Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
G. Giappichelli Editore

02/11/2020 - POST: Il credito d’imposta per gli oneri di costituzione o trasformazione delle società benefit

argomento: Agevolazioni - Legislazione e prassi

Il legislatore, al fine di incentivare la costituzione delle società benefit o la trasformazione di una società in benefit corporation, ha introdotto il primo incentivo fiscale riservato a tale particolare figura giuridica (disciplinata in Italia dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208), che – come noto – abbina lo scopo di lucro a quello di migliorare il contesto ambientale e/o sociale nel quale opera. La misura agevolativa consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50% per i costi di costituzione o trasformazione sostenuti tra il 18 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

PAROLE CHIAVE: società benefit - credito di imposta - agevolazioni fiscali - regola de minimis - decreto rilancio


di Simone Ariatti

  1. L’art. 1, commi 376-384, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016), ha promosso la costituzione e la diffusione in Italia di un nuovo modello d’impresa, quello delle società benefit.

Trattasi di una società che, in aggiunta allo svolgimento dell’attività economica tipica, orientata al fine di lucro (o a quello mutualistico, a seconda della forma giuridica rivestita) agisce – in virtù di espressa previsione statutaria – anche per il soddisfacimento di una o più finalità di beneficio comune.

In particolare l’oggetto sociale della SB deve espressamente indicare gli interessi che una gestione rispettosa dei criteri della responsabilità, della sostenibilità e della trasparenza, intende perseguire in aggiunta a quelli “classici”. Tra questi spiccano le finalità ambientali, sociali e culturali, volte a garantire una salvaguardia o ad arrecare miglioramenti ai territori, alle comunità ed alle attività coinvolte direttamente, o aventi comunque delle interazioni anche indirette, con l’operato dell’azienda.

Una società può costituirsi ex novo come benefit corporation oppure, se già esistente, diventarlo mediante la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto. Da tale momento l’amministrazione dovrà contemperare necessariamente l’interesse dei soci e quello di coloro su cui l’attività sociale ha effetto, a seconda del beneficio comune perseguito (sociale, ambientale, culturale, ecc.).

In caso di mancato rispetto di tale obbligo potrà, infatti, configurarsi per gli amministratori una inadempienza dei doveri posti a loro carico dalla legge e dallo statuto, valendo in tutto e per tutto le norme in tema di responsabilità previste dal codice civile.

Occorre, infatti, ribadire, che la società benefit non comporta la nascita di un nuovo tipo sociale, bensì costituisce solo un modello o, volendo, una articolazione qualificata, più elaborata e complessa, delle fattispecie già tipizzate (S. Corso, Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non profit, in Nuove leggi civ. comm., 2016, 5, 995 ss; V. De Marchi, E. Di Maria, A. Galeazzo, Modelli di business nelle imprese ad alto tasso di sostenibilità: un focus su BCorp e società benefit italiane, in Economia e società regionale, 2019, 2, p. 85). A tal proposito, l’esigenza di monitorare l’effettivo bilanciamento tra gli interessi dei soci (shareholders) e quelli degli altri portatori qualificati a cui la società intende arrecare un beneficio (stakeholders), è garantito dalla relazione che l’organo di gestione è chiamato a sviluppare annualmente, ivi illustrando le specifiche attività compiute.

 

  1. Sul versante delle agevolazioni e degli incentivi volti a favorire la promozione e la nascita di tali modelli il legislatore non ha previsto, nella formulazione originaria della norma, alcuna disposizione. Del resto, è fatto noto che la motivazione sottesa alla scelta della forma giuridica benefit è principalmente di matrice reputazionale; trattasi dunque di un investimento incentrato sostanzialmente sull’immagine.

In tale prospettiva è dunque da cogliere positivamente la scelta di sostenere la diffusione sul territorio nazionale delle società benefit, mediante il riconoscimento di uno specifico contributo introdotto dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Lo strumento individuato è quello del credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi di costituzione o di trasformazione di una società in benefit corporation (R. Braga, Società benefit, incentivi fiscali al via. Credito d’imposta per i costi di costituzione o trasformazione, in Il sole 24 ore, 31, 2020, p. 43 e ss).

Il periodo di riferimento ai fini del calcolo del quantum agevolativo è quello intercorrente tra il 18 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

L’incentivo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti prescritti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis di cui ai Regolamento (UE) n. 1407 e 1408 della Commissione, entrambi del 18 dicembre 2013, oltre al Regolamento (UE) n. 717 della Commissione, del 27 giugno 2014.

A livello operativo, il credito sarà spendibile in compensazione nel corso dell’anno 2021, a concorrenza del fondo istituito presso il MISE che, al momento, prevede una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020.

Sempre ai fini attuativi, i criteri di accesso al credito e le ulteriori linee guida saranno rese note entro il 16 ottobre 2020 in apposito decreto da parte del MISE di concerto con il MEF.

Sotto un profilo prettamente sistematico e prospettico, è dunque in atto un primo significativo cambiamento nell’approccio al settore, che apre all’utilizzo della leva fiscale in chiave propulsiva.

In tale prospettiva occorre chiedersi se oltre al beneficio propulsivo possano essere maturi i tempi per intervenire anche sotto il profilo della stabilità e della ripetitività delle attività orientate alla salvaguardia e all’interesse comune. In altre parole, è forse il momento che la leva fiscale si affianchi non solo alla fase “promozionale” ma che miri, soprattutto, alla sostenibilità nel lungo periodo del percorso intrapreso.