Tax News - Supplemento online alla Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2612-5196
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Il perimetro di applicazione del reato di autoriciclaggio e la clausola di non punibilità (di Alessandra Interdonato, Dottoressa in Amministrazione, finanza e controllo, Università Ca’ Foscari di Venezia)


I caratteri salienti del fatto tipico del reato di autoriciclaggio, ex art. 648 ter1 c.p., emergono solamente da una lettura congiunta delle condotte rilevanti (impiego, sostituzione e trasferimento del denaro, dei beni o delle utilità provenienti da reato) e dei due ulteriori elementi volti a specificare le modalità della condotta: da un lato, la destinazione “in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative” delle utilità oggetto di autoriciclaggio, dall’altro, il concreto ostacolo alla ricostruzione del paper trail. La definizione del perimetro di applicazione del reato di autoriciclaggio non si esaurisce con le previsioni di cui al comma 1, dovendosi tenere conto delle esimenti del comma 4. Muovendo dall’analisi di quest’ultima previsione, l’obiettivo è quello di superare le incertezze ermeneutiche derivanti dalla formulazione per determinare la portata della fattispecie penale di autoriciclaggio, in particolare quand’essa si realizzi all’interno di un ente collettivo.

The scope of application of the self-laundering crime and the non-punishment clause

According to art. 648 ter1, first paragraph, of the Criminal Code, the salient features of self-laundering crime emerge clearly only from a joint reading of the criminal conduct (of employment, replacement and transfer of money, goods and assets deriving from previous illegal activities) and of the two following elements aimed at specifying the methods of wrongdoing: on the one hand, the investment of resources in economic, financial, entrepreneurial or speculative activities, on the other hand the creation of a concrete hindrance to the reconstruction of the paper trail.

In order to explain the scope of these activities under scrutiny, the definitions presented in the first clause of the provision must be combine with clarifications in the fourth clause.

Starting from the analysis of the aforementioned subsection of the law, the aim of this article is to overcome the hermeneutic ambiguities which emerge from the formulation of the type of offence in order to determine the extent to which the crime of self-laundering occurs, especially within a corporation.

Keywords: self-laundering; fourth subsection; non-punishment clause; predicate tax crime.

1. A completamento del fatto tipico punibile, il comma 4 dell’art. 648 ter1 c.p. esime il soggetto dalla responsabilità penale per autoriciclaggio quando “il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”. Si tratta di una previsione di non facile interpretazione, oggetto di diverse problematiche in seno alla giurisprudenza e alla dottrina, ad iniziare dalla clausola di esordio “fuori dei casi di cui ai commi precedenti”. Su quale sia la reale funzione di tale inciso e, ancor prima, la sua natura, si sono formati sostanzialmente due orientamenti in dottrina: ad avviso del primo, la previsione in oggetto, pur ridondante, andrebbe intesa come una delimitazione in negativo della fattispecie criminosa (Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., n. 1, 2015, p. 121; Cavallini-Troyer, Apo­calittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., n. 1, 2015, p. 102). Seguendo il secondo orientamento, invece, la clausola andrebbe inquadrata come una causa di non punibilità del fatto (Sgubbi, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2015, p. 141). I sostenitori della prima tesi ritengono opportuno rifarsi strettamente al dato letterale della locuzione introduttiva “fuori dei casi dei commi precedenti (...)”, nel senso di escludere le condotte del comma 4, da quelle tipizzate in precedenza nella norma; detto comma delineerebbe, quindi, una fattispecie penale autonoma, estranea a quelle previste dal comma 1. Tuttavia, essendo condotte atipiche, esse si potrebbero già escludere in via interpretativa senza ricorrere alla previsione in commento. Difatti, alla irrilevanza penale delle due nuove condotte si sarebbe già potuti giungere, in via interpretativa, dalle previsioni dei commi precedenti: i comportamenti di “mera utilizzazione” e “godimento personale”, essendo ex se esclusi da quelli rilevanti di cui ai commi 1, 2 e 3 (in ragione dell’assenza del vincolo di destinazione tipizzato dal comma 1 e del modus operandi decettivo) non avrebbero comunque integrato il reato di autoriciclaggio, anche in mancanza dell’incipit dell’esimente. L’inutilità della disposizione era già stata rilevata in sede di stesura della norma, tant’è vero che in diverse proposte di legge, tra le quali quella dalla Commissione Fiandaca, non vi era traccia di alcuna previsione riconducibile a quella in commento. La seconda tesi presuppone, però, una lettura lontana dal dato letterale, che si giustificherebbe sul presupposto di un lapsus calami del legislatore: si sarebbe quindi [continua..]
Fascicolo 1 - 2021