Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il reato di riciclaggio e le condotte prodromiche alla presentazione della dichiarazione dei redditi fraudolenta (di Alessandra Interdonato, Dottoressa in Amministrazione, finanza e controllo, Università Ca’ Foscari di Venezia)


La Suprema Corte di Cassazione afferma il principio di non configurabilità del reato di riciclaggio di utilità oggetto di attività prodromiche all’evasione e nega l’imputabilità del­l’agente per condotte di sostituzione di denaro avvenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi fraudolenta ex art. 3, D.Lgs. n. 74/2000. Tale principio, sebbene possa scontrarsi con ragioni di politica criminale, rappresenta il giusto contrappeso per garantire la corretta interpretazione delle norme penali antiriciclaggio e la presunzione di non colpevolezza del contribuente fino al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

The money laundering crime and the prodromal conducts leading to the submission of the fraudolent tax income

According to the Italian Supreme Court (Criminal Chamber), activities of replacement of money that took place before the submission of the fraudulent tax income, pursuant to art. 3 D.Lgs. n. 74/2000, don’t constitute the offense of money laundering, hence the lack of criminal responsibility for the aforementioned activities. The principle stated by the Court, although it may clash with criminal policy reasons, it represents the right counterweight to guarantee the correct interpretation of the anti-money laundering criminal provisions and the presumption of innocence of the taxpayer until the expiry of the deadline for the submission of the tax return.

Keywords: money laundering; predicate tax crime; tax return.

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Nota di Cassazione, sez. II, 5 novembre 2020, n. 30889   1. Con la sent. 5 novembre 2020, n. 30889 (ud. 9 settembre 2020), la Corte di Cassazione, sez. II, ritorna sul tema del rapporto tra riciclaggio e delitti-presupposto di natura tributaria, in particolare prendendo posizione in merito alla configurabilità del primo reato ove esso sia attuato con denaro derivante dalla commissione di un illecito fiscale di tipo “dichiarativo”. Come noto, sono definiti tali tutti quei delitti contro il fisco – rientranti nel Titolo II, Capo I, D.Lgs. n. 74/2000 (esclusi, quindi, quelli disciplinati al Capo II, “Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte”) – che si consumano con la presentazione della dichiarazione dei redditi o, nel caso di omessa dichiarazione, una volta trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del suddetto documento (ci si riferisce agli artt. 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. n. 74/2000). Orbene, come si avrà modo di vedere, la particolare struttura di questi delitti può consentire la creazione e la circolazione del profitto fiscale – che si configurerà solo in seguito come illecito risparmio d’imposta – ben prima della presentazione della dichiarazione tributaria (o trascorso il termine per farlo). È ipotizzabile, cioè, che le somme – dimostratesi, poi, sopra soglia – che dovrebbero essere accantonate per ottemperare all’obbligazione tributaria, vengano «sostituite, trasferite o impiegate» (tipiche condotte di riciclaggio) prima dell’effettiva realizzazione del reato stesso (nel momento dichiarativo), forse proprio con l’intenzione di sottrarle all’Erario. Si individua, quindi, un lasso temporale tra la condotta che origina il profitto e il perfezionamento del reato tributario, nel quale l’ammontare evaso può essere investito. In tali ipotesi – tra cui rientra la vicenda oggetto di pronuncia della Corte – ci si chiede se tale investimento, avvenuto prima della consumazione effettiva del delitto presupposto di frode fiscale a cui farà capo, possa o meno configurare un fatto tipico di riciclaggio o autoriciclaggio. 2. Con la sentenza in esame, i giudici di legittimità, accogliendo le doglianze del ricorrente, affermano il principio di diritto secondo cui “il delitto di riciclaggio non è configurabile nelle attività di sostituzione di somme sottratte al pagamento delle imposte mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora decorso e la stessa non è stata ancora presentata”, stante la carenza del carattere illecito del denaro oggetto di ripulitura, elemento tipico della fattispecie in esame. Non dissimile era l’impostazione adottata della Corte penale in merito alla definizione dei rapporti tra il reato di omessa [continua..]
Fascicolo 1 - 2021