Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Le vincite corrisposte dalle case da gioco al di fuori dell´Unione Europea (di Francesco Paolo Schiavone, Cultore della materia di Diritto tributario e finanziario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli, “Federico II”)


Le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate all’interno del territorio italiano, negli altri Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) non concorrono a formare il reddito e non sono soggette ad alcun prelievo alla fonte. Si osserva tuttavia come nel caso in esame il contribuente sia stato condannato per il delitto di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, rubricato “Dichiarazione infedele”, per aver indicato nella dichiarazione dei redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, costituito dalla somma relativa alle vincite conseguite presso il Casinò di Montecarlo.

Winning paid by gambling houses outside the European Union

The winnings paid by gambling houses authorized within the Italian field, in other Member States of the European Union or in a State party to the Agreement on the European Economic Area (AEEA) don’t contribute to forming the income and aren’t subject to withdrawal at source. However, it is noted that in this case the taxplayer was convicted of the crime referred to art. 4 of the D.Lgs. n. 74/2000, entitled “Unfaithful declaration, for having indicated in the tax return active elements for an amount lower than the actual one, consisting of the sum relating to the winnings obtained at the Casino of Montecarlo.

Keywords: winnings; other income; unfaithful declaration.

Nota a Cassazione, 31 agosto 2020, n. 24598   1. La Corte di Cassazione con la sent. n. 24598/2020 è intervenuta sulla tematica inerente le vincite corrisposte dai Casinò al di fuori dell’Unione Europea. I giudici di legittimità nel caso in esame hanno condannato il contribuente italiano G.R. per il delitto di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, rubricato “Dichiarazione infedele”, per non aver indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2010 una somma di 1,3 milioni di euro, relativa alle vincite conseguite nello Stato Monegasco [sul reato di dichiarazione infedele vd. Musco, Diritto penale tributario, Bologna, 2016; Nocerino, Dichiarazione infedele in La riforma dei reati tributari. Le novità del dlgs. 158/2015, Torino, 2015; Perini, La riforma del delitto di dichiarazione infedele in I nuovi reati tributari: commento al D.lgs. 24 settembre 2015 n. 158, Milano, 2016]. È stato chiarito nella pronuncia che, in base alla normativa tributaria italiana, “le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”. Secondo l’iter argomentativo della Corte, allo stato dei fatti e nel periodo di imposta oggetto di controversia, le vincite corrisposte dalle case da gioco in questione non sono soggette altresì ad alcun prelievo alla fonte, in virtù del combinato disposto degli artt. 67-69 TUIR e art. 30 del D.P.R. n. 600/1973. Si osserva però che il Principato di Monaco, ove il giocatore G.R. ha ottenuto la sua vincita, non rientra tra gli Stati dell’Unione Europea e non ha aderito all’Accordo sullo Spazio economico europeo; più precisamente viene annoverato fra i Paesi con regime di fiscalità privilegiata, come indicato nel D.M. 4 maggio 1999. Per tali ragioni nei casi in cui le vincite siano conseguite in Stati al di fuori dell’Unione Europea e non rientranti nell’accordo SEE, come nel caso dello Stato Monegasco, le stesse costituiranno reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza l’ammissibilità di alcuna deduzione. Quello che viene messo in risalto dalla Corte non è il principio di non discriminazione dei cittadini dell’Unione, bensì il principio di libertà di stabilimento (artt. 49-55 TFUE), che consente ad ogni Stato membro dell’Unione Europea di sottoporre a forme di tassazione diversa i medesimi redditi in base al luogo di produzione, a patto che ciò non comporti alcun pregiudizio di tale libertà per i cittadini e le imprese Comunitarie. Attraverso un lungo iter argomentativo giurisprudenziale, rifacendosi a numerose pronunce della CGUE, la Corte di Cassazione ha [continua..]
Fascicolo 1 - 2021