un istituto che consentisse la cancellazione, e dunque la definitiva mancata riscossione, di un tributo armonizzato quale l’IVA.

Sul punto, pertanto, seppur a fronte del sopraggiunto intervento giurisprudenziale delle Sezioni Unite e della riforma normativa peraltro già attuata, si attendeva comunque tale ultimo intervento chiarificatore da parte della Corte di Giustizia, al fine di sancire definitivamente il superamento dell’indi­sponibilità europea dell’IVA.

  1. L’attesa risposta fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 16 marzo 2017, ci conferma, come anticipato, che il sistema comune dell’IVA, della sua riscossione, nonché la disciplina in tema di divieto di aiuti di Stato, non ostano ad una sopraggiunta inesigibilità del debito IVA in applicazione di una normativa nazionale, quale l’art. 142 l.f., in punto di esdebitazione.
  2. Con tale procedura, in conclusione, un giudice può, seppur a certe e stringenti condizioni, dichiarare estinto un debito non liquidato in seno ad una procedura fallimentare.Questo perché, come del resto già affermato nella causa Degano, l’esdebitazione, essendo vincolata a precisi requisiti tanto soggettivi quanto oggettivi, non costituisce una rinuncia generale ed indiscriminata alla riscossione dell’IVA, la cui definitiva cancellazione è infatti sottoposta a rigorose garanzie tali da non renderla contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione.