Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Disapplicazione degli aiuti di stato per le calamità naturali: un caso di violazione degli artt. 101 e 384 c.p.c. (di Simona Zitella, Dottoranda di ricerca in Diritto tributario, Università di Chieti-Pescara)


La pronuncia in esame affronta la questione dell’applicabilità alla fattispecie del regime di agevolazione previsto a seguito dell’evento sismico che ha colpito il Molise il 31 ottobre 2002 e nega al contribuente il rimborso del 60% dell’IVA.

Disapplication of state aid for natural disasters: a case of violation of articles 101 and 384 c.p.c.

The present decision deals with the applicability to the case in point of the system of facilitation provided following the earthquake that struck Molise on 31 October 2002. The Italian Supreme Court denies to the taxpayer the VAT refund of sixty percent.

Keywords: VAT refund; disapplication; State aid; natural disaster; principle of correspondence between the request and the decision.

Nota a Cassazione, ord. 27 novembre 2019, n. 30918   1. L’ordinanza in commento involge un caso di disapplicazione, pro Fisco, del regime degli aiuti di Stato, limitatamente all’IVA e all’IRAP. Nello specifico, trattasi della disciplina sulle agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte in Italia per le imprese aventi sede legale o operativa nei comuni del Molise colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, che prevede una riduzione nella misura del 60% per i tributi e i contributi (in precedenza sottoposti a regime di sospensione) a favore delle suddette imprese (art. 6, comma 4 bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in L. 28 gennaio 2009, n. 2 e art. 3, comma 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in L. 22 dicembre 2008, n. 201). Nella fattispecie in esame il giudice di seconde cure aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate annullando i dinieghi di rimborso di IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni dal 2002 al 2008. Per quanto qui di interesse, l’Agenzia delle Entrate ha adito la Suprema Corte asserendo l’avvenuta violazione, da parte del giudice d’appello, di tale disciplina agevolativa per le calamità naturali: la CTR avrebbe erroneamente interpretato il citato sistema normativo nel senso di consentire il rimborso delle imposte versate, e non solo la sospensione da tale versamento, ai contribuenti che erano muniti dei requisiti di legge previsti. Vale a dire che l’ambito di operatività dell’art. 6, comma 4 bis, D.L. n. 185/2008 dovrebbe intendersi limitato ai soli contribuenti che hanno fruito della sospensione del pagamento delle imposte negli anni 2002-2008, dato che l’art. 3, comma 2, D.L. n. 162/2008 prevede il versamento del 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo “al netto dei versamenti già eseguiti”. Sarebbe così preclusa ogni richiesta di rimborso delle imposte già versate. L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha rilevato la non pertinenza al caso di specie della sentenza Cass., sez. trib., 1° ottobre 2007, n. 20641 – invocata dal contribuente a sostegno della richiesta di rimborso – che, con riguardo all’analoga disciplina di cui all’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 prevista per gli eventi sismici che hanno interessato negli anni 1990/1992 le province di Catania, Siracusa e Ragusa, ha ritenuto estensibile quella disciplina anche ai contribuenti che avevano provveduto al versamento delle imposte e che, di conseguenza, ne chiedevano il rimborso. Con la pronuncia in rassegna la Corte di Cassazione giunge, dapprima, a ritenere infondato il motivo concernente l’inestensibilità delle norme in questione a coloro che abbiano regolarmente adempiuto ai propri obblighi tributari. In particolare, muovendo da un’interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 3 Cost., i Giudici rilevano che il regime [continua..]
Fascicolo 1 - 2021