Con la sentenza in commento, la Suprema Corte conferma l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la compatibilità delle presunzioni tributarie in sede di procedimento cautelare penale. A tal fine occorre dimostrare il fumus boni iuris del reato contestato, attraverso l’esame di vari elementi fattuali che consenta di ritenere verosimile, in concreto, la violazione della fattispecie penale (come, per esempio, il versamento di contributi per collaboratori domestici, l’esistenza di rapporti finanziari correnti, titoli di proprietà di autoveicoli e motoveicoli, titolarità di immobili ed utenze in Italia, rilevanti spese sostenute, stipula di contratti immobiliari, la frequenza degli istituti scolastici da parte dei figli).
Inoltre, la Cassazione statuisce che, nonostante la Convenzione contro le doppie imposizioni possa essere applicata solo in presenza di un «potenziale assoggettamento alla fiscalità dello Stato», nell’ambito di un procedimento cautelare ciò che rileva, in concreto, è la sussistenza del fumus boni iuris del reato contestato. Il fumus del reato deve essere valutato anche con riferimento agli effettivi esborsi fiscali del contribuente nello Stato contraente e, pertanto, nel caso di specie, la Convenzione, ancorché sia astrattamente applicabile, non può trovare materialmente attuazione.
Tax profiles of soccer player’s who transfers the residence abroad: the compatibility between tax presumptions and preventive proceeding The Court of Cassation, with the ruling in comment, confirmsthe compatibility of tax presumptions to the preventive proceeding. In this regard, it must be demonstrating the fumus boni iuris of the crime. Thus, the judge has to examine various factual elements that allow to believe a credible claim for the charge (such as, for example, the payment of contributions for domestic collaborators, existence of current financial relationships, ownership of motor vehicles and motor vehicles, ownership of real estate and utilities in Italy, significant expenses incurred, stipulation of real estate contracts, the attendance of children in school).
Furthermore, the Supreme Court recognizes that the Conventions for the avoidance of double taxation are apply when the taxpayer is potentially liable to tax in the contracting State. However, in this case, the verification of fumus boni iuris for the charge precludes the application of the aforementioned Convention.
Keywords: tax residence; professional footballers; Presumptive taxation; double taxation, Convention.
Nota a Cassazione, sez. III, 21 ottobre 2020, n. 29095
1. La sentenza in commento offre l’opportunità di esaminare una tematica sempre di rilevante interesse, ossia la questione concernente il trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche, nella specie, in un Paese a fiscalità privilegiata e il delicato rapporto sussistente tra le presunzioni tributarie con le esigenze probatorie che caratterizzano il procedimento penale.
Nel caso in oggetto, in particolare, un noto ex calciatore professionista veniva reso destinatario di un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., per essersi sottratto – secondo l’impostazione accusatoria – al pagamento delle imposte dirette in violazione dell’art. 4, D.Lgs. n. 74/2000.
Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza successivamente confermata dalla Corte di Cassazione, confermava la misura cautelare applicata nei confronti dell’atleta, verificando – conformemente alla natura del procedimento – la sussistenza in concreto del fumus boni iuris del reato contestato, sulla base di un tessuto argomentativo fondato su una compiuta analisi delle circostanze di fatto della fattispecie.
Secondo la Suprema Corte, nel dettaglio, la disciplina di cui all’art. 2 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 era stata correttamente applicata dal Giudice di prime cure. Infatti, l’ex calciatore professionista, negli anni interessati dall’accertamento fiscale, aveva mantenuto in Italia non solo le relazioni familiari e gli interessi economici, ma non aveva nemmeno superato la presunzione a suo carico ex art. 2, comma 2 bis, TUIR, senza dimostrare, da una parte, la «perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano» e, dall’altra, la «parallela controprova di una reale e duratura localizzazione del Paese fiscalmente privilegiato». Né potrebbe trovare applicazione la Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, poiché «presupposto indispensabile per l’applicazione della convenzione [è] il pagamento delle imposte negli Emirati Arabi Uniti», che nella fattispecie non è stato non solo dimostrato ma nemmeno prospettato dal ricorrente.
Occorre fin da subito precisare che desta perplessità, come si avrà modo di esporre infra, l’avallo della Cassazione circa l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, TUIR operata dal Giudice di prime cure, pur in assenza del presupposto applicativo di tale disciplina, ossia la cittadinanza italiana.
Il presente lavoro, pertanto, si focalizzerà sulla disciplina della residenza fiscale e sulle connesse problematiche giuridiche in caso di trasferimento della persona fisica in Paesi a tassazione privilegiata, analizzando il delicato rapporto tra presunzioni tributarie e [continua..]