Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

27/12/2020 - POST - Estinzione del giudizio come effetto ex lege del perfezionamento della procedura di definizione lite pendente.

argomento: Sanzioni e contenzioso - Legislazione e prassi

Il contribuente che abbia depositato in giudizio la documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata non ha alcun altro onere. L’estinzione del giudizio deve, infatti, dichiarata d’ufficio dal giudice.

PAROLE CHIAVE: condono fiscale - lite pendente - estinzione del giudizio


di Alessia Vignoli

  1. Essendo ormai prossima la data del 31 dicembre 2020 si pone il problema di individuare se sussistano o meno ulteriori adempimenti che il contribuente, che abbia aderito alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell’art.6 del D.L. n.119/2018, debba porre in essere per poter considerare la lite “definita” e ottenere una pronuncia di estinzione del giudizio.

Infatti, il 31 dicembre 2020 è il termine entro il quale la parte interessata deve presentare apposita istanza di trattazione, se vuole evitare l’estinzione del giudizio per il quale ha presentato domanda di definizione.

Nella vicenda si intrecciano, dunque, profili amministrativi legati alla definizione della pretesa tributaria e profili processuali legati alla estinzione della lite che il legislatore ha cercato di conciliare in una stessa disposizione di legge (cfr. sul tema in chiave critica anche se con riferimento a precedenti condoni: Russo, Questioni in tema di condono fiscale, in Giur. Merito, 1976, III, 161 ss.; Glendi, Gli effetti della domanda di condono, in Dir. prat. trib., 1982, I, 1057 ss.;  Muscarà, Condono e processo tributario, in Rass. trib., 1985, I, 331 e più in generale sull’istituto del condono: Batistoni Ferrara, Condono (diritto tributario), in Enc. dir., Agg. V, Giuffrè, Milano, 2001, 250-257; Ingrao, Condono tributario, in Treccani – diritto on line, 2016; Picciaredda, Condono (dir. trib.), in Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 1988, 1-8; Preziosi, Il condono fiscale, Giuffrè, Milano, 1987).

Il dato letterale è chiaro nell’individuare cosa consente di considerare  “perfezionata” la lite;  infatti, nel comma 6, del citato art.6 si stabilisce inequivocabilmente che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di  cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019 (nel  caso  in  cui  gli importi dovuti superino i mille euro  è infatti ammesso  il  pagamento  rateale).

A rigore si tratta del perfezionamento della lite da un punto di vista prettamente amministrativo; sotto il profilo processuale ci si interroga sui riflessi che detto perfezionamento possa avere sul giudizio in corso, soprattutto in considerazione del fatto che, a differenza di quanto era previsto nell’art.16, comma  8 della legge n.289/2002, non è materialmente prevista, l’attestazione di regolarità della procedura da parte dell’ufficio fiscale.

Per il legislatore del 2002, infatti, l'estinzione del giudizio veniva dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.

  1. Nell’attuale disciplina, invece ci sono alcuni oneri posti in capo al contribuente di fatto legati all’operatività della sospensione, ma che potremmo anche definire di comunicazione all’organo giurisdizionale. Il comma 10 del citato articolo 6 poneva in capo al contribuente l’onere di presentare una prima istanza per consentirgli di valutare se avvalersi o meno di tale definizione, subordinando ad essa la sospensione del processo fino al 10 giugno 2019.

Il contribuente poteva altresì beneficiare di una sospensione più lunga (fino al 31 dicembre 2020 se, sempre entro il termine del 10 giugno 2019  (anche se va detto che il termine non può essere considerato perentorio), avesse depositato la documentazione attestante l’adesione alla definizione  agevolata  ed,  in specie, “copia della domanda di definizione e del versamento  degli  importi dovuti o della prima rata”.

Pertanto, i giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente abbia assolto l'onere di richiedere al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020, mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse - contribuente o Agenzia delle entrate - presenti, entro lo stesso termine, l'istanza di trattazione.

I giudizi per i quali il contribuente abbia presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguono senza che sia necessario presentare istanza di trattazione.

E’ innegabile, infatti, che solo attraverso il deposito della documentazione attestante l’avvenuto  perfezionamento del condono, l’organo giurisdizionale è portato a conoscenza della sorte della procedura perfezionamento della procedura. 

 

  1. Ebbene proprio l’approssimarsi della data del 31 dicembre 2020 ha destato qualche preoccupazione sulla sorte della lite pendente, nei contribuenti che hanno perfezionato la procedura di definizione, ma non hanno ricevuto alcuna comunicazione di regolarità da parte dall’ufficio fiscale.

Tuttavia, mi pare possa affermarsi che sempre nell’art.6 del D.L. n.119/2018 (le disposizioni sono sostanzialmente analoghe a quanto previsto nel comma 8 e 10 dell’art 11 D.L. n.50/2017), si trova la risposta adatta a fugare i dubbi di questi contribuenti; infatti,  in base a quanto stabilito nel comma 13 del citato art. 6, se la parte interessata non presenta istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 è dichiarata l’estinzione del processo con decreto del Presidente senza imporre al contribuente alcun altro adempimento rispetto al mero onere comunicazionale di depositare la domanda tempestivamente presentata e l’attestazione del versamento delle somme dovute (diverse a seconda che il pagamento sia stato integrale o rateale). Il dato letterale è talmente chiaro nel considerare la lite estinta ipso iure in seguito all’avvenuto perfezionamento amministrativo della procedura che, anche qualora il contribuente non avesse ancora provveduto al materiale deposito della documentazione dinanzi all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite, non appare ragionevolmente sostenibile  che ciò possa inficiare il perfezionamento della procedura.

Si tratta semplicemente di onere comunicazionale che il contribuente è opportuno che assolva prima che la causa sia posta in discussione o comunque nel più breve tempo possibile, anche per agevolare il lavoro dei giudici che solo attraverso detto deposito sono portati a conoscenza del perfezionamento della procedura di definizione.   

Ora è chiaro che la parte interessata alla prosecuzione del processo in questi casi non può che essere il contribuente, dal momento che se l’ufficio fiscale avesse avuto qualche obiezione (ad esempio trattandosi di lite non definibile) avrebbe dovuto adottare un apposito provvedimento di diniego, ma per questo adempimento la legge era altrettanto chiara nello stabilire un termine perentorio fissato nell’ormai trascorso 31 luglio 2020.

Ed infatti anche a questo proposito il comma 13 dell’art.6 stabilisce che nel caso in cui il contribuente abbia proposto l'impugnazione del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, detta impugnazione vale come istanza di trattazione del processo rimasto sospeso per effetto del deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Per completezza va detto che, nei casi in cui il contribuente non abbia impugnato il diniego, gli Uffici, qualora ne abbiamo interesse, si attiveranno per presentare tempestivamente l'istanza di trattazione, al fine di garantire la prosecuzione del giudizio sospeso; di regola tale interesse sussiste quando il giudizio pende nel grado successivo al primo a seguito di impugnazione dell'Ufficio medesimo.

Si ricorda, infatti, che l'estinzione del giudizio in assenza di istanza di trattazione determina il passaggio in giudicato dell'ultima sentenza resa o, qualora non sia stata ancora emessa una sentenza perché il giudizio è pendente in primo grado, il consolidamento dell'atto impugnato.