Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il credito d´imposta per il “vuoto a rendere” nelle zone economiche ambientali (ZEA) (di Paolo Barabino, Professore a contratto, Università degli Studi di Sassari)


Il legislatore sta completando la disciplina delle zone economiche ambientali (ZEA) incentivando lo svolgimento di attività eco-sostenibili, quali l’utilizzo di imballaggi mediante il c.d. “vuoto a rendere”: pur intravedendo scenari di potenziamento della modulazione del tributo, nel rispetto della compatibilità costituzionale ed europea, la scelta d’istituire un credito d’imposta rappresenta un uso della fiscalità che sebbene sia “semplificato” risulta apprezzabile in termini di flessibilità e in funzione di una parziale neutralizzazione della traslazione economica dei maggiori oneri sugli utilizzatori.

The tax credit for “deposit system” in the environmental economic zones (EEZ)

The legislator is completing the regulation of environmental economic zones (EEZ) by encouraging the conduct of green activities, such as the use of packaging through “deposit system”: the tax credit represents a “simplified” but flexible use of taxation and partial neutralization of economic recourse, but it is necessary to developed of the tax modulation in compliance with the constitutional and European compatibility.

Keywords: environmental economic zones; tax credit; deposit system.

1. Il legislatore è recentemente intervenuto sulla disciplina di diverse tipologie di zone franche tra le quali le zone economiche ambientali (ZEA) mostrando un interesse destinato ad implementare l’attuazione e la differenziazione dei modelli in ragione delle specificità territoriali e funzionali (cfr. art. 1, commi 760 ss. della legge di Bilancio 2021 n. 178/2020; nella stessa legge di Bilancio esiste un’integrazione della disciplina delle zone economiche speciali per la quale vedasi, in questa Rivista, Barabino, La disciplina delle zone economiche speciali (ZES) assume una maggiore rilevanza fiscale, in corso di pubblicazione, 2021). La novella offre l’occasione per valutare il rapporto con la preesistente normativa di cornice delle ZEA (art. 4 ter, comma 1, D.L. n. 111/2019, conv. mod. L. n. 141/2019) al fine di riconoscere un’attuazione o un’integrazione di quest’ultima e, dunque, apprezzare, rispettivamente, la compatibilità o la specialità delle disposizioni. 2. In linea generale, all’interno delle ZEA si possono istituire forme di sostegno sulla base di tali caratteristiche: i) le misure devono essere rivolte sia alle nuove imprese che a quelle già esistenti, ii) a favore di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, iii) a condizione che le imprese mantengano la loro attività nella ZEA per un periodo di tempo almeno pari a sette anni successivi al completamento dell’investimento e che non siano in stato di liquidazione o di scioglimento. Si intuiscono i tratti distintivi delle ZEA rispetto agli altri modelli di zone franche presenti nell’Ordinamento: i) le zone franche urbane, istituite dall’art. 1, comma 340, L. n. 296/2006 e successive modificazioni, sono rivolte a quartieri urbani degradati dal punto di vista socio-economico; ii) le zone franche doganali, la cui disciplina di cornice è individuata nell’art. 243 ss. del Codice Doganale dell’Unione, Reg. UE n. 952/2013, interessano le merci scambiate a livello internazionale; le zone economiche speciali, ex art. 4 del D.L. n. 91/2017, conv. L. n. 123/2017, sono destinate allo sviluppo di zone geografiche che includano almeno un’area portuale (Per dei recenti contributi dottrinali e per rinvio alla relativa bibliografia vedasi Barabino, Le zone franche nel diritto tributario, Torino, 2020; Laukkanen-Pistone-J. de Goede (eds.), Special Tax Zones, IBFD Publications, Amsterdam, 2019). Il presupposto territoriale delle ZEA è del tutto peculiare in quanto esso assume un’estensione su quelle zone già individuate quali “parchi nazionali” condividendone la finalità ambientale rivolta a potenziare il contributo delle aree naturalistiche al contenimento delle emissioni climalteranti e a favorire investimenti eco-sostenibili nonché di coesione sociale e territoriale (art. 4 ter, [continua..]
Fascicolo 1 - 2021